Fazzolettino al nichel: responsabile il produttore per i danni provocati al consumatore

Oltre 4mila euro ad una donna che ha dovuto combattere per 3 mesi con una fastidiosa dermatite. Il suo problema è nato proprio a causa del metallo presente nel fazzolettino, ma non indicato nella confezione. La Corte di Cassazione ha confermato il suo diritto al risarcimento dei danni patiti.

Ha sofferto per oltre tre mesi per una brutta dermatite. Poi, alla fine, ha capito l’origine del problema il nichel presente sul fazzolettino di carta con cui si era detersa il sudore. Passaggio successivo, ovviamente, citare in giudizio l’azienda produttrice, che, ora, è ritenuta responsabile in maniera certa della disavventura vissuta dalla consumatrice e dovrà versarle oltre 4mila euro a titolo di risarcimento Cassazione, ordinanza n. 3692/18, sez. III Civile, depositata oggi . Reazione allergica. Ricostruita la strana vicenda, è stato appurato che il fazzolettino di carta – di una nota marca – conteneva nichel e ha determinato nella consumatrice una reazione cutanea – imputabile ad allergia da metallo – con una conseguente estesa dermatite, protrattasi per oltre tre mesi . Questo quadro è stato ritenuto sufficiente dai Giudici d’Appello per parlare di prodotto difettoso e condannare la ditta produttrice dei fazzolettini a risarcire i danni subiti dalla donna, versandole l’importo di 4.193,55 euro. Nessun dubbio, in sostanza, sulla responsabilità dell’azienda per il problema di salute subito dalla consumatrice. Codice del consumo. A ribadire il diritto della donna a un ristoro economico provvedono ora i Giudici della Cassazione, confermando la pronuncia della Corte d’Appello, censurando le obiezioni proposte dai legali dell’azienda. I magistrati innanzitutto ricordano che il codice del consumo impone al produttore di indicare l’eventuale presenza di materiali o sostanze – come il nichel – che possano arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente , e poi osservano che in questa vicenda è emersa la mancanza assoluta di un’etichetta o di un’avvertenza sul pacchetto di fazzolettini in merito alla presenza di metalli . Eppure sarebbe stato fondamentale informare potenziali soggetti allergici al rischio, particolarmente concreto proprio in rapporto alla tipologia del prodotto e alla sua normale utilizzazione , aggiungono i Giudici. Già questi elementi sono sufficienti per parlare di prodotto difettoso , proprio tenendo presente, concludono i magistrati, la anomala presenza di un metallo idoneo ad arrecare danno all’uomo e la mancanza di informazioni minime per i consumatori. Definitivo quindi il risarcimento a favore della donna per la dermatite durata tre mesi e nata con un semplice fazzolettino.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 5 dicembre 2017 – 15 febbraio 2018, n. 3692 Presidente Travaglino – Relatore Sestini Fatto e diritto Rilevato che Fu. Co. convenne in giudizio la Soffass s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sofferti per avere utilizzato per detergersi il sudore dal viso, dal collo e dagli avambracci un fazzolettino di carta -a marchio Regina prodotto dalla convenuta, che aveva determinato una reazione cutanea -imputabile ad allergia da metallo con una conseguente estesa dermatite protrattasi per oltre tre mesi la convenuta resistette alla domanda, che venne rigettata dal Tribunale di Cuneo, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite la Corte di Appello di Torino ha riformato la sentenza, affermando la responsabilità della convenuta e condannandola al risarcimento dei danni nell'importo di 4.193,55 Euro , oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio la Soffass s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo illustrato da memoria ha resistito l'intimata con controricorso il P.M. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato che con l'unico motivo, la ricorrente deduce la falsa applicazione degli artt. 114 e 117 del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 [ ], per avere ritenuto la corte di appello che il danno costituisca prova del difetto del prodotto , nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio [ ], per avere la corte di appello attribuito alla c.t.u. chimica una valutazione di pericolosità del prodotto, in quest'ultima del tutto assente assume la ricorrente che, mentre è incontroverso che l'utilizzo del fazzoletto ha prodotto la reazione allergica sfociata nella dermatite, non risulta accertato che tale reazione allergica sia stata prodotta dalla presenza di nichel nel fazzoletto e ciò in quanto, pur affermando che il nichel è un sensibilizzante da contatto, la c.t.u. aveva chiarito che la percentuale di nichel riscontrata nel fazzoletto era superiore al limite consentito per gli imballaggi a contatto con gli alimenti ed i cosmetici, ma conforme alla direttiva comunitaria CE 2004/96 e al regolamento OEKOTex per i tessili ha sostenuto dunque che la c.t.u. non ha accertato in alcun modo che la reazione fosse stata causata da una presenza di nichel superiore ai livelli prescritti dalle norme o dalle discipline precauzionali esistenti ciò premesso e rilevato che la disciplina risultante dagli artt. 114 e 117 del Codice del consumo esclude che l'esistenza del danno dimostri di per sé la natura difettosa del prodotto, ha concluso che la fattispecie concreta e quella astratta non combaciano in quanto la Corte ha ritenuto difettoso il prodotto per il solo fatto che esso ha prodotto un danno, essendo palesemente inesistenti le valutazioni di difettosità del prodotto, che essa attribuisce alla c.t.u. il motivo è inammissibile e, comunque infondato inammissibile, in quanto non censura in modo adeguato la ratio della decisione, omettendo di prendere posizione sulla previsione dell'art. 6 D.Lgs. n. 206/2005 che, alla lett. d, impone al produttore di indicare l' eventuale presenza di materiali o sostanze che possano arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente e sul rilievo della Corte secondo cui era pacifica [ ], in causa, la mancanza assoluta di etichetta o avvertenza circa la presenza dei metalli in questione sulla confezione, avvertenze funzionali ad informare potenziali soggetti allergici del rischio, particolarmente concreto proprio in rapporto alla tipologia del prodotto e alla sua normale destinazione d'uso si tratta -all'evidenza di un rilievo decisivo ai fini della connotazione del prodotto come difettoso in relazione alla previsione dell'art. 117, lett. a del D.Lgs. cit. che, in quanto non censurato, rende priva di interesse la contestazione della difettosità del prodotto sotto altri profili la censura svolta è comunque infondata, in quanto è basata sulla premessa, non corretta, che il fazzoletto non potesse essere ritenuto difettoso invero, a prescindere dall'esistenza o meno di un'espressa affermazione della difettosità del prodotto nella relazione di c.t.u., la Corte è pervenuta ad affermare tale difettosità evidenziando elementi segnatamente, l'anomalia della presenza di un metallo noto come sensibilizzante da contatto e causa di allergie in un fazzolettino di carta destinato per sua natura a venire a contatto con la pelle, il naso o la bocca degli individui e sicuramente idoneo a provocare un danno all'uomo che rispondono pienamente al paradigma normativo di cui all'art. 117 del Codice del consumo va escluso pertanto che la Corte abbia fatto discendere la difettosità del prodotto dal solo fatto che esso abbia prodotto un danno, giacché la natura difettosa è stata accertata sotto il duplice profilo della anomalia della presenza di un metallo idoneo ad arrecare danno all'uomo e -come detto sopra della mancanza delle informazioni minime richieste dai citati artt. 6 e 117 lett. a le spese di lite seguono la soccombenza trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.