Fermata imperfetta in stazione: passeggera caduta e risarcita

Aperte le porte del treno quando esso non si trovava ancora in corrispondenza del marciapiede. Questo dettaglio ha, secondo i Giudici, causato il capitombolo della donna, costretta a scendere sulla banchina in condizioni precarie.

Fermata non perfetta, quella del treno, collocato al di fuori della banchina. Ciò rende la società responsabile per il capitombolo subito da una passeggera nella discesa dal convoglio Corte di Cassazione, ordinanza n. 2181/18, sez. VI Civile, depositata oggi . Errore. Ricostruito facilmente l’episodio, verificatosi in Puglia, i Giudici d’Appello condannano l’azienda ferroviaria a risarcire la donna, versandole oltre 22mila euro. Nessun dubbio viene manifestato sul fatto che la caduta subita dalla passeggera sia addebitabile agli operatori della ferrovia e, quindi, ovviamente alla società. Questa visione viene condivisa dalla Cassazione, che conferma il diritto della donna a ottenere un ristoro economico per la disavventura vissuta. Anche per i Giudici del Palazzaccio, difatti, è corretta l’affermazione fatta in Appello, laddove si è sancito che la causa esclusiva della caduta era stata la negligenza degli operatori della ferrovia, i quali, per errore, avevano aperto le porte quando il treno non si trovava ancora in corrispondenza del marciapiede, dove la discesa dei passeggeri sarebbe avvenuta in condizioni di sicurezza .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 4 dicembre 2017 – 30 gennaio 2018, n. 2181 Presidente Amendola – Relatore Tatangelo Fatti di causa Ma. An. Am. ha agito in giudizio nei confronti delle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. per ottenere il risarcimento dei danni riportati cadendo nel discendere da una carrozza ferroviaria della convenuta, che si era fermata al di fuori della banchina. La società convenuta ha chiamato in garanzia la propria assicuratrice della responsabilità civile, HDI Assicurazioni S.p.A., che a sua volta ha chiamato in causa, quali coassicuratrici, Axa Assicurazioni S.p.A. e Vittoria Assicurazioni S.p.A La domanda principale è stata rigettata dal Tribunale di Lecce, per intervenuta prescrizione. La Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettata l'eccezione di prescrizione e disattesa ogni altra domanda, ha condannato le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. a pagare l'importo di Euro 22.400,00 in favore dell'attrice, oltre accessori, nonché le spese del doppio grado di giudizio. La ha altresì condannata a rimborsare alle compagnie chiamate in causa le spese del giudizio di secondo grado, senza decidere sulle domande di garanzia, ritenute non riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Ricorre Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso Axa Assicurazioni S.p.A Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c, in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato con riguardo ai primi due motivi e manifestamente fondato con riguardo al terzo. E' stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta. La ricorrente ha depositato memoria con costituzione di nuovo difensore ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c. Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata. Ragioni della decisione 1. L'eccezione di tardività del ricorso, avanzata dalla controricorrente Axa Assicurazioni S.p.A., è infondata. La sentenza impugnata risulta notificata alla società ricorrente in data 15 settembre 2016, come emerge dalla relazione di notificazione allegata alla copia del provvedimento da questa depositato ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c, e come è del resto confermato dalla stessa certificazione dell'UNEP di Lecce prodotta dalla controricorrente a sostegno della propria eccezione. Il termine per impugnare scadeva quindi in data 14 novembre 2016, e la notificazione del ricorso è stata richiesta ed eseguita esattamente in tale ultima data, sia a mezzo ufficiale giudiziario, come risulta dalla relativa attestazione, sia a mezzo PEC, come risulta dalla relazione di notificazione prodotta e certificata conforme agli originali telematici dal difensore. 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia omesso esame per un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti . Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato. Il fatto decisivo non esaminato dai giudici di merito sarebbe costituito, secondo la società ricorrente, dalla propria deduzione per cui l'evento lesivo sarebbe stato addebitabile, almeno in parte, alla negligenza della stessa attrice danneggiata. Ma la corte di appello ha espressamente preso in considerazione tale deduzione, e l'ha motivatamente disattesa, avendo ritenuto - in base alle prove acquisite agli atti ed alla valutazione di tutti i fatti storici rilevanti - che la causa esclusiva della caduta della Am. era stata la negligenza degli operatori della ferrovia i quali, per errore, avevano aperto le porte delle vetture quando il treno non si trovava ancora in corrispondenza del marciapiede, dove la discesa dei passeggeri avrebbe dovuto avvenire in condizioni di sicurezza. Il motivo di ricorso in esame, dunque, si risolve nella sostanza in una contestazione di accertamenti di fatto incensurabilmente operati in sede di merito, e in una inammissibile richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove. 3. Con il secondo motivo si denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 346 cod. proc. civ. . Il motivo è manifestamente infondato. Dall'esame della memoria di costituzione di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. nel giudizio di appello emerge con assoluta evidenza la correttezza della decisione impugnata, laddove si afferma che la domanda subordinata di garanzia da questa proposta in primo grado nei confronti delle compagnie assicuratrici e rimasta assorbita in virtù del rigetto della domanda principale, non era stata riproposta nel giudizio di secondo grado ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Ed è appena il caso di rilevare che non possono assolutamente essere considerati elementi decisivi in senso contrario, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, né la circostanza che, nell'epigrafe della suddetta memoria, tra le parti del giudizio siano indicate anche le compagnie chiamate in causa regolarmente evocate nel giudizio di secondo grado dall'attrice appellante , né il richiamo alla domanda di garanzia formulata in primo grado nell'ambito dell'esposizione dei fatti di causa in tale memoria contenuta, e tanto meno le difese di merito sul punto svolte delle stesse chiamate in causa, evidentemente irrilevanti in mancanza della espressa riproposizione della domanda richiesta dall'art. 346 c.p.c, che impone al giudice di ritenere la domanda stessa rinunziata. 4. Con il terzo motivo si denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 91 e segg., c.p.c. . Il motivo in relazione al quale la stessa controricorrente si è rimessa alla giustizia è manifestamente fondato. La /corte di appello ha ritenuto implicitamente rinunziate le domande di garanzia proposte da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. nei confronti delle compagnie assicuratrici, in quanto non riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. dopo che erano rimaste assorbite dal rigetto della domanda principale in primo grado. La società convenuta non può quindi ritenersi soccombente in grado di appello nei rapporti con tali compagnie, che del resto sono state evocate nel giudizio di secondo grado dall'attrice appellante - la quale ne aveva tra l'altro chiesto la condanna in solido con la convenuta principale - e le cui difese volte a negare la sussistenza della responsabilità di quest'ultima sono state disattese, in virtù dell'accoglimento di tale domanda con accertamento vincolante anche nei rapporti con l'assicurata . Dunque la condanna della prima a rimborsare alle seconde le spese del grado effettivamente non può ritenersi conforme al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Non essendo state avanzate ulteriori censure sulla pronunzia in ordine alle spese di lite, alla cassazione della decisione impugnata sul punto può seguire, quale decisione nel merito, la compensazione delle spese stesse nei rapporti tra convenuta principale e chiamate in causa, sussistendo giusti motivi ai sensi dell'art. 92 c.p.c. 5. E’ accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri. La sentenza impugnata è cassata in relazione al solo terzo motivo di ricorso e, decidendo nel merito con riguardo a tale motivo, le spese del giudizio di appello, tra Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. e le compagnie chiamate in causa nel corso del giudizio di primo grado sono integralmente compensate. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra la ricorrente e l'unica controricorrente, in virtù della parziale reciproca soccombenza. P.Q.M. La Corte - accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri - cassa la sentenza impugnata in relazione al solo motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di appello, tra Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. e le compagnie chiamate in causa nel corso del giudizio di primo grado - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.