La sola esibizione della fattura non dimostra il danno subito

Laddove non accompagnata da una quietanza o da un’accettazione, la fattura non costituisce di per sé una prova del danno subito.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3293/18, depositata il 12 febbraio. La vicenda. Il Tribunale di Napoli confermava la decisione del Giudice di Pace che aveva accolto parzialmente la domanda risarcitoria proposta dall’attore per i danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale. Il danneggiante impugna la decisione in Cassazione dolendosi per l’erronea valutazione degli atti e dei documenti prodotti in giudizio a sostegno della pretesa risarcitoria. Prova del danno. Il ricorso si rivela carente dal punto di vista argomentativo non essendo in grado di fornire ai Giudici di legittimità elementi sufficienti per verificare il fondamento delle censure. Limitandosi ad indicare i documenti di cui il giudice di merito avrebbe travisato la portata probatoria, il ricorrente non ha infatti fornito alcun argomento o indicazione ai fini della corretta individuazione ed esame degli stessi. Nel dettaglio, il ricorrente si duole per aver il giudice di merito errato nel rilevare che l’indicazione quietanza” apposta sulla fattura non consentisse di ritenere effettuato il pagamento. Sul punto, il Collegio richiama il principio secondo cui la fattura non costituisce di per sé una prova del danno, soprattutto laddove non sia accompagnata da una quietanza o da un’accettazione. In conclusione, essendo il provvedimento impugnato immune da censure, il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 27 settembre 2017 – 12 febbraio 2018, n. 3293 Presidente Armano – Relatore Scoditti Svolgimento del processo Con sentenza del 13/4/2016 il Trib. Napoli ha respinto il gravame interposto dal sig. E.S. in relazione alla pronunzia G. di P. Napoli n. 29986/2014, di parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti del sig. B.A. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto nel locale omissis . Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello l’E. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso Generali Italia s.p.a. già Toro Assicurazioni s.p.a. . L’altro intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c. e conseguente violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2054, 2056 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 nn. 3 e 5, c.p.c Si duole che la corte di merito, per quanto riguarda la sosta , non abbia esaminato quanto dedotto nell’atto di appello in palese violazione di legge. Lamenta non essersi la corte di merito, nella liquidazione del danno, conformata al principio secondo cui il c.d. danno da fermo tecnico, patito dal proprietario di un autoveicolo, a causa dell’impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, deve essere liquidato anche in assenza di una prova specifica . Con il 2 motivo denunzia violazione degli artt. 2054, 2043, 2056, 1223, 1226, 2697 e 1218 c.c., nonché violazione del D.P.R. n. 633 del 26.10.72 artt. 1 e 18 in relazione all’art. 360, co. 1 nn. 3 e 5, c.p.c Si duole che la corte di merito abbia errato nel rilevare che l’indicazione quietanza apposta sulla fattura non consentisse di ritenere effettuato il pagamento in difetto di ulteriori risultanze istruttorie , laddove il fatto principale dovrebbe ritenersi già provato anche per la mancanza di emergenze contrarie . Lamenta avere la corte di merito contestato in modo generico la fattura recante l’indicazione quietanza , senza indicare quali voci fossero state pertinenti e quali voci fossero state esagerate . Con il 3 motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1° n. 4, c.p.c. e violazione degli artt. 1223, 1224, 1282, 2043, 2056 c.c. in relazione 360, co. 1° nn. 3 e 5, c.p.c Si duole che la corte di merito abbia erroneamente liquidato il danno con gli interessi a decorrere dal giorno della pubblicazione della sentenza , laddove, trattandosi di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore , la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi debbono essere liquidati dal giorno dell’incidente . Con 4 motivo denunzia la violazione degli artt. 91 e 92 inerenti alla tariffa professionale prevista dal D.M. n. 55 del 10/3/2014 in relazione 360, co. 1° nn. 3 e 5, c.p.c Si duole che la corte di merito, nella liquidazione delle spese, non abbia tenuto conto dell’attività professionale prestata del precedente legale, nonché delle spese da questi sostenute, laddove avrebbe invero dovuto liquidare tali spese analiticamente voce per voce . Il ricorso è inammissibile. Esso risulta formulato in violazione dell’art. 366, co. 1 n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito in particolare, all’atto di citazione, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello della società Generali Italia s.p.a., al contenuto della fattura quietanziata , deposizione del soggetto che ha emesso il documento , alla copia del titolo assegno , alla notula l limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente per la parte strettamente d’interesse in questa sede riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220 , con precisazione anche dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti anche in sede di giudizio di legittimità v. Cass., 23/3/2010, n. 6937 Cass., 12/6/2008, n. 15808 Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 , la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 . A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento v. Cass., 18/4/2006, n. 8932 Cass., 20/1/2006, n. 1108 Cass., 8/11/2005, n. 21659 Cass., 2/81/2005, n. 16132 Cass., 25/2/2004, n. 3803 Cass., 28/10/2002, n. 15177 Cass., 12/5/1998 n. 4777 sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito v. Cass., 24/3/2003, n. 3158 Cass., 25/8/2003, n. 12444 Cass., 1/2/1995, n. 1161 . Non sono infatti sufficienti affermazioni - come nel caso -apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 . Va per altro verso posto in rilievo che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un’accettazione v. Cass., 20/7/2015, n. 15176 Cass., 19/7/2011, n. 15832 e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla. Orbene, il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza di tale principio fatto invero piena e corretta applicazione, e il 2 motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole che la corte di merito abbia errato nel rilevare che l’indicazione quietanza apposta sulla fattura non consentisse di ritenere effettuato il pagamento in difetto di ulteriori risultanze istruttorie , laddove il fatto principale dovrebbe ritenersi già provato anche per la mancanza di emergenze contrarie nonché avere la corte di merito contestato in modo generico la fattura recante l’indicazione quietanza , senza indicare quali voci fossero state pertinenti e quali voci fossero state esagerate si appalesa pertanto inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. cfr. Cass., Sez. Un., 21/3/2017, n. 7155 . Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Generali Italia s.p.a., seguono la soccombenza. Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente Generali Italia s.p.a