Risarcimento del danno da lucro cessante per l’avvocato vittima di un sinistro stradale

In tema di risarcimento del danno da lucro cessante conseguente ad un sinistro stradale, le dichiarazioni dei redditi hanno efficacia probatoria privilegiata ex art. 4 l. n. 39/1977.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16506/18, depositata il 22 giugno. La vicenda. Un avvocato conveniva in giudizio il conducente dell’auto che lo aveva investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale cagionato dall’incapacità di svolgere l’attività professionale come precedentemente al sinistro. Il Tribunale accoglieva la domanda condannando il convenuto, in solito con la propria compagnia assicuratrice, al pagamento di oltre 100mila euro. La Corte d’Appello riformava parzialmente la decisione rideterminando la somma liquidata a titolo di risarcimento. Adita la Corte di legittimità, che si pronunciava in via rescissoria, la questione tornava dinanzi alla Corte territoriale davanti alla quale l’avvocato insisteva per la liquidazione del danno patrimoniale per la diminuita partecipazione agli utili dell’associazione professionale di cui faceva parte. Insoddisfatto della liquidazione operata dal Giudice d’appello, l’avvocato torna a proporre ricorso davanti agli Ermellini. Lucro cessante. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 348 c.p.c., non essendosi la Corte territoriale in sede di rinvio uniformata al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione che aveva ancorato la misura del danno da lucro cessante alle risultanze delle dichiarazioni dei redditi dell’avvocato, disattese invece dal giudice di rinvio. E’ infatti principio consolidato quello secondo cui, in tema di risarcimento del danno da lucro cessante conseguente ad un sinistro stradale, le dichiarazioni dei redditi hanno efficacia probatoria privilegiata ex art. 4 l. n. 39/1977. La sentenza impugnata ha invece considerato i soli redditi prodotti dall’avvocato come singolo professionisti, senza considerare quelli derivanti dall’attività svolta in forma associata. In conclusione, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 19 dicembre 2017 – 22 giugno 2018, n. 16506 Presidente Armano – Relatore Positano Fatto e diritto Rilevato che nel gennaio 2008, l’avvocato D.G. convenne in giudizio il signor M.E. e la Aviva Italia S.p.A., compagnia assicuratrice del convenuto, per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, cagionato dall’incapacità di svolgere l’attività professionale in termini equivalenti al periodo antecedente il sinistro, oltre che dei danni non patrimoniali. Sostenne l’avvocato D. di essere stato investito dal M. mentre stava attraversando sulle strisce pedonali e conseguentemente di aver subito gravi lesioni. D. diede atto di aver ricevuto dalla compagnia di assicurazione, a seguito della visita medico-legale da parte di un fiduciario della stessa, versamenti per complessivi Euro 60.000, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute fino a quel momento. Si difesero i convenuti chiedendo il mutamento del rito ai sensi della legge 102/2006, nel merito il rigetto delle domande. Il Tribunale di Torino con sentenza del 26 maggio 2009, in considerazione dell’esclusiva responsabilità del M. , condannò i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del D. della somma di Euro 102.735,00 dedotto quanto già percepito, oltre interessi e rivalutazione la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 29 gennaio 2011 che ha disposto che gli interessi legali dovessero decorrere dal 18 dicembre 2006 e fino al 26 maggio 2009, sulla somma capitale stabilita nella sentenza appellata di Euro 96.190,92 annualmente rivalutata avverso tale decisione, D. proponeva ricorso in Cassazione e questa Corte, con sentenza n. 17294 del 31 agosto 2015, cassava la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava alla Corte d’Appello di Torino riassunto il giudizio, il professionista insisteva per la liquidazione del danno patrimoniale conseguente alla diminuita partecipazione agli utili della associazione professionale D. L. Associati . Si costituiva la compagnia di assicurazione chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, la condanna a quanto strettamente provato in causa, rilevando che la percentuale del reddito da partecipazione del ricorrente era stata stabilita dall’assemblea degli associati in considerazione degli esiti invalidanti, ma tale determinazione non avrebbe potuto costituire il criterio di calcolo, in assenza di un comprovato danno economico dell’associazione, non potendosi demandare alla volontà collegiale la liquidazione concreta del pregiudizio patrimoniale, dalla stessa stimato nella misura del 50% della precedente partecipazione agli utili con sentenza del 21 settembre 2016 la Corte d’Appello di Torino condannava i convenuti in solido al pagamento della ulteriore somma di Euro 40.201, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata, anno per anno, dalla data della domanda al saldo effettivo, rilevando che se il professionista non avesse subito il danno da sinistro stradale avrebbe percepito, come negli anni precedenti, il 40% del reddito complessivo dello studio associato, mentre nel caso di specie in conseguenza del periodo di inabilità temporanea di 126 giorni circa un terzo dei giorni che compongono un anno , appariva congruo determinare tale pregiudizio nella misura di un terzo della quota e non del 50% dei proventi dello studio associato avverso tale decisione propone ricorso per cassazione D.G. affidandosi a due motivi. Resiste in giudizio, con controricorso, Aviva Italia S.p.A Considerato che con il primo motivo D. lamenta la violazione dell’articolo 348 c.p.c. in quanto la Corte territoriale, in sede di rinvio, non si sarebbe uniformata al principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità, fondando la propria decisione su argomentazioni nuove o, comunque, tardivamente introdotte in causa dalla compagnia Aviva Italia S.p.A. In particolare, a fronte dell’indicazione della riassumente, secondo cui la prova del danno sarebbe rappresentata dalla differenza tra quanto dichiarato dal professionista nell’anno 2007 e quanto dichiarato nell’anno successivo, nella medesima qualità, la Corte territoriale accoglieva la tardiva contestazione della compagnia senza tenere conto dei principi affermati dalla Corte di cassazione e riducendo, in via equitativa, quanto dovuto. Infatti, con la decisione n. 17294 del 2015 la suprema Corte aveva ancorato la misura del danno da lucro cessante alle risultanze delle dichiarazioni dei redditi disattese dalla Corte territoriale il motivo è fondato. Rileva la Corte che con la citata decisione n. 17294 del 2015, era stata presa in esame la doglianza del ricorrente ex art. 360 n. 5 c.p.c. secondo cui la Corte territoriale, con motivazione viziata da omessa valutazione, avrebbe riconosciuto il lucro cessante determinandolo sulla base dei redditi professionali derivanti dall’attività svolta come singolo professionista, senza considerare quelli derivanti dall’attività svolta in forma associata. Il motivo è stato ritenuto fondato e questa Corte ha affermato che in tema di risarcimento del danno da lucro cessante conseguente ad un sinistro stradale, le dichiarazioni dei redditi hanno efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 39 del 1977 . Nel caso di specie la sentenza impugnata per effettuare detto calcolo non avrebbe considerato tutti i redditi del D. . Infatti il lucro cessante era stato riconosciuto sulla base dei soli redditi professionali derivanti dalla attività svolta come singolo professionista senza considerare quelli derivanti dall’attività svolta in forma associata che ugualmente rientrano tra i redditi cui fare riferimento il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato e non può rimetterne in discussione il carattere di decisività. Ha il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza della Corte di cassazione, la cui portata vincolante è limitata all’enunciazione della corretta interpretazione della norma di legge il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti. Il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati alla luce di quanto precede va rilevato che nella decisione citata la Corte ha affermato che in tema di risarcimento del danno da lucro cessante conseguente ad un sinistro stradale, le dichiarazioni dei redditi hanno efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 39 del 1977. Nel caso di specie la sentenza impugnata per effettuare detto calcolo non era stato integralmente considerato con riferimento a tutti i redditi del D. . In particolare, il lucro cessante riconosciuto al ricorrente era stato determinato sulla base dei soli redditi professionali derivanti dalla attività svolta come singolo professionista senza considerare quelli derivanti dall’attività svolta in forma associata che ugualmente rientrano tra i redditi cui fare riferimento. A ciò ha posto rimedio la decisione del giudice di rinvio che, però non si è attenuta all’efficacia probatoria privilegiata della dichiarazione dei redditi, relativa anche alla quota dell’attività professione svolta in forma associativa il secondo motivo deduce la illegittimità della decisione della Corte territoriale riguardo alla decorrenza degli interessi in assenza di una domanda da parte dei resistenti tesa a modificare la decorrenza degli stessi fissata, nella precedente decisione n. 1555 del 2010 dalla data dell’incidente gli interessi legali sono corrisposti a decorrere dall’incidente , in luogo della differente decorrenza fissata nella decisione impugnata n. 1630 del 2016 dalla data della domanda al saldo effettivo , con conseguente violazione degli articoli 1219 e 1224 c.c. il motivo è assorbito a causa dell’accoglimento del primo motivo che riguarda la prestazione principale rispetto alla quale le doglianze oggetto della seconda censura assumono rilievo accessorio la sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione. P.T.M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione.