La responsabilità del custode, due casi tra la responsabilità aquiliana e la responsabilità del proprietario

L’esame congiunto delle sentenze n. 7526 e 7527, emessa dalla Terza Sezione della Cassazione Civile il 27 marzo 2018.

Il caso. Non casualmente, nelle due sentenze citate viene trattato rispettivamente il tema dei rapporti tra art. 2053 e art. 2051 c.c. e, nella seconda, tra art. 2051 e art. 2043, il che rende quanto mai opportuno un commento unitario. La prima vicenda trae origine da una richiesta di risarcimento a causa della caduta di un cancello di ferro mentre veniva chiuso, laddove in primo grado veniva accolta la domanda attore e nel successivo giudizio di appello veniva dichiarata la concorrente responsabilità del proprietario dell'immobile ex art. 2053 c.c., e del conduttore ex art 2051 c.c La seconda, invece, verte su una domanda di risarcimento per uno sversamento d'acqua originato da un contatore posto nel vano scale condominiale dietro un cancello chiuso a chiave. In questo caso, il Tribunale aveva rigettato la domanda escludendo che fosse configurabile una responsabilità per custodia mentre la Corte di Appello aveva accolto la domanda basandosi sulla responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c Si coglie, dunque, l'occasione per evidenziare le 3 diverse specie che soggiacciono ai 3 articoli. Perchè sussista responsabilità del custode necessita la custodia. Mentre l’art. 2043 c.c. esprime la regola fondamentale per la responsabilità extracontrattuale, in base alla quale qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno , l’art. 2051 c.c. disciplina la responsabilità presunta salva la sola prova del caso fortuito che incombe in capo al custode. Da ultimo, l’art. 2053 c.c. prescrive la responsabilità sulla cui natura, di responsabilità oggettiva ovvero aggravata ancora si discute del proprietario di un edificio o di altra costruzione per i danni cagionati dalla loro rovina, a meno che non provi che questa sia dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Anzitutto, è stato ricordato il principio sentenza n. 7527/2018 secondo cui è esclusa la possibilità che si sia formato il giudicato nel caso in cui l’attore abbia agito prospettando condotte sussumibili sia nell’ambito dell’art. 2043 c.c. che dell’art. 2051 e il Giudice di primo grado abbia optato per l’inquadramento in una delle due norme. Ciò che rileva ai fini di cui all'art. 2051 c.c. è che il custode possa effettivamente esercitare sulla cosa i poteri di vigilanza laddove questa manchi non potrà essere invocata tale custodia bensì la più generale regola di responsabilità prevista dall'art. 2043 c.c., che ricomprende anche la responsabilità colposa per l'esser venuto meno agli obblighi generali di diligenza. Per quanto concerne il caso specifico trattato nel sentenza n. 7527/18 è stato ritenuto che la fruizione del servizio reso attraverso il contatore nella disponibilità altrui, non implica di per sé il potere di intervento sullo stesso né, quindi, la custodia di quest'ultimo, cui accedono la distribuzione e imputazione oggettive del rischio sottese alla ratio della norma in parola [art. 2051 c.c., n.d.a.]. Possono essere contemporaneamente responsabili conduttore e proprietario? Nel caso di immobile condotto in locazione un problema che si pone frequentemente nella pratica è il rapporto tra la responsabilità del proprietario ex art. 2053 c.c. e la responsabilità del conduttore ex art. 2051 c.c La Terza Sezione, nella sentenza n. 7526/18, premessa l'affermazione che la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, ha ricordato come al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità . Pertanto, data la specialità dell'art. 2053 rispetto al 2051, è escluso che rispetto allo stesso fatto possono concorrere le responsabilità del proprietario e del conduttore. Vi potrà essere un concorso di responsabilità solamente quando i pregiudizi siano derivati sia da un difetto di costruzione dell'impianto conglobata o nelle strutture murarie e sia da una negligente utilizzazione di esso da parte del conduttore.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 18 gennaio – 27 marzo 2018, n. 7527 Presidente Di Amato – Relatore Porreca Fatti di causa La D. Shop s.a.s. conveniva in giudizio M.S. chiedendo il ristoro dei danni patrimoniali cagionati, alla merce del proprio esercizio commerciale, da uno sversamento d’acqua originato da un contatore posto nel vano scale condominiale, dietro un cancello chiuso a chiave, in uno stabile sito in . Allegava che il contatore era a corredo dell’appartamento posto al secondo piano di proprietà della convenuta. Si costituiva M.S. per contestare la domanda affermando che il suddetto contatore non era collegato al suo impianto idrico, e che comunque era stato forzato da un atto vandalico, chiedendo, per l’ipotesi subordinata di accoglimento della domanda attorea, la chiamata in causa del gestore proprietario, Geal s.p.a. Quest’ultima si costituiva, a sua volta, negando la fondatezza sia della pretesa a titolo di garanzia sia di quella principale. Il tribunale di Lucca rigettava la domanda escludendo fosse configurabile una responsabilità per custodia, e la Corte di appello di Firenze, pronunciando sul gravame interposto dalla D. Shop s.a.s., riformava la decisione gravata accogliendo la domanda dell’appellante ai sensi dell’art. 2051, cod. civ Avverso questa decisione ricorre per cassazione M.S. affidando le sue ragioni a tre motivi. Resistono con controricorso D. Shop s.a.s. e la Geal s.p.a Hanno depositato memorie la ricorrente e la società C.D.D. & amp C. s.a.s., già D. di D.d.D. & amp C. s.a.s Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167 e 183, cod. proc. civ., poiché la corte di appello avrebbe pronunciato la condanna ex art. 2051, cod. civ., innovando il titolo ex art. 2043, cod. civ., dedotto dall’attrice, così ledendo i propri diritti di difesa attesi i differenti presupposti delle due ipotesi di responsabilità. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso poiché la corte di appello non avrebbe esaminato le eccezioni svolte in ordine all’inammissibilità della richiesta di responsabilità ex art. 2051, cod. civ Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051, cod. civ., poiché non poteva ritenersi che sussistesse, oggettivamente e soggettivamente, un vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il contatore di proprietà del gestore e di cui mai la deducente aveva chiesto l’allaccio riguardo al quale neppure era stata avvisata. Con conseguente mancanza di quell’effettivo potere sulla cosa che costituiva il presupposto dell’affermata responsabilità. 2. I primi due motivi di ricorso sono da esaminare per connessione e sono infondati. Va in primo luogo richiamata la giurisprudenza in tema di qualificazione giuridica dei fatti oggetto di controversia secondo cui, quando la parte agisce prospettando condotte astrattamente compatibili con la sussunzione sia nella cornice dell’art. 2043, cod. civ., sia in quella dell’art. 2051, cod. civ., anche una loro riconduzione operata dal giudice di primo grado all’una norma, non vincola il giudice d’appello nel potere di riqualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa azionata ai sensi dell’altra Cass., 09/06/2016, n. 11805, che esclude che si possa quindi formare il giudicato sulla valutazione delle conseguenze giuridiche dei fatti allegati . In secondo luogo deve rilevarsi che, nel caso qui in scrutinio, non può neppure essere ipotizzato un giudicato sull’interpretazione della domanda a titolo di custodia data già dal giudice di merito di prime cure, visto che, come evidenziato in controricorso, la danneggiata, nella citazione in appello pagg. 13-14 , espressamente dedusse il mancato esame della sua pretesa anche ai sensi dell’art. 2043 cod. civ Ciò posto, ne deriva che a non sussiste alcuna delle violazioni di legge sostanziale addotte con il primo motivo b trattandosi di qualificazione in diritto delle allegazioni di parte, non può sussistere una violazione dell’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., relativo all’eventuale omesso esame di un fatto e non di una valutazione giuridica ad esso relativa. Il terzo motivo è invece fondato. Va premesso che non sono stati censurati, nella misura in cui avrebbero potuto esserlo in questa sede, gli accertamenti in fatto operati dal giudice di appello. La corte territoriale ha accertato che il contatore era sito all’interno dello stabile ma non dell’abitazione del corrente al cui servizio doveva d’altra parte ritenersi pag. 4, penultimo capoverso, della sentenza . Ora, ciò che rileva ai fini di cui all’art. 2051, cod. civ., è che il custode possa esercitare sulla cosa i poteri di vigilanza che gli competono e gli conferiscono la suddetta qualità. Pertanto, nell’ipotesi di danni cagionati a terzi dalla rottura di un contatore posto a servizio di un’abitazione ma collocato all’esterno di essa, il titolare dell’abitazione ma non della proprietà del contatore, che sullo stesso quindi non può intervenire come invece può e deve il gestore della fornitura ovvero il diverso proprietario del contatore, può essere responsabile non a titolo di un’insussistente custodia bensì, in tesi, ex art. 2043, cod. civ. Responsabilità, quest’ultima, ipotizzabile dovendo egli approntare misure idonee a evitare o ridurre il danno, sebbene provvisorie in attesa dell’intervento del gestore o proprietario, ad esempio informando idoneamente quest’ultimo fino a richiedere cautelativamente la sospensione della fornitura. Si tratta, però, non della responsabilità oggettiva derivante dalla custodia della cosa rispetto alla quale sussiste il nesso eziologico, ma della responsabilità colposa per il venir meno agli obblighi generali di diligenza. In un ormai risalente caso la giurisprudenza di questa Corte ha ipotizzato al riguardo la responsabilità per custodia Cass., 01/10/1997, n. 9568 ma, a ben vedere, in una diversa fattispecie in cui i danni erano risultati cagionati dalla rottura di un contatore dell’acqua situato all’interno dell’abitazione. Ciò aveva indotto a ritenere un più qualificante e decisivo potere di ingerenza prospettandosi anche la possibilità di coprire i relativi tubi con materiale isolante, in tal modo prevenendo la rottura dell’impianto dovuta a un prevedibile gelo . In altri termini, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la fruizione del servizio reso attraverso il contatore nella disponibilità altrui, non implica di per sé il potere d’intervento sullo stesso né, quindi, la custodia di quest’ultimo, cui accedono la distribuzione e imputazione oggettive del rischio sottese alla ratio della norma in parola cfr. Cass., 17/06/2013, n. 15096, in cui si afferma, ai fini qui in discussione, la necessità che vi sia una disponibilità giuridica e materiale della cosa, che comporti il potere d’intervento sulla stessa, non riferibile necessariamente all’utilizzatore in quel caso è stata annullata la decisione della corte territoriale che aveva affermato la responsabilità per i danni subiti dal terzo proprietario di un immobile sottostante un giardino, in capo al condominio che ne godeva in forza di un titolo negoziale, in quanto tale titolo era risultato porre a carico del condominio stesso la sola manutenzione ordinaria dello spazio verde, lasciando la manutenzione straordinaria al proprietario costruttore . Ne deriva l’accoglimento del motivo e la conseguente cassazione, laddove sarà il giudice di merito a vagliare la sussumibilità della fattispecie nella differente cornice della responsabilità ex art. 2043 cod. civ 3. Spese al giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Firenze perché, in altra composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il collegio ha deliberato la motivazione in forma semplificata.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 18 gennaio – 27 marzo 2018, n. 7526 Presidente Di Amato – Relatore Porreca Fatti di causa C.P. conveniva in giudizio I.W. e la Gallesi s.r.l., rispettivamente quali conduttore e proprietaria di un immobile sito in omissis , chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni fisici e patrimoniali subiti a causa della caduta di un cancello di ferro che delimitava il piazzale interno dell’immobile e che, mentre lo stava chiudendo, essendo a scorrimento manuale, era fuoriuscito dalle proprie guide rovinandole addosso. Il tribunale di Torino pronunciava sentenza nel contraddittorio con i resistenti convenuti e con la Sinatec s.p.a. chiamata in garanzia dalla Gallesi quale venditrice dell’immobile, e accoglieva la domanda attorea rigettando quella di manleva. La corte di appello della stessa città, statuendo sull’appello principale interposto dalla Gallesi e su quello incidentale dell’I. , rigettava entrambi, affermando la concorrente responsabilità del proprietario ex art. 2053, cod. civ., e del conduttore ex art. 2051, cod. civ. La stessa corte dichiarava irripetibili le spese della Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l., incorporante la Sinatec, osservando che la notifica dell’appello era avvenuta solo ai fini della denuncia della lite e senza coltivare domande nei confronti della società. Avverso questa decisione ricorre per cassazione I.W. affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso la Gallesi s.r.l. e la Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2053, cod. civ., poiché la corte di appello avrebbe errato nell’affermare la responsabilità concorrente del proprietario ai sensi della seconda norma e del conduttore ai sensi della prima. Doveva infatti ritenersi che l’art. 2053, cod. civ., era norma speciale e non applicabile contestualmente all’art. 2051, cod. civ., alla medesima fattispecie, e che pertanto, una volta riconosciuta la responsabilità basata sul titolo dominicale, non poteva affermarsi, per il medesimo fatto, quella a titolo di custodia in capo al detentore. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per le medesime ragioni di cui al primo motivo, che si sarebbero tradotte in una motivazione illogica, trattandosi di titoli di responsabilità incompatibili, su un punto decisivo della controversia. Con il terzo motivo di ricorso si prospetta l’omessa o insufficiente motivazione poiché la corte di appello non avrebbe svolto alcuna considerazione in ordine all’eccezione, svolta nelle fasi di merito, concernente la mancata allegazione degli specifici profili di colpa che sarebbero stati addebitabili al conduttore che, pertanto, non avrebbe potuto neppure dimostrare la ricorrenza del fortuito impeditivo. Con il quarto e ultimo motivo di ricorso si prospetta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione poiché la corte di appello avrebbe errato nell’addebitare apoditticamente al conduttore, immesso nella detenzione da due giorni, il mancato esercizio dei poteri di vigilanza a fronte di un vizio di costruzione del cancello che non sarebbe stato occulto. Infatti, il conduttore non avrebbe avuto alcuna autorità per intervenire sostituendo i meccanismi di un impianto di proprietà altrui, viziato da un difetto di costruzione che incomprensibilmente era stato considerato non occulto sulla base della sola e ovvia considerazione legata alla lunghezza dei perni che aveva causato la fuoriuscita del cancello dalle corsie. 2. Va in primo luogo rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita violazione delle norme di cui ai numeri 3 e 6 dell’art. 366 cod. proc. civ. Va osservato che i richiami alla vicenda e agli atti processuali risultano idonei all’articolazione dei motivi di ricorso, salva sempre la valutazione degli specifici profili di ammissibilità dei singoli motivi. Va poi dato atto che la Sviluppo Investimenti Territorio ha depositato controricorso specificando di essere consapevole che anche in tale fase del giudizio la notifica le era stata rivolta solo ai fini della denuncia della lite ex art. 332 cod. proc. civ., senza che pendesse più domanda nei propri confronti essendo pacificamente sceso il giudicato interno sul relativo rigetto. 2.1. Nel merito, il primo motivo di ricorso è fondato. Innanzi tutto va rilevato che non sussiste inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza in relazione alla mancata trascrizione delle allegazioni di parte, delle fasi di merito, in ordine alla disgregazione di un componente dell’immobile . Inammissibilità eccepita nel controricorso della Gallesi. Il ricorrente, con la censura in parola, fa valere un errore in iudicando consistente in ciò una volta affermata la responsabilità del proprietario ex art. 2053, cod. civ., non potrebbe, per il medesimo fatto, concorrere quella del conduttore ex art. 2051 cod. civ. Rispetto a tale prospettazione il motivo, che riporta l’iter decisorio del collegio di merito, è sufficientemente specifico senza che per vagliarlo serva alcuna verifica delle allegazioni di parte, muovendosi dall’accertamento di fatto operato dalla corte territoriale. E proprio perché non si chiede, a quest’ultimo riguardo, alcuna rivalutazione dell’accertamento, non sussiste neppure l’ulteriore inammissibilità sostenuta anche in questa chiave dalla difesa della Gallesi. Secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità poiché la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all’evento lesivo, al proprietario dell’immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell’immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità Cass., 27/10/2015, n. 21788 . Anche in questo senso la nomofilachia parla di specialità della previsione di cui all’art. 2053, cod. civ., rispetto a quella contenuta nell’art. 2051, cod. civ. Cass., 14/10/2005, n. 19975 Cass., 08/09/1998, n. 8876 . E nella medesima logica si nega che rispetto allo stesso fatto causativo possano concorrere le responsabilità del proprietario e del conduttore Cass., 09/06/2010, n. 13881, pagg. 4 e 5 della motivazione . Può logicamente sussistere la responsabilità sia del proprietario dell’immobile che del conduttore solo quando i pregiudizi siano derivati non solo dal difetto di costruzione dell’impianto conglobato nelle strutture murarie, ma anche da una negligente utilizzazione di esso da parte del conduttore Cass., 09/06/2016, n. 11815, in un caso di danni cagionati da un difetto dell’impianto idraulico e da un cattivo uso della connessa caldaia fatto dal conduttore . Ciò in quanto le condotte imputa bili sono differenti. Nella fattispecie qui in scrutinio, la condotta-fatto causale accertata è unica, è quella relativa al malfunzionamento per difetto di costruzione del cancello stesso. Ciò posto, nel momento in cui sulla sussunzione di tale condotta nella cornice dell’art. 2053, cod. civ., è sceso, pacificamente, il giudicato, ne deriva che la stessa condotta-fatto non può sussumersi sub art. 2051, cod. civ., ai fini dell’eventuale responsabilità del conduttore. Di qui la fondatezza del motivo con assorbimento degli altri. Ne deriva cassazione in parte qua , con decisione nel merito non essendo necessari altri accertamenti, e, conseguentemente, il rigetto della domanda svolta nei confronti della parte qui ricorrente. 3. Spese secondo soccombenza. Irripetibili le spese della Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l., essendovi stata al suo riguardo solo una denuncia della lite. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda svolta da C.P. nei confronti di I.W. . Condanna C.P. alla rifusione delle spese processuali di I.W. liquidate per il primo grado in Euro 2.500,00, per il secondo grado in Euro 3.000,00, oltre al 15% di spese forfettarie oltre accessori legali, e per la fase di legittimità, in solido con la Gallesi s.r.l., in Euro 2.300,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie oltre accessori legali. Dichiara irripetibili le spese della Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l Il collegio ha deliberato la motivazione in forma semplificata.