Un’«abbondante nevicata» può integrare l’ipotesi di caso fortuito

La straordinarietà di un evento atmosferico può comportare la configurabilità del caso fortuito, idoneo ad escludere, come nel caso di specie, le pretese risarcitorie di alcuni automobilisti nei confronti della Provincia, proprietaria del tratto di strada in cui gli stessi erano rimasti bloccati a causa di un’abbondante nevicata senza ricevere né assistenza né soccorso.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 5859/18, depositata il 12 marzo. Il caso. Alcuni automobilisti citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Lucca l’omonima Provincia, quale ente proprietario del tratto di strada in cui gli stessi restarono bloccati a causa di una nevicata, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, evidenziando l’omissione, ai sensi dell’art. 14 c.d.s., di assistenza e soccorso. Il Tribunale e successivamente la Corte d’Appello di Firenze respingevano il gravame, nonostante il fatto venisse qualificato come notorio, riconoscendo la configurabilità del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode. Avverso la sentenza della Corte distrettuale gli automobilisti ricorrono per cassazione denunciando il mancato raggiungimento della prova del caso fortuito. Il caso fortuito e la straordinarietà dell’evento. Il Supremo Collegio evidenzia come i ricorrenti non abbiano contestato la straordinarietà dell’evento e che correttamente l’Amministrazione abbia formulato l’eccezione relativa al caso fortuito idonea all’interruzione del nesso causale della responsabilità del custode ex artt. 2051 e 2043 c.c Inoltre, sebbene la valutazione della straordinarietà o dell’intensità dell’evento atmosferico attenga al profilo fattuale non valutabile in sede di legittimità, la Suprema Corte ribadisce che correttamente la Corte territoriale ha precisato che non si poteva pretendere il mantenimento di un apparato di uomini e di mezzi per fronteggiare un evento rarissimo, se riferito alle straordinarie condizioni del fenomeno, precisando che il profilo dell’imprevedibilità riguarda l’eccezionalità e non il fenomeno in sé della nevicata e concludendo per la non esigibilità di una condotta alternativa da parte del custode . La Corte dunque rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 6 luglio 2017 – 12 marzo 2018, n. 5859 Presidente Amendola – Relatore Positano Fatto e diritto Rilevato che con atto di citazione B.C. , la Srl Rew Trasporti, G.L. , la Srl S.V. & amp figli, Bo.St. e V.V. convenivano in giudizio la Provincia di Lucca davanti al Tribunale omonimo per sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, deducendo che il giorno omissis , mentre si trovavano sulla strada provinciale 65 di competenza della Provincia di , a causa del blocco stradale determinato da una abbondante nevicata, erano rimasti fermi nelle proprie autovetture per ore, senza alcuna forma di assistenza e soccorso. Rilevavano che, ai sensi dell’articolo 14 del Codice della strada, gli enti proprietari erano tenuti a garantire la sicurezza, la manutenzione e l’efficienza delle strade e che nei giorni precedenti la nevicata i servizi meteo avevano lanciato ripetuti segnali di allerta, ignorati dall’amministrazione provinciale, che non aveva adottato alcuna forma di intervento preventivo. Costituitasi l’amministrazione provinciale riteneva sussistente l’ipotesi del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode. Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 18 aprile 2015, respingeva le domande degli attori con condanna al pagamento delle spese di lite avverso tale sentenza tutti gli attori proponevano appello, censurando la motivazione del primo giudice che aveva qualificato come fatto notorio l’eccezionalità della nevicata verificatasi nei giorni 17 e 18 dicembre 2010 nella zona la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza emessa l’11 febbraio 2016 ai sensi dell’articolo 281 sexies c.p.c. respingeva l’appello, con conferma della sentenza impugnata e condanna in solido degli appellante al pagamento delle spese di lite avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione B.C. , la Srl Rew Trasporti, G.L. , la Srl S.V. & amp figli, Bo.St. e V.V. sulla base di un unico motivo. Resiste in giudizio la Provincia di Lucca con controricorso. Considerato che la motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico con l’unico motivo i ricorrenti lamentano violazione o falsa applicazione degli articoli 2051 e 2697 c.c. e dell’articolo 14 del Codice della strada, con riferimento all’articolo 360, n. 3 c.p.c. rilevando che i giudici di merito erano andati oltre i rispettivi poteri, agevolando la posizione dell’amministrazione provinciale che si era limitata ad invocare, ma non provare, l’esistenza del caso fortuito nella fattispecie in esame. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza resta a carico del custode offrire la prova contraria, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sfera di custodia, avente un impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità ed eccezionalità. Al contrario l’amministrazione non aveva provato di avere espletato, con diligenza adeguata, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione previste dal citato articolo 14 del Codice della strada. Sotto altro profilo appare errata la decisione poiché la nozione di fatto notorio riguarda un dato materiale e non il concetto di caso fortuito che attiene ad un giudizio. Il ricorso è infondato. I ricorrenti non individuano le ragioni per le quali sarebbero state violate le disposizioni richiamate in ricorso. La Corte d’Appello da atto che non era contestata la straordinarietà dell’evento e che l’estensione della perturbazione rendeva inesigibile la predisposizione di rimedi incidenti sul blocco del traffico stradale, facendo discendere da ciò, con una motivazione puntuale e certamente adeguata, l’interruzione del nesso causale. In particolare, il ricorso non contiene elementi di novità rispetto alla completa e analitica motivazione della Corte territoriale, la quale ha correttamente evidenziato che l’amministrazione provinciale ha formulato l’eccezione relativa alla sussistenza del caso fortuito, che costituisce l’evento che interrompe il nesso causale e la responsabilità del custode ai sensi dell’articolo 2051 e 2043 c.c., aggiungendo che il riferimento alle nozioni di comune esperienza rappresenta una deroga normativa al principio dispositivo. Il relativo esercizio da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità Cass. 18 luglio 2011, n. 15715 . La valutazione in ordine alla straordinarietà o meno dell’intensità del fenomeno atmosferico in oggetto costituisce profilo di fatto che non può essere valutato in questa sede se non al fine di evidenziare che, anche sotto tale profilo, la Corte territoriale ha precisato che non si poteva pretendere il mantenimento di un apparato di uomini e di mezzi per fronteggiare un evento rarissimo, se riferito alle straordinarie condizioni del fenomeno in Toscana e quasi tutto il centro-nord tutte le arterie stradali e ferroviari erano andate in crisi precisando che il profilo dell’imprevedibilità riguarda l’eccezionalità e non il fenomeno in sé della nevicata e concludendo per la non esigibilità di una condotta alternativa da parte del custode. In sostanza, data l’estensione della perturbazione, il blocco stradale preteso dai ricorrenti avrebbe dovuto essere totale e quindi impossibile a disporsi e mantenersi già soltanto per ragioni evidenti di numero spropositato di persone che avrebbero dovuto provvedervi ne consegue che il ricorso deve essere rigettato le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma ibis dello stesso articolo 13.