Giochi online e mancato versamento dei premi vinti: ne risponde anche lo Stato

L’inserimento del concessionario dell’attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione comporta che dei danni arrecati dal fatto illecito del concessionario medesimo risponda ex art. 2049 c.c. l’autorità ministeriale concedente, titolare del potere di vigilanza e controllo.

La Sez. III civile della Cassazione sentenza n. 4026/18 depositata il 20 febbraio ha affrontato una controversia in materia di scommesse online, riconoscendo il diritto dello scommettitore al risarcimento del danno, a carico della Pubblica Amministrazione, ad egli causato da un comportamento illecito del concessionario. Il caso giochi online e premi non pagati. Uno scommettitore conveniva in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato A.A.M.S. . L’attore affermava di aver aperto un conto di gioco online presso una società titolare di concessione sportiva rilasciata dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e che tale società non gli aveva restituito la somma giacente sul conto di gioco oltre 13mila euro , per cui aveva dovuto agire in via monitoria, ma, nonostante il successivo precetto, nulla gli era stato versato. L’attore aveva dunque invocato l’escussione da parte della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della fideiussione bancaria rilasciata in favore della concessionaria in base ad un articolo della convenzione di concessione. Ma la garanzia era stata escussa integralmente dall’Amministrazione ad estinzione parziale del debito d’imposta della concessionaria stessa. Chiese quindi l’attore, a titolo di responsabilità contrattuale e/o ai sensi dell’art. 2049 c.c., la condanna delle Amministrazioni al pagamento della somma di oltre 15mila euro oltre al pagamento di una somma a titolo di danno non patrimoniale . L’esito dei giudizi di merito la condanna al risarcimento a favore dello scommettitore. Il Tribunale accoglieva la richiesta di condanna osservando che nella concessione della gestione del gioco online è riscontrabile un potere di vigilanza e di controllo da parte dell’A.A.M.S. sui concessionari, per cui ricorreva la responsabilità ai sensi dell’art. 2049 c.c. Responsabilità dei padroni e dei committenti . Le Amministrazioni convenute proponevano appello che però veniva dichiarato inammissibile. Seguiva il ricorso per cassazione. Il Concessionario deve essere considerato l’unico responsabile in caso di suo comportamento illecito? Le Amministrazioni ricorrenti hanno criticato la decisione di merito che ha fatto applicazione dell’art. 2049 c.c., osservando che il concessionario di gioco non è un dipendente o un commesso dell’Agenzia, in quanto lo scommettitore conclude il contratto di gioco con il concessionario sulla base di una libera scelta imprenditoriale, mentre il concessionario, pur tenuto ad effettuare le funzioni pubbliche trasferite attenendosi alle prescrizioni indicate nella convenzione di concessione, opera in piena autonomia, sicché resta l’unico responsabile dei danni derivati a terzi dallo svolgimento della propria attività. Si potrebbe parlare di culpa in vigilando? Inoltre, secondo i ricorrenti, non sussisterebbe neanche una responsabilità per culpa in vigilando in quanto il potere di vigilanza e controllo in capo all’Agenzia attiene solo al rapporto pubblicistico interno fra concedente e concessionario, e solo a tali fini pubblicistici vengono previste le garanzie fideiussorie per il recupero delle imposte. La sussistenza di una responsabilità penale cosa implica? Infine, sempre secondo i ricorrenti, perché si poteva configurare una responsabilità di carattere penale in capo al concessionario per appropriazione indebita , e in mancanza di un nesso di occasionalità necessaria con l’esercizio delle funzioni, l’Amministrazione non poteva essere chiamata a rispondere. Sussiste un potere di vigilanza e controllo da parte dell’A.A.M.S Gli Ermellini rigettano queste tesi difensive, osservando che il Giudice di merito aveva accertato che nella concessione della gestione del gioco online è riscontrabile un potere di vigilanza e di controllo da parte dell’A.A.M.S. sui concessionari. Tale presupposto di fatto, collocato nell’ambito della disciplina dell’attività di giuoco, è sufficiente per la sussunzione della fattispecie nell’ipotesi legislativa di cui all’art. 2049 c.c Il quadro normativo di riferimento la sussistenza di un servizio pubblico. La connotazione funzionale della responsabilità dei padroni e committenti è ravvisabile nel potere di vigilanza e di controllo da parte del preponente tale da influenzare la condotta del preposto. In base al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, l’organizzazione e l’esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici sono riservati allo Stato e sono affidate all’autorità ministeriale la quale può effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità. L’attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici integra così un servizio pubblico che può essere concesso in gestione a terzi. La concessione di un servizio pubblico prevede un controllo. Ed era stato accertato nel merito che la concessione-contratto disciplinante l’affidamento del servizio pubblico prevedeva l’esercizio del potere di vigilanza e di controllo da parte del concedente. L’esistenza di un siffatto potere comporta la configurabilità di un rapporto nel quale quel potere si colloca e viene esercitato, non essendo l’esistenza del potere concepibile senza la soggiacente relazione. La concessionaria esercita una funzione pubblica la sussistenza dei presupposti per invocare l’art. 2049 c.c L’esercizio del potere di vigilanza e di controllo reca con sé, nell’ambito della concessione di pubblico servizio, l’esistenza di una relazione tale da radicare la responsabilità ai sensi dell’art. 2049 c.c Del resto, è stato più volte affermato dalla Suprema Corte che l’attività svolta da una società - privata o pubblica - in virtù di concessione amministrativa, è qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa e determina l’inserimento della società stessa nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione, il che comporta l’assunzione di particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali, cui l’attività medesima, nel suo complesso, è preordinata. È dunque con riferimento all’inserimento del concessionario di pubblico servizio nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione che il giudice di merito ha accertato un potere di vigilanza e di controllo da parte dell’A.A.M.S., presupposto di fatto cui l’ordinamento collega l’effetto giuridico della responsabilità di cui all’art. 2049 c.c Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte. L’inserimento del concessionario dell’attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione comporta che dei danni arrecati dal fatto illecito del concessionario medesimo risponda l’autorità ministeriale concedente, titolare del potere di vigilanza e controllo. Su queste basi il ricorso è stato rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 dicembre 2017 – 20 febbraio 2018, n. 4026 Presidente Spirito – Relatore Scoditti Fatti di causa 1. C.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato poi incorporata nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli . Espose in particolare parte attrice quanto segue. Il C. aveva aperto un conto di gioco on line con Lumar s.r.l. titolare della concessione sportiva n. 3553 rilasciata dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato . Non avendo ottenuto dalla predetta società la restituzione della somma di Euro 13.400,74 in giacenza sul conto, aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento della somma. Intimato invano il precetto, il C. aveva chiesto ad A.A.M.S. di escutere la polizza fideiussoria bancaria rilasciata in favore della concessionaria in base all’art. 13 della convenzione di concessione, ma la garanzia era stata integralmente escussa dall’Amministrazione ad estinzione parziale del debito d’imposta. Chiese quindi l’attore, a titolo di responsabilità contrattuale e/o ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., la condanna della parte convenuta al pagamento della somma di Euro 15.586,63 ed in ogni caso al pagamento della somma di Euro 10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale. Si costituì la parte convenuta eccependo il difetto di giurisdizione e chiedendo comunque il rigetto della domanda. 2. Il Tribunale adito con sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ. di data 14 giugno 2013 accolse la domanda, condannando la parte convenuta al pagamento della somma di Euro 15.586,73 oltre gli interessi legali. Osservò il Tribunale che, tenuto conto che nella concessione della gestione del gioco on line è riscontrabile un potere di vigilanza e di controllo da parte dell’A.A.M.S. sui concessionari , ricorreva la responsabilità ai sensi dell’art. 2049 cod. civ Aggiunse che all’importo giacente sul conto andavano aggiunte le successive spese relative alla procedura d’ingiunzione, resisi necessarie per ottenere un titolo esecutivo allo scopo di dimostrare l’inadempimento della concessionaria e la mancata vigilanza da parte dell’A.A.M.S 3. Avverso detta sentenza proposero appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. 4. Con ordinanza di data 23 luglio 2014 ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ. la Corte d’appello di Palermo dichiarò inammissibile l’appello. 5. Hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. È stata depositata memoria di parte. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2049 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ Osserva la parte ricorrente che il concessionario di gioco non è un dipendente o un commesso dell’Agenzia in quanto lo scommettitore conclude il contratto di gioco con lo scommettitore sulla base di una libera scelta imprenditoriale, mentre il concessionario, pur tenuto ad effettuare le funzioni pubbliche trasferite attenendosi alle prescrizioni indicate nella convenzione di concessione, opera in piena autonomia, sicché resta l’unico responsabile dei danni derivati a terzi dallo svolgimento della propria attività. Aggiunge che non ricorre neanche una responsabilità per culpa in vigilando in quanto il potere di vigilanza e controllo in capo all’Agenzia attiene solo al rapporto pubblicistico interno fra concedente e concessionario e che solo a tali fini pubblicistici vengono previste le garanzie fideiussorie per il recupero delle imposte. Osserva inoltre che, configurandosi profili di responsabilità penale per appropriazione indebita e mancando pertanto il nesso di occasionalità necessaria con l’esercizio delle funzioni, l’Amministrazione non può essere chiamata a rispondere. 1.1. Il motivo è infondato. L’accertamento in fatto del giudice di merito è stato nel senso che nella concessione della gestione del gioco on line è riscontrabile un potere di vigilanza e di controllo da parte dell’A.A.M.S. sui concessionari . Tale presupposto di fatto, collocato nell’ambito della disciplina dell’attività di giuoco, è sufficiente per la sussunzione della fattispecie nell’ipotesi legislativa di cui all’art. 2049 cod. civ. La connotazione funzionale della responsabilità dei padroni e committenti è ravvisabile nel potere di vigilanza e di controllo da parte del preponente tale da influenzare la condotta del preposto. In base al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 l’organizzazione e l’esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici sono riservati allo Stato e sono affidate all’autorità ministeriale la quale può effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità. L’attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici integra così un servizio pubblico che può essere concesso in gestione a terzi Cass. Sez. U. 1 aprile 2003, n. 4994 . Il giudice di merito ha accertato che la concessione-contratto disciplinante l’affidamento del servizio pubblico prevedeva l’esercizio del potere di vigilanza e di controllo da parte del concedente. L’esistenza di un siffatto potere comporta la configurabilità di un rapporto nel quale quel potere si colloca e viene esercitato, non essendo l’esistenza del potere concepibile senza la soggiacente relazione. L’esercizio del potere di vigilanza e di controllo reca con sé, nell’ambito della concessione di pubblico servizio, l’esistenza di una relazione tale da radicare la responsabilità ai sensi dell’art. 2049. Secondo l’indirizzo costante di questa Corte, soprattutto nell’ambito delle questioni di giurisdizione contabile, l’attività svolta da una società - privata o pubblica - in virtù di concessione amministrativa, è qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa e determina l’inserimento della società stessa nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione, il che comporta l’assunzione di particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali, cui l’attività medesima, nel suo complesso, è preordinata Cass. sez. U. 4 dicembre 2009, n. 25495 . È dunque con riferimento all’inserimento del concessionario di pubblico servizio nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione che il giudice di merito ha accertato un potere di vigilanza e di controllo da parte dell’A.A.M.S., presupposto di fatto cui l’ordinamento collega l’effetto giuridico della responsabilità di cui all’art. 2049 cod. civ Alla conclusione nel senso della responsabilità ai sensi della norma citata non osta il precedente di Cass. 31 marzo 2016, n. 6219 che ha negato la configurabilità della solidarietà passiva dell’ente concedente relativamente alle obbligazioni derivanti dall’inadempimento del contratto di scommessa su eventi sportivi stipulato tra il concessionario del servizio e lo scommettitore stante l’estraneità al rapporto contrattuale dell’ente concedente, in quanto nel caso di specie viene in rilievo la responsabilità dell’ente per fatto altrui. Infine non osta alla configurabilità della responsabilità dei padroni e committenti neanche l’eventuale natura di reato del fatto illecito fra le tante cfr. Cass. 19 febbraio 2002, n. 2380 . Conclusivamente va affermato che l’inserimento del concessionario dell’attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione comporta che dei danni arrecati dal fatto illecito del concessionario medesimo risponda l’autorità ministeriale concedente, titolare del potere di vigilanza e controllo . 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2049 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ Osserva la parte ricorrente che erroneamente il Tribunale ha addossato all’Amministrazione le successive spese relative alla procedura d’ingiunzione, essendo per un verso contraddittorio non accogliere la domanda per responsabilità contrattuale e poi addossare le spese legali, per l’altro, alla luce di quanto dedotto con il primo motivo, è inconferente l’argomento per cui il titolo monitorio sarebbe stato precostituito a prova dell’inadempimento della società concessionaria. 2.1. Il motivo è inammissibile. La censura, formulata come denuncia di violazione di legge, concerne in realtà il piano della valutazione del giudice di merito in ordine al danno risarcibile. La parte ricorrente non indica in modo specifico quale norma di diritto sia stata violata nell’identificazione delle spese relative alla procedura d’ingiunzione quale voce di danno, ma confuta sul piano del giudizio di fatto la pertinenza di tali spese quale pregiudizio patrimoniale di cui rispondere. La critica resta pertanto sul piano dell’indagine di merito svolta dal Tribunale. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ Osserva la parte ricorrente che la sentenza è carente della motivazione in ordine alle ragioni per le quali siano state addossate all’Amministrazione le spese relative alla procedura d’ingiunzione, sicché la motivazione sul punto è apparente. 4. Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ Osserva la parte ricorrente che la sentenza è nulla per integrale omissione di motivazione in ordine alle spese relative alla procedura d’ingiunzione. 4.1 I motivi terzo e quarto, da valutare unitariamente, sono infondati. Il giudice di merito ha affermato che all’importo giacente sul conto, ai fini della quantificazione del danno, vanno aggiunte le successive spese relative alla procedura d’ingiunzione, resisi necessarie per ottenere un titolo esecutivo allo scopo di dimostrare l’inadempimento della concessionaria e la mancata vigilanza da parte dell’A.A.M.S In tale motivazione si coglie la ratio decidendi della statuizione, sicché il requisito legale dell’atto processuale è rispettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. L’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778 . P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.