Caduta sulle scale: decisivo per il risarcimento verificare le condizioni della moquette

Brutta caduta per una donna nell’atelier di una casa di moda. In bilico però la sua richiesta di ristoro economico. Per i Giudici di legittimità è decisivo stabilire le condizioni del rivestimento presente sui gradini del negozio e la causa della caduta.

Moquette mal posizionata in un locale può essere sufficiente anche questo elemento per ottenere il risarcimento per i danni subiti a seguito di una brutta caduta. Necessario, però, fare chiarezza sulle caratteristiche del manufatto per capire se davvero esso abbia causato il capitombolo, e, di conseguenza, porre sotto accusa la società proprietaria del locale Cassazione, ordinanza n. 4133/18, sez. VI Civile, depositata oggi . Onere della prova. Scenario dell’episodio, verificatosi nell’estate del 2004, è l’atelier di una casa di moda. Vittima della caduta è una donna, recatasi lì per visionare i nuovi campionari . Secondo la ricostruzione da lei proposta, mentre si trovava sulla rampa posta all’interno dell’atelier, ha poggiato la propria scarpa destra sulla moquette, che costituiva la corsia centrale di discesa della scala e a causa del notevole gioco rispetto alla battuta del relativo gradino e per l’usura della moquette, ha perso l’equilibrio, scivolando verso il basso , rimanendo vittima di una rovinosa caduta e riportando serie lesioni. Consequenziale, ovviamente, la richiesta di risarcimento nei confronti della casa di moda, domanda che però viene respinta prima in Tribunale e poi in Appello. A riaprire la vicenda è invece la Cassazione, che restituisce una speranza alla donna, lasciandole ancora uno spiraglio per puntare a un ristoro economico. Per i Giudici del Palazzaccio, difatti, è necessario un nuovo giudizio in Appello per valutare – grazie alla prova testimoniale – le modalità con cui la donna sarebbe inciampata e, soprattutto, le caratteristiche del manufatto . Su quest’ultimo punto, in particolare, viene evidenziato che la donna ha parlato di moquette non fissata sullo scalino e che si avviluppava intorno al piede destro .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 8 giugno 2017 – 21 febbraio 2018, n. 4133 Presidente Frasca – Relatore Positano Fatto e diritto Rilevato che con atto di citazione del 29 novembre 2006 An. Sc. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, la società Guccio Gucci S.p.A. chiedendo il risarcimento dei danni. Esponeva che il giorno 21 luglio 2004 si era recata presso la sala mostra di Gucci, sita in Firenze, al fine di visionare i nuovi campionari della casa di moda e mentre si trovava sulla rampa posta all'interno dell'atelier, poggiando la propria scarpa destra sulla moquette che costituiva la corsia centrale di discesa della scala, a causa del notevole gioco rispetto alla battuta del relativo gradino e per l'usura della moquette, aveva perso l'equilibrio, scivolando verso il basso e provocandosi ripetute lesioni. Il Tribunale di Firenze con sentenza del 13 ottobre 2008 rigettava la domanda avverso tale decisione proponeva impugnazione An. Sc., con atto di appello del 12 ottobre 2009, reiterando, tra l'altro, la richiesta di ammissione delle prove ritenute irrilevanti in primo grado. Con sentenza del 25 giugno 2015 la Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale avverso tale decisione propone ricorso per cassazione An. Sc. sulla base di due motivi. Resiste in giudizio con controricorso la società Guccio Gucci s.p.a. La ricorrente deposita memorie ex art. 380 bis c.p.c. Considerato che con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 2051 c.c. e dell'art. 167 c.p.c, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'articolo 360 n. 5 c.p.c. La motivazione della Corte appare censurabile nella parte in cui ha ritenuto insussistente la prova del nesso di causalità, tra le condizioni della moquette e la caduta dell'attrice. Al contrario, la fattispecie era riconducibile all'ipotesi di omessa custodia ed avrebbe dovuto gravare sulla società Guccio Gucci la prova del fortuito e non sull'attrice, quella del nesso causale che, nel caso di specie, derivava dai dati pacifici dell'obbligo di custodia dei locali in capo alla società convenuta e dall'allegazione dell'evento dannoso, rappresentato dalla caduta della Sc. il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Premessa la pacifica riconducibilità della fattispecie all'ipotesi ex art. 2051 c.c. e la circostanza non contestata della qualità di custode della società Guccio Gucci, il profilo centrare riguarda la prova del nesso causale, che grava necessariamente sull'attore e che non va inteso quale dimostrazione dell'evento dannoso la rovinosa caduta dell'attrice , ma ovviamente, quale prova che il danno era stato determinato dalla cosa in custodia per il proprio dinamismo e cioè che l'attrice era rovinata per terra a causa delle cattive condizioni della moquette, deteriorata e sfilacciata nel punto esatto in cui l'attrice ha posizionato il piede, facendola inciampare per le anomale caratteristiche del manufatto. Orbene, la Corte territoriale con motivazione congrua ha rilevato che l'attività istruttoria non consentiva di ritenere provato tale profilo ed ha escluso, sulla base di otto fotografie, che tale manufatto presentasse le caratteristiche sopra descritte. Rispetto a tale valutazione le censure oggetto della prima doglianza non colgono nel segno. Le deduzioni relative alle caratteristiche delle foto, inoltre, risultano assertive e non valutabili in questa sede con il secondo motivo deduce la violazione dell'articolo 244 c.p.c. e ai sensi dell'articolo 360, n. 5 c.p.c, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. dolendosi della non adeguata valutazione dello stato dei luoghi e della mancata ammissione delle prove relative anche alle caratteristiche della moquette, contestando che con le stesse si richiedesse ai testimoni di esprimere un giudizio o una valutazione, mentre, invece, l'oggetto della prova riguardava la rappresentazione di un dato fattuale riscontrato in occasione dell'evento il secondo motivo è fondato nei termini che seguono. Innanzitutto, il Collegio ha appurato che il capitolo di prova 5 oggetto di ricorso ha il medesimo contenuto del corrispondente capitolo di prova oggetto delle memorie ex art. 184 c.p.c. tempestivamente formulate in primo grado dall'attrice e ciò consente di superare i profili di inammissibilità per novità della formulazione della prova evidenziati dalla Corte territoriale. Il motivo è privo di interesse in relazione ai capitoli nn. 1, 2, 4 e 6, giacché i fatti che ne sono oggetto si dicono incontestati dalla stessa sentenza di merito o, comunque, non sono finalizzati a dimostrare che l'evento rovinoso si sarebbe effettivamente verificato con le specifiche modalità indicate dalla ricorrente e cioè per avere l'attrice inciampato sulla moquette sollevata e sfilacciata e non per altra causa. A contrario i capitoli nn. 3, 5 ed 8 concernono dati di fatto ed, in particolare, le posizioni n. 3 e 5 riguardano il profilo centrale delle modalità con le quali l'attrice sarebbe inciampata e le caratteristiche del manufatto la moquette di avviluppava intorno al piede destro non fissata sullo scalino . Pertanto in questi termini il motivo deve trovare accoglimento demandando alla Corte territoriale di espletare la prova testimoniale sui capitoli sopra indicati ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto limitatamente al secondo motivo la sentenza va cassata con rinvio, atteso che, la Corte territoriale ha erroneamente rigettato la richiesta di prova testimoniale formulata dall'attrice. P.T.M. La Corte accoglie il secondo motivo per quanto di ragione, dichiara inammissibile il primo motivo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione.