Sinistro stradale: il ciclista estremamente avventato nel sorpasso è responsabile in toto

Per i sinistri verificatisi nella circolazione stradale, stando in tema di RCA, la presunzione di colpa riconosciuta in ugual misura a carico dei conducenti coinvolti nell’incidente, ex art. 2054, comma 2, c.c., interviene nel solo caso in cui non è possibile determinare l’effettiva misura delle rispettive responsabilità.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 12610/18, depositata il 22 maggio. Il caso . Il Tribunale di Taranto, adito in secondo grado, rigettava l’appello avverso la condanna, pronunciata dal Giudice di Pace di Grottaglie nei confronti dell’attore e in favore dalla convenuta, per il risarcimento dei danni da questi cagionati per aver urtato contro, a bordo del proprio velocipede, l’autovettura della controparte invadendo la corsia di pertinenza di quest’ultima, dopo aver deciso di effettuare un sorpasso avventato senza che le condizioni di sicurezza glielo consentissero. Contro la decisione della Corte territoriale, il ricorrente proponeva ricorso per la cassazione della sentenza. RCA e presunzione di colpa . La Suprema Corte conferma che, in tema di responsabilità civile per i sinistri cagionati nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti coinvolti ha funzione accessoria, ossia opera solo nell’ipotesi in cui è impossibile, attraverso i risultati probatori, determinare con esattezza la misura concreta delle rispettive responsabilità pertanto, ove si accerti l’esclusiva colpa di uno dei due conducenti, l’altro viene liberato dalla presunzione della concorrente responsabilità e non ha l’onere di provare, in modo diretto, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, andando a rilevare solo l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento tenuto dall’altro conducente. Incensurabilità nel giudizio di legittimità . Inoltre, appare incensurabile nel giudizio di legittimità la ricostruzione del fatto, soprattutto dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il quale ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla motivazione, lasciando al giudice di merito gli apprezzamenti di fatto, qualora questi siano separati dai vizi logici o giuridici richiamati dalle pronunce delle Sezioni Unite, come risulta dalla presente fattispecie. Per questi citati motivi, la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 1 marzo – 22 maggio 2018, n. 12610 Presidente Frasca – Relatore De Stefano Fatto e diritto rilevato che G.S. ricorre, affidandosi ad un motivo con atto notificato il 27/03/2017, per la cassazione della sentenza n. 171 del 23/01/2017 del Tribunale di Taranto notificata il 03/02/2017 , con cui, per quel che in questa sede ancora rileva, è stato rigettato il suo appello avverso la condanna, pronunziata dal Giudice di pace di Grottaglie nei suoi confronti ed in favore di C.M. , per il risarcimento dei danni da lui cagionati per avere investito, a bordo del proprio velocipede, l’autovettura della controparte invadendo la corsia di pertinenza di questa l’intimata non espleta attività difensiva in questa sede è formulata proposta di definizione - per manifesta infondatezza - in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e , dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197 considerato che il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c. , lamentando la carenza di accertamento sull’irreprensibilità della condotta di guida del conducente del veicolo antagonista invocando sul punto Cass. 24860/10 , invece da escludersi in base ad una più attenta valutazione del materiale istruttorio ora, si osservi che il Tribunale ha nei fatti escluso l’evitabilità dell’impatto da parte della C. , là dove ha valutato che ella non avrebbe potuto impedire la collisione mentre stava percorrendo il proprio senso di marcia e così casualmente incrociando l’autovettura che il ciclista, con estrema avventatezza, aveva deciso di sorpassare senza che le condizioni di sicurezza imposte dalle norme espressamente richiamate glielo consentissero v. pag. 3, secondo capoverso, della sentenza impugnata ora è noto che, in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall’art. 2054, comma 2, cod. civ., ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, sicché, ove risulti accertata l’esclusiva colpa di uno di essi, l’altro conducente è esonerato dalla presunzione, né è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno Cass. 22/09/2015, n. 18631 Cass. ord. 16/02/2017, n. 4130 infatti, la regola di diritto invocata dal ricorrente non impone di considerare uguale l’apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente invece che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dall’altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico per tutte Cass. 12/10/2011, n. 20982 Cass. 14/06/2012, n. 9729 in altri termini, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054 cod. civ., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro tra le altre Cass. 05/12/2011, n. 26004 così, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 2, nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente Cass. 22/04/2009, n. 9550 Cass. 27/04/2011, n. 9425 Cass. 07/06/2011, n. 12277 alla ricostruzione in fatto, che il ricorrente pretende di rivalutare in questa sede, deve poi riconoscersi l’incensurabilità nel giudizio di legittimità, a maggior ragione dopo la novella del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla motivazione Cass. Sez. Un. nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014 , rimanendo comunque gli apprezzamenti di fatto - se scevri, come lo sono nella specie, da quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici ammessi dalle or ora richiamate pronunzie delle Sezioni Unite - istituzionalmente riservati al giudice del merito tanto corrispondendo a consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. Un., n. 20412 del 2015, ove ulteriori riferimenti pertanto, non solo correttamente è stata esclusa, nella specie, la concorrente responsabilità del conducente dell’autovettura, ma tale ricostruzione è incensurabile ed il relativo mezzo di doglianza è inammissibile e, con esso, il ricorso nel suo complesso ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva l’intimata infine, si deve pure dare atto - senza possibilità di valutazioni discrezionali tra le prime Cass. 14/03/2014, n. 5955 tra molte altre Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245 - della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da lui proposto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.