Non è esclusa la colpa del Comune per la caduta del ciclista, anche se il tombino è visibile

L’episodio si è verificato in un piccolo paese in provincia di Bolzano. La richiesta di risarcimento avanzata nei confronti dell’ente locale è ancora plausibile. Illogica l’ottica adottata in Appello, dove si è ritenuta imprudente la condotta dell’uomo solo perché l’ostacolo era facilmente percepibile.

Tombino facilmente visibile, anche grazie alla luce di un sole agostano. Questo dato, però, non è sufficiente per ritenere che sia addebitabile in automatico al ciclista la responsabilità per la caduta subita. Possibile comunque porre sotto accusa la pubblica amministrazione Cassazione, ordinanza n. 6823/2018, Sezione Sesta Civile, depositata oggi . Strada. Scenario della vicenda è un piccolo Comune in provincia di Bolzano. Lì, lungo una strada del paese, nel pomeriggio di una giornata di agosto, un uomo vive una brutta disavventura in sella alla propria bici. A tradirlo è un tombino, che gli fa perdere l’equilibrio e lo fa finire a terra, con relative escoriazioni. A finire nel mirino del ciclista è ovviamente il Comune, a cui egli chiede un risarcimento del danno subito. A suo dire, difatti, il capitombolo è addebitabile all’ente locale, poiché il tombino presente in strada non era segnalato . In Tribunale la richiesta risarcitoria viene accolta. Di parere opposto, invece, i giudici della Corte d’appello, i quali spiegano che il tombino era visibile e facilmente evitabile e, di conseguenza, era stata l’imprudenza del ciclista l’unica causa dell’incidente . Pericolo. Addio, quindi, a ogni possibile risarcimento? La vittima del capitombolo può tirare un sospiro di sollievo e continuare a sperare Dalla Cassazione arriva difatti una censura forte all’ottica adottata dalla Corte d’Appello. In sostanza, i giudici del ‘Palazzaccio’ chiariscono che la mera percepibilità del pericolo può non essere affatto sufficiente a convertire la condotta del danneggiato in condotta imprudente , ciò perché un pericolo può essere manifesto ma allo stesso tempo non evitabile . Di conseguenza, il fatto che il danneggiato non eviti un pericolo manifesto non comporta la qualifica di imprudenza della sua condotta . Applicando questa prospettiva alla vicenda in esame, secondo i giudici della Cassazione non si può addossare la colpa per la caduta al ciclista, semplicemente richiamando il fatto che il tombino era visibile e, quindi, secondo l’erroneo ragionamento della Corte d’appello, facilmente evitabile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 gennaio – 19 marzo 2018, numero 6823 Presidente Frasca – Relatore Graziosi La Corte rilevato che Con sentenza del 15 settembre 2014 il Tribunale di Bolzano accoglieva la domanda, proposta da Al. Ta. nei confronti del Comune di Castelrotto, risarcitoria ex articolo 2051 c.c. dei danni dall'attore riportati per essere caduto dalla bicicletta sopra un tombino presente in strada e non segnalato. Il Comune proponeva appello, cui controparte resisteva, e la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, accoglieva il gravame, affermando i sintesi che il tombino era facilmente evitabile, per cui era stata l'imprudenza dell'appellato l'unica causa del sinistro. Il Ta. ha proposto ricorso articolato in due motivi, da cui si difende con controricorso il Comune di Castelrotto. Il primo motivo, ex articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c, denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 2697, 2051 e 1227 c.c. nonché dei principi sulla responsabilità derivante da cose in custodia. Il secondo motivo, ex articolo 360, primo comma, numero 5 c.c., denuncia omessa motivazione sulle specifiche contestazioni effettuate su punti che sarebbero decisivi. Ritenuto che 1. Il primo motivo, in sostanza, censura la pronuncia impugnata sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, adducendo che la corte territoriale non ha mai revocato in dubbio il fatto che l'odierno Ricorrente avesse provato il nesso causale sussistente tra la buca presente lungo la omissis ed i danni riportati da lui danni mai contestati dalla controparte , ma ha addossato all'infortunato la prova del caso fortuito, cioè del fattore che avrebbe mandato assolto il custode da ogni responsabilità, la cui esistenza invece doveva essere fornita integralmente dal custode stesso , così violando i principi di diritto sanciti dagli articoli 1227, 2051 e 2697 c.c Il motivo presenta anche una serie di argomentazioni fattuali, incluse quelle nel senso che la prova del caso fortuito non sarebbe stata fornita. Tuttavia il suo reale nucleo è da identificarsi nella appena esposta censura di diritto in ordine all'onere della prova del caso fortuito ai fini della responsabilità ex articolo 2051 c.c La corte territoriale, in effetti, - dopo aver richiamato, di per sé correttamente, l'insegnamento nomofilattico relativo appunto all'articolo 2051 c.c. -, così si esprime Facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, è determinante osservare che lo stato del manto stradale percorso dal signor Ta. e, in particolare, il tombino infossato e creante un dislivello rispetto alla superficie viaria, era visibile e, pertanto, la presenza della fonte di rischio era assolutamente prevedibile questo perché, da un lato, il Comune aveva allegato che l'asserito dislivello era visibile, e ciò non sarebbe stato specificamente contestato da controparte, e dall'altro perché dalle fotografie prodotte dall'appellato sarebbe risultata una perfetta visibilità, tanto più che l'evento si è verificato nel pomeriggio di una giornata di agosto e sussisterebbe fatto notorio per cui l'area in prossimità di un tombino determina con altissima frequenza un dislivello nella linea della pavimentazione, che, quindi, avrebbe di per sé dovuto indurre il ciclista a rallentare la propria velocità o a modificare la propria traiettoria . Peraltro, a fronte del rilievo del giudice di prime cure per cui proprio le eventuali manovre elusive del tombino potevano rappresentare una fonte anche di maggior pericolo o di più grave danno, in quanto l'attore avrebbe potuto perdere l'equilibrio, cadere più rovinosamente, scontrarsi con altri veicoli in transito e cose simili , osserva ancora la corte che il Comune nell'atto d'appello aveva mosso una specifica censura , così conformata diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure un leggero spostamento verso la sinistra non sarebbe stato fonte di un maggiore pericolo . E qui si raggiunge il nucleo dell'errore in cui è incorsa la corte territoriale sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio. Prosegue infatti la sentenza impugnata, in correlazione con la suddetta specifica censura dell'atto d'appello Sin dalla propria costituzione in giudizio il custode ha allegato l'evitabilità del sinistro da parte del signor Ta. con una manovra di spostamento verso la parte centrale della strada A fronte di tale affermazione il preteso danneggiato ha omesso una qualsiasi attività assertiva o dimostrativa di segno contrario, in ogni caso mai affermando che un'eventuale diversa manovra sarebbe stata impedita dalla presenza di altri veicoli provenienti in senso contrario o di ostacoli che avrebbero rappresentato un pericolo maggiore rispetto al tombino in cattivo stato di manutenzione. Ecco quindi che la valutazione del giudice di prime cure rimane priva di qualsiasi riscontro probatorio riguardo alla ricorrenza nel caso concreto di una situazione di pericolo positivamente individuata e dunque laddove il pericolo si profila in maniera obiettiva e manifesta, anche considerata l'ora dell'incidente e la visibilità dei luoghi, la imprudenza dell'interessato diventa la causa unica determinatrice del sinistro . 2. Due sono, allora, le erronee applicazioni del riparto dell'onere probatorio previsto dall'articolo 2051 c.c. effettuate dalla corte territoriale, e che, peraltro, come si verrà poi a constatare, sono tra loro correlate. In primo luogo, la corte territoriale grava l'infortunato dell'onere di provare, a fronte di una mera allegazione - e tutt'altro che specifica, bensì pienamente generica - da parte del custode della strada della possibilità di una manovra per evitare il tombino senza ulteriori pericoli, che nessun pericolo vi sarebbe stato se egli avesse compiuto una immediata deviazione così da non venire in contatto con il dislivello del tombino. Spetta, invece, al custode della strada dimostrare che la caduta deriva dal caso fortuito, includendo ciò anche la condotta imprudente/negligente del ciclista, ovvero se quest'ultimo aveva la possibilità di attuare concrete manovre ostative della caduta senza incorrere in nessun altro rischio. E questo, infatti, era stato ben percepito dal giudice di prime cure che, a fronte del generico asserto nella comparsa di costituzione di primo grado che il ciclista poteva effettuare una manovra di spostamento verso la parte centrale della strada , aveva dettagliatamente argomentato come in tal modo il caso fortuito integrato allora nella omissiva condotta del ciclista non fosse stato provato, non essendo stata dimostrata appunto l'impossibilità per il ciclista di subire anche pericoli superiori sterzando immediatamente verso il centro della carreggiata del resto - si nota incidenter - insegna il notorio che per un ciclista è comunque pericoloso sterzare d'improvviso, vista la conformazione del veicolo classica ipotesi di perdita di controllo e caduta dal velocipede o, ancor peggio, che il ciclista che d'improvviso sterza verso il centro della strada si sottopone frequentemente al rischio di investimento da parte degli altri veicoli. Il relativo ragionamento del giudice di primo grado non era stato d'altronde neppure confutato in modo effettivo nell'atto d'appello, poiché anche in questo la posizione assunta dalla difesa del Comune era pienamente generica, come emerge appunto dal passo citato nella sentenza di secondo grado un leggero spostamento verso la sinistra non sarebbe stato fonte di un maggiore pericolo asserto meramente apodittico . In secondo luogo, affermare che laddove il pericolo è manifesto la imprudenza dell'interessato diventa la causa unica del sinistro significa erroneamente esonerare da ogni responsabilità il custode della cosa che produce il pericolo. A parte che di per sé la condotta colposa del danneggiato può non essere idonea a integrare il caso fortuito da ultimo cfr. Cass. sez. 3, 12 maggio 2015 numero 9547 la mera percepibilità del pericolo, invero, può non essere affatto sufficiente a convertire la condotta del danneggiato in condotta imprudente che assorbe ogni incidenza causale. Un pericolo, infatti, può essere manifesto ma al tempo stesso non evitabile pertanto il fatto che il danneggiato non eviti un pericolo manifesto non comporta la qualifica di imprudenza della sua condotta. La corte territoriale, invece, ha ritenuto che, una volta dimostrata la visibilità del pericolo, ogni onere probatorio si fosse spostato sul danneggiato, che avrebbe dovuto dimostrare come la sua condotta, a questo punto presunta imprudente come si è appena visto, in realtà imprudente non era stata, e che comunque non vi era stata per lui una concreta possibilità di evitare la caduta. Una prova negativa posta a carico del danneggiato e, al tempo stesso, un evidente svuotamento dell'onere probatorio del custode relativo al caso fortuito. In conclusione, il motivo del ricorso denunciante l'erronea ripartizione dell'onere probatorio da parte della corte territoriale deve essere accolto, assorbendo il secondo motivo e conducendo alla cassazione della sentenza impugnata con rinvio - anche per le spese del grado - alla Corte d'appello di Trento. P.Q.M. Accogliendo il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del grado, alla Corte d'appello di Trento.