L'appalto non priva il committente, finché conserva un potere di fatto, della responsabilità da custodia

Il contratto di appalto di lavori sulla pubblica via non priva l'amministrazione committente della responsabilità da custodia finché perduri il potere di fatto sulla cosa e, dunque, fino a che l'area non sia completamente enucleata e delimitata nonché interdetta al passaggio del traffico veicolare e pedonale solo a quel punto la custodia sarà affidata esclusivamente all'appaltatore. Inoltre, se il cantiere occupa solo parte della strada, mentre la restante parte rimane aperta al pubblico, in relazione a quest'ultima la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'ente pubblico persiste anche in relazione a quella zona non asfaltata posta tra i margini tra la carreggiata ed i limiti della sede stradale banchina .

Tale in sintesi i principi ribaditi nella ordinanza della Corte di Cassazione n. 18325, depositata il 12 luglio 2018, che ora andiamo ad analizzare più da vicino. I fatti di causa. Il giudizio trae origine dalla richiesta di risarcimento danni avanzata da un'utente della strada nei confronti del Comune era accaduto che la donna, circolando a bordo di un ciclomotore, era andata a scontrarsi, cadendo e così riportando lesioni personali, contro una imprevedibile recinzione di plastica che cingeva l'area di un cantiere, affidata dal comune in appalto. Nel giudizio instaurato, il Comune si difendeva negando la propria responsabilità di custode, avendo affidato l'area all'appaltatore, e chiamava in causa l'assicurazione per essere da questa garantito in caso di accoglimento della domanda attorea. L'assicurazione, a sua volta, chiamava in causa l'impresa appaltatrice, la quale rimaneva contumace. La richiesta attorea veniva respinta nei primi due gradi di giudizio, ma non in Cassazione. Vediamo come. In primo grado la domanda proposta nei confronti dell'impresa, essendo stata questa dichiarata fallita veniva dichiarata improcedibile e rigettata. Invece, in secondo grado la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. veniva esclusa con la motivazione della perdita della qualità di custode da parte del Comune in seguito al contratto di appalto, a prescindere dalla consegna dell'area mentre, la responsabilità extracontrattuale per danni ex art. 2043 c.c. veniva esclusa con la motivazione che la responsabilità relativa alla scorretta apposizione della recinzione non era riconducibile ad errori progettuali o comunque a direttive del comune e, infine, non rilevava che la strada fosse comunale, essendo, quella, priva di difetti. La custodia attiene ad un rapporto di fatto con la cosa. Ricordiamo che la responsabilità da custodia è prevista dall'art. 2051 c.c., intitolato Danno cagionato da cose in custodia”, per il quale Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito . Ebbene, per la Corte di Cassazione tale responsabilità non viene meno in seguito alla stipula di un contratto di appalto la custodia attiene dunque al rapporto di fatto e non giuridico con la cosa ne consegue che, anche nel caso di appalto di lavori pubblici, detto contratto non libera il committente della responsabilità del custode, per cui la Corte, nell'accogliere il primo motivo di ricorso - che contesta appunto l'esclusione nella sentenza di appello della responsabilità da custodia in seguito alla stipula del contratto di appalto - afferma che solo il concreto e materiale spossessamento dell'area poteva comportare la perdita di quella qualità . Il principio, non nuovo, è ripreso dalla sentenza citata cioè Cass. n. 15882/2013 . La causa ab externo del danno non esclude la responsabilità del custode, salvo il caso fortuito. In ogni caso, rileva il ricorrente con il secondo motivo, la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. dovrebbe essere riconosciuta in relazione alla strada su cui è avvenuto l'incidente, questa non affidata in appalto. Ed invero, la Corte gli dà ragione, affermando che non vale ad escludere la responsabilità da custodia il solo fatto che il danno sia stato causato da un fattore esterno, quale è appunto, nel caso de quo, la recinzione del cantiere. Tale circostanza non libera il Comune dell'obbligo imposto dall'art. 14 c.d.s. d.lgs. n. 285/1992 e, per i Comuni, anche dall'art. 5, r.d. n. 2506/1923. L'obbligo in capo all'ente di prevenire e mantenere in efficienza e, nel caso, segnalare situazioni di pericolo o insidia vale anche per quella zona non asfaltata posta tra i margini tra la carreggiata ed i limiti della sede stradale banchina” anche per tale zona devono essere soddisfatte esigenze di sicurezza e prevenzione al pari della carreggiata sono citati quali precedenti Cass. n. 5445/2006 e Cass. n. 22755/13 . L'elemento esterno non è dunque sufficiente ad esimere il custode della strada della responsabilità, salvo che, come previsto dall'art. 2051 c.c., non sia provato il caso fortuito.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 15 marzo – 12 luglio 2018, n. 18325 Presidente Scrima – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. C.A. convenne dinanzi al Tribunale di Perugia, sezione di Gubbio, il Comune di Gualdo Tadino, esponendo che - il omissis , mentre circolava a bordo d’un ciclomotore, cadde riportando lesioni personali - la caduta avvenne a causa dell’impatto contro l’imprevedibile ostacolo costituito da una rete in plastica, posta a recinzione dell’area d’un cantiere stradale, aperto su commissione del Comune. Chiese perciò la condanna dell’amministrazione convenuta al risarcimento del danno. 2. Il Comune si costituì e negò di essere custode dell’area di cantiere, in quanto affidata all’appaltatore. Chiamò comunque in causa la società Allianz, suo assicuratore della responsabilità civile, al fine di essere garantito in caso di accoglimento della domanda attorea. La Allianz si costituì e, a sua volta, chiamò in causa la società Sergiafra s.r.l., appaltatore dei lavori, indicandola come responsabile dell’accaduto, che restò contumace. 3. Con sentenza 29.12.2011 n. 7 il Tribunale dichiarò improcedibile la domanda nei confronti della società Sergiafra, a causa del suo fallimento, e rigettò la domanda attorea. Quest’ultima statuizione venne appellata dalla parte soccombente. Con sentenza 30.7.2015 n. 458 la Corte d’appello di Perugia rigettò il gravame. La Corte d’appello ritenne che - il Comune non potesse essere chiamato a rispondere ex art. 2051 c.c. del danno patito dall’attrice, perché con la stipula del contratto di appalto, a prescindere dalla consegna dell’area , il Comune aveva perso la qualità di custode - il Comune non potesse rispondere nemmeno ex art. 2043 c.c., perché - la difettosa installazione della rete di recinzione non era imputabile ad errori progettuali ascrivibili al Comune o a direttive da quest’ultimo impartite - non rilevava che la strada percorsa dalla vittima fosse comunale, perché quella strada era priva di difetti. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.A. con ricorso fondato su quattro motivi ha resistito la Allianz con controricorso illustrato da memoria. Il Comune di Gualdo Tadino non si è difeso. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione 1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso. 1.1. I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perché pongono questioni strettamente connesse. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c È denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 2051 c.c Deduce, al riguardo, che erroneamente la Corte d’appello ha escluso l’invocabilità nei confronti del comune della presunzione di colpa di cui all’art. 2051 c.c Osserva la ricorrente che l’errore della Corte d’appello sarebbe consistito nel ritenere che la sola stipula del contratto d’appalto bastasse di per sé a far perdere al Comune la qualità di custode dell’area di cantiere. 1.2. Anche col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c È denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 2051 c.c Deduce che, anche ad ammettere che il Comune non fosse custode, ex art. 2051 c.c., dell’area di cantiere, egli era in ogni caso custode ex art. 2051 c.c. della strada percorsa dalla vittima e poiché ivi avvenne il sinistro, il Comune comunque ne avrebbe dovuto rispondere ex art. 2051 c.c 1.3. I motivi, congiuntamente esaminati, sono fondati. La qualità di custode è fattuale e non giuridica, e coincide con la possibilità di esercitare sulla cosa fonte di danno un potere di fatto. Nel caso, pertanto, di affidamento in appalto di lavori di manutenzione stradale, la mera stipula del contratto d’appalto non priva affatto il committente della qualità di custode , ex art. 2051 c.c., perché costituendo quella qualità la conseguenza di un rapporto fattuale, solo il concreto e materiale spossessamento dell’area poteva comportare la perdita di quella qualità Sez. 3, Sentenza n. 15882 del 25/06/2013, Rv. 626858 - 01 . 1.4. Né, al fine di escludere la responsabilità del custode di un’area aperta alla pubblica circolazione, può avere rilievo di per sé la circostanza che il danno sia stato causato da un fattore proveniente ab externo L’ente proprietario d’una strada è infatti obbligato a provvedere alla manutenzione di essa, ed a prevenire situazioni di pericolo per gli utenti. Tale obbligo è imposto dall’art. 14 cod. strad. oltre che, per i Comuni, dall’art. 5 r.d. 15 novembre 1923, n. 2506. L’obbligo di prevenire le situazioni di pericolo e di mantenere in efficienza le strade aperte al pubblico transito comporta, per l’ente proprietario, il correlato obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale banchina , tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata Sez. 3, Sentenza n. 5445 del 14/03/2006 Rv. 588851 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 22755 del 04/10/2013, Rv. 629057 - 01 . Pertanto la circostanza che sulla sede stradale fosse presente un ostacolo proveniente da un’area esterna alla sede stradale non bastava di per sé ad escludere la responsabilità per custodia, ex art. 2051 c.c., dell’amministrazione comunale, salvo che questa non avesse provato il caso fortuito. 1.5. La sentenza va dunque su questo punto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, la quale nel riesaminare il gravame di C.A. applicherà i seguenti principi di diritto La stipula, da parte dell’amministrazione comunale, di un contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione di lavori sulla pubblica via, non priva l’amministrazione committente della qualità di custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sino a quando l’area di cantiere non sia stata completamente enucleata e delimitata, e sia stato vietato su di essa il traffico veicolare e pedonale, con conseguente affidamento all’esclusiva custodia dell’appaltatore. La realizzazione di un cantiere stradale su parte di una strada che continui, nella parte non occupata, ad essere aperta al pubblico transito, non priva l’ente proprietario della qualità di custode della porzione di strada rimasta percorribile. 3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso. Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti dall’accoglimento dei primi due. 4. Le spese. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. la Corte di cassazione - accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso dichiara assorbiti gli altri due cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.