Optional mancanti, vettura non ritirata. Niente risarcimento al compratore per il veicolo noleggiato

L’acquirente ha scelto liberamente di non prendere possesso dell’automobile nuova, nonostante la concessionaria avesse assunto l’impegno di installare gli accessori appena possibile. Ciò esclude l’ipotesi di un rimborso delle spese da lui sostenute per munirsi di una vettura.

Automobile nuova in concessionaria. L’acquirente passa a ritirarla e scopre che mancano alcuni accessori. Condivisibili le sue perplessità e, forse, anche la scelta di lasciare lì la vettura. Ciò però non è sufficiente per chiedere alla società venditrice il risarcimento per la spesa da lui sostenuta per il noleggio di un veicolo Cassazione, ordinanza n. 5878/2018, Sezione Sesta Civile, depositata oggi . Consegna. Facilmente ricostruita la strana vicenda. L’uomo ha approfittato di una campagna promozionale, optando per la rottamazione della propria vecchia automobile e decidendo di comprarne una nuova, una Ford. Tutto regolare, quindi, fino a quando però l’acquirente si presenta in concessionaria alcuni giorni dopo la data prefissata per la consegna della vettura e scopre che mancano alcuni optional pattuiti con la società venditrice. Netto il suo rifiuto ad entrare in possesso del veicolo. Obbligatorio, però, per lui il noleggio di una vettura, non avendo più a disposizione la sua vecchia automobile. Consequenziali alle proteste dell’acquirente, è la citazione in giudizio della concessionaria, che viene obbligata dal Giudice di pace a versare all’uomo la somma che quest’ultimo ha sostenuto per noleggiare una vettura. Spesa. Prospettiva diversa, invece, quella adottata dai Giudici del Tribunale, i quali, accogliendo l’appello proposto dalla concessionaria, negano ogni possibile risarcimento a favore del compratore. Questa decisione è ora ‘sigillata’ dalla Corte di Cassazione, che respinge le obiezioni proposte dall’uomo. Decisiva la constatazione che egli ha dovuto sopportare le spese di noleggio per un’autovettura sostituiva a causa della sua libera scelta di non ritirare il veicolo, quattro giorni dopo la data stabilita per la consegna, in quanto non corredato degli optional pattuiti , mentre la concessionaria si era comunque impegnata a installare sul veicolo consegnato quegli accessori, non appena disponibili . In sostanza, la spesa sostenuta per il noleggio è dipesa in via esclusiva dalla condotta dell’acquirente, che si è rifiutato di accettare il veicolo, sebbene non conforme, determinando la necessità di doversi munire di un’automobile .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 15 dicembre 2017 – 12 marzo 2018, n. 5878 Presidente D’Ascola – Relatore Scalisi Il Collegio, preso atto che il Consigliere relatore dott. A. Sc. ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso infondato. In particolare, infondato è il primo motivo dato che II Tribunale ha identificato esattamente il thema decidendum, ritenendolo pacifico tra le parti ed ha, dunque, indicato il regolamento normativo e, comunque, le ragioni per le quali riteneva che l'Ag. non avesse diritto al richiesto risarcimento danni. 2 Infondato è il secondo motivo, posto che il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato articolo 112 c.c.p. - come il principio del tantum devolutum quantum appellatum artt. 434 e 437 cod. proc. civ. - non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti, autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, 3 Infondato è anche, il terzo motivo dato che come pure evidenzia parte controricorrente l'originaria convenuta ha da sempre contestato l'esistenza di danni derivante dall'inesatto adempimento della propria prestazione, in quanto imputabili in tutto o in parte al comportamento della parte acquirente La proposta del relatore è stata notificata alle parti. Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, dal quale risulta che Am. Ag. acquistava da Carpoint spa un'autovettura prevedendo che la stessa dovesse essere consegnata per la data del 19 marzo 2009 e dotata di accessori specificamente concordati. La vettura, però, non veniva consegnata e il sig. An. ha provveduto a noleggiare altro mezzo. Conveniva, pertanto, in giudizio la società Carpoint, chiedendo il risarcimento del danno subito, precisamente le spese sostenute per noleggiare un'auto per il periodo successivo alla data in cui sarebbe dovuto essere consegnata la vettura nuova da parte della convenuta. Il Giudice di Pace di Roma, sentenza n. 20918 del 2013, accoglieva la domanda attorea e condannava la Carpoint al pagamento in favore del sig. Am. Ag. della complessiva somma di Euro. 2.800,00, oltre interessi come per legge. Il Tribunale di Roma, pronunciandosi su appello proposto dalla società Carpoint spa accoglieva l'appello e riformava la sentenza impugnata. Secondo il Tribunale di Roma erano fatti pacifici tra le parti che l'autovettura avrebbe dovuto essere consegnata all'acquirente in data 19 marzo 2009, ma che è stata messa a disposizione del cliente, senza optional pattuiti soltanto il 24 marzo 2009. Ora ha ritenuto il Tribunale se il danneggiato avesse accettato la autovettura anche senza gli optional pattuiti avrebbe evitato le spese che hanno costituito il danno di cui era stato riconosciuto. Pertanto, la domanda di risarcimento del danno andava rigettata. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Ag. Am. con ricorso affidato a tre motivi 1 per violazione ed errata applicazione, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., della norma posta dall'art. 342 cod. proc. civ. Irrituale proposizione dell'atto di appello. Rilevanza, conseguenze 2 per violazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. della norma posta dall'art. 112 cod. proc. civ. Ultrapetizione da parte del Tribunale di Roma 3 per violazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. della norma posta dall'art. 345 cod. proc. civ. divieto di nova in appello . La società Carpoint spa ha resistito con controricorso. Considerazione in diritto In via preliminare, il Collegio autorizza la redazione della ordinanza in forma semplificata. 1.= Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia definito in rito l'impugnazione dichiarando l'appello improcedibile per mancata esposizione degli elementi di fatto e della assoluta genericità delle censure sollevate. 1.1. = Il motivo è infondato posto che come emerge con chiarezza dalla sentenza il Tribunale ha avuto piena conoscenza e consapevolezza della questione sottoposta al suo esame. Come afferma la sentenza impugnata sono fatti pacifici tra le parti che l'autovettura avrebbe dovuto essere consegnata all'acquirente in data 19 marzo 2009, ma che è stata messa a disposizione del cliente senza optional pattuiti soltanto il 24 marzo 2009. Pertanto, l'Ag. non avrebbe accettato il bene in quanto non conforme a quello ordinato oggetto di vendita e avrebbe fatto ricorso al noleggio di un'automobile per sopperire alla mancanza di un mezzo di trasporto determinatasi a seguito della rottamazione del proprio autoveicolo avvenuta in occasione della compravendita della Ford di cui è causa . Il Tribunale, pertanto, ha identificato esattamente il thema decidendum, ritenendolo pacifico tra le parti ed ha, dunque, indicato il regolamento normativo e, comunque, le ragioni per le quali riteneva che l'Ag. non avesse diritto al richiesto risarcimento danni. Ha specificato, il Tribunale ritiene il giudicante che il giudice di primo grado ha errato nella valutazione del danno subito da Ag. in relazione all'inadempimento perpetrato ai suoi danni dalla Carpoint spa., in quanto non ha correttamente applicato la regola contenuta nel secondo comma dell'art. 1227 cod. civ. secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza . 1.2. = Circostanziato poi, appare l'atto di appello. Infatti, come specifica la stessa sentenza l'appellante ha mosso le seguenti censure a omessa pronuncia sull'eccezione formulata dall'appellante in sede di prime cure, relativamente, al concorso della condotta del sig. Am. Ag. nella determinazione del danno lamentato dallo stesso ai sensi del secondo comma secondo l'art. 1227 cod. civ. b Erroneo accertamento dell'esistenza del danno non patrimoniale da patema d'animo c Vizio di ultra petizione avendo riconosciuto il predetto danno nella misura di Euro. 1.000,00, pur in assenza di una specifica richiesta . 2.= Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe modificato la ricostruzione del fatto operata dal Giudice di primo grado, pur in mancanza di una richiesta di qualsiasi modifica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado. Aver proceduto ad una sostanziale rivisitazione del fatto presupposto per la riforma in diritto della sentenza impugnata nel merito ha costituito violazione evidente di quanto dispone l'art. 112 del cod. proc. civ. che impone al giudice in osservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. 2.1.= Anche questo motivo è infondato. Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato articolo 112 c.p.c. - come il principio del tantum devolutum quantum appellatum artt. 434 e 437 cod. proc. civ. - non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti, autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed, in genere, all'applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dall'istante, ma implica tuttavia -secondo la giurisprudenza di questa Corte vedi le sentenze nn. 11039, 6431/2006, 20265, 10290, 6326/2005, 22153/2004, 16753, 13291/2003, 8702/2000, 11455/1999, 6300/1988, 6506/1985, 6752/1982 - il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene della vita - diverso da quello richiesto petitum mediato - oppure, di emettere una qualsiasi pronuncia - su domanda nuova, quanto a causa petendi - che non si fondi, cioè, sui fatti ritualmente dedotti o, comunque, acquisiti al processo, ma su elementi di fatto, che non siano, invece, ritualmente acquisiti come oggetto del contraddittorio. Ora nel caso, in esame il Tribunale, tenuto conto che la parte appellante aveva chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata in ragione dell'imputabilità allo stesso acquirente del danno pretesa quale conseguenza del ritardo nella consegna dell'autoveicolo, ha ritenuto che non si può non rilevare che l'Ag. ha dovuto sopportare le spese di noleggio per un'autovettura sostitutiva a causa della sua libera scelta di non ritirare il veicolo in data 24 marzo 2009, ossia solo quattro giorni dopo la data stabilita per la consegna, in quanto non corredato degli optional pattuiti accessori che la società Carpoint spa, si era, comunque, impegnata a installare non appena disponibili sul veicolo consegnato. . Conseguentemente, la spesa sostenuta dall'acquirente per il noleggio di una vettura sostitutiva di cui si chiede il rimborso a titolo di risarcimento del danno è dipesa in via esclusiva dalla condotta dell'acquirente che si è rifiutato di accettare il veicolo, sebbene non conforme, determinando la necessità di doversi munire di un'automobile a noleggio . . E' del tutto evidente, dunque, che la sentenza impugnata non merita le censure - che le vengono mosse, posto che la diversa soluzione della questione operata dal Tribunale non ha comportato alcun mutamento dei fatti addotti dalle parti in causa, ma una diversa valutazione degli stessi fatti. 3.= Secondo il ricorrente la sentenza sarebbe stata emessa in violazione della norma di cui all'art. 345 cod. proc. civ. perché la Carpoint spa avrebbe contestato il diritto del ricorrente al riconoscimento dei danni morali conseguenti al ritardo nell'inadempimento solo in appello, mentre in primo grado si sarebbe solo opposta alla liquidazione di tale voce di danno in via equitativa. 3.1.= Il motivo è infondato. Come pure evidenzia parte controricorrente l'originaria convenuta ha da sempre contestato l'esistenza di danni derivante dall'inesatto adempimento della propria prestazione in quanto imputabili in tutto o in parte al comportamento della parte acquirente. E ciò, risulta confermato da quanto riportato nella stessa sentenza nella parte in cui vengono riportate le conclusioni delle parti, laddove si legge per l'appellante Piaccia all'Ill.mo Giudice adito disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in totale accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza n. 2091 del 2013 in via principale rigettare le domande tutte formulate dal sig. Ag. Am. nel corso del giudizio di primo grado, in considerazione del concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ. secondo comma, nonché dell'inesistenza ed infondatezza del danno da patema d'animo, in via subordinata ridurre gli importi liquidati nella sentenza impugnata a titolo di rimborso spese ed a titolo di danno da patema d'animo, nella misura ritenuta di giustizia . Appare del tutto evidente, dunque, che il Tribunale non abbia preso in considerazione alcuna domanda nuova tale da modificare il petitum o la causa petendi. 3.2. = E, comunque, è giusto il caso di osservare che questa Corte ha già avuto modo di chiarire, che si ha domanda nuova inammissibile in appello per mutamento della causa petendi, quando i nuovi elementi dedotti al giudice di secondo grado comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione, rispetto alla pretesa fatta valere in primo grado. Sicché, applicando tale principio, a fortiori nel caso di specie in cui si verte in tema di assunta novità dell'eccezione, deve ritenersi l'ammissibilità dell'eccezione trasfusa nel motivo di appello, perché non allegante alcun fatto nuovo o diverso rispetto a quanto dedotto in primo grado, ma solo ampliate le argomentazioni difensive o specificate le proprie difese. Insomma, il negare esplicitamente il danno morale in appello non è un rilievo tardivo di un'eccezione di parte, mera difesa sulla base di questione giuridica che è stata colta dal Tribunale e che imponeva in sede di appello di essere discussa. In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., condannato a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma I-bis dello stesso art. 13. Per Questi Motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro. 1.200,00, di cui Euro. 200 per esborsi oltre spese generali pari al 15% dei compensi ed accessori come per legge, dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma I-bis dello stesso art. 13.