Nessun risarcimento al danneggiato che col suo comportamento impedisce all'assicurazione di formulare un'offerta

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell'art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 c.d. codice delle assicurazioni l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, con la propria condotta abbia impedito all'assicurazione di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del codice del predetto decreto.

Così la Terza Sezione Civile della Cassazione nella sentenza n. 1829/18, depositata il 25 gennaio 2018. Il fatto. Il Giudice di Pace aveva respinto nel merito la domanda risarcitoria proposta dal ciclista investito da un auto. Nel successivo giudizio d'appello il Tribunale accoglieva l'eccezione già formulata in primo grado della assicurazione relativa all'improcedibilità della domanda risarcitoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del codice delle assicurazioni. Il danneggiato formulava quindi ricorso per la cassazione della sentenza. Sul danneggiato incombe un onere di collaborazione con l'assicurazione. La Terza Sezione ha confermato in pieno la decisione del Tribunale. Ha infatti confermato come corretta la motivazione del giudice d'appello che aveva ritenuto non superata dall'attore la prova di aver adempiuto all'onere di dimostrare il rispetto delle condizioni di procedibilità. Addirittura, nel caso in esame, era stata l'assicurazione convenuta a fornire la prova contraria e tale onere, osserva la Cassazione, non sarebbe peraltro gravato sulla convenuta e pertanto il Tribunale aveva accertato come a fronte della richiesta di mettere a disposizione la bicicletta, per consentire alla compagnia di effettuare una perizia comparativa tra i segni sull'auto e sulla bicicletta, c'era stato da parte del danneggiato un atteggiamento non solo di inerzia ma di vero e proprio rifiuto. Per quanto concerne poi la pronuncia di improcedibilità, i Giudici di legittimità hanno proceduto a inquadrare finalisticamente gli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005. L'art. 145 sancisce l'improponibilità della domanda giudiziale prima del decorso dei termini ivi indicati, che decorrono dal momento in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 . Invece, l'art. 148 contiene la previsione del contenuto della richiesta risarcitoria e stabilisce uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predeterminati e nel contempo esplicita un dovere di collaborazione in capo al danneggiato. Secondo il giudizio della Terza Sezione l'art. 148 del codice delle assicurazioni non contiene regole che incidono sulla possibilità di iniziare il giudizio per il risarcimento dei danni, ma attiene invece, alle attività che le parti devono svolgere per intraprendere una trattativa. Dunque, il tema dell'improcedibilità, ha detto la suprema Corte, deriva solo dall'art. 145 e non dall'art. 148. E il predetto art. 145, secondo la lettura datane dalla Corte, prevede che la proponibilità della domanda risarcitoria sia condizionata così come da un presupposto formale, ovvero la richiesta formulata secondo le indicazioni dell'art. 148, anche da un presupposto sostanziale, vale a dire un comportamento del danneggiato improntato a buona fede e correttezza. Per usare le parole della Terza Sezione il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 1 dicembre 2017 – 25 gennaio 2018, n. 1829 Presidente Vivaldi – Relatore Fanticini Fatti di causa Allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale occorso il 25 luglio 2008, C.P. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Trieste M.G. conducente dell’autovettura che aveva investito l’attore mentre questi si trovava a bordo della propria bicicletta , la P. Costruzioni S.r.l. proprietaria del mezzo e la Genertel Assicurazioni S.p.A. compagnia di assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli . Istruita la causa, con sentenza n. 17 del 9 gennaio 2012 il giudice di primo grado respingeva nel merito la domanda risarcitoria. Proponeva appello C.P. , censurando la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal Giudice di Pace. Il Tribunale di Trieste, accogliendo l’eccezione di Genertel Assicurazioni già formulata in primo grado e reiterata in appello , dichiarava l’improcedibilità della domanda risarcitoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del Codice delle assicurazioni private d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 . C.P. impugna la sentenza del Tribunale di Trieste n. 631 dell’11 agosto 2014 proponendo ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso Genertel S.p.A., mentre le altre parti intimate non hanno svolto difese in questo grado. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è articolato in quattro motivi. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omessa, illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere il Tribunale di Trieste ritenuto - in contrasto con le prove documentali offerte dall’odierno ricorrente - che il C. non avesse messo la propria bicicletta a disposizione della compagnia assicuratrice per un’ispezione anteriore all’inizio della lite in particolare, nel ricorso si afferma che le risultanze istruttorie erano idonee a dimostrare sia che l’assicurazione disponeva di tutti gli elementi necessari per formulare un’offerta conciliativa, sia la trasmissione di una comunicazione con cui espressamente si indicava il luogo in cui il veicolo poteva essere esaminato. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 145 e 148 del Codice delle assicurazioni private d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 il ricorrente sostiene che il thema decidendum non era quello di accertare se vi fosse stata o meno cooperazione da parte del sig. C. nella fase preprocessuale, ma di accertare se, sulla base dei dati in possesso, la Genertel era in grado o meno di formulare una congrua proposta , mentre nella fattispecie il Tribunale aveva ritenuto, a fronte di una richiesta di risarcimento completa di tutti gli elementi prescritti dall’art. 148 del Codice delle assicurazioni, improponibile la domanda di risarcimento . sull’erronea valutazione della condotta omissiva dell’attore che non avrebbe messo a disposizione la bicicletta per l’ispezione e ritenendo tale ispezione indispensabile per la completa ricostruzione dell’accaduto . In ogni caso, dall’indisponibilità agli accertamenti peritali non poteva il Giudice di merito far conseguire l’improponibilità della domanda. Con il terzo motivo il ricorrente censura - richiamando l’art. 360 nn. 3, 4, 5 cod. proc. civ. - la decisione impugnata in quanto illogica e contraddittoria e per omessa valutazione della domanda di condanna al risarcimento dei danni alla persona sulla scorta della presunzione ex art. 2054 cod. civ Con il quarto motivo il ricorrente deduce l’omessa valutazione e/o motivazione in ordine alle eccezioni sollevate dal danneggiato sulle risultanze istruttorie. 2. Il primo motivo è inammissibile. In proposito si deve richiamare l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. ex multis, Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01 . Al contrario, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha ampiamente illustrato e logicamente spiegato le ragioni per cui deve dirsi che l’attore non abbia offerto prova di avere adempiuto a tale onere cioè, quello di dimostrare il rispetto delle condizioni di proponibilità della domanda ed anzi sia stata fornita prova contraria da parte del convenuto che, pure, non ne era onerato e ha concluso che nel caso di specie è provato che, a fronte della richiesta di mettere a disposizione la bicicletta, per consentire alla compagnia assicuratrice di procedere alla completa ricostruzione dell’accaduto confrontando i segni del sinistro con quelli sulla vettura assicurata , vi è stata completa inerzia, ed anzi rifiuto da parte del danneggiato . Specificamente, il giudice dell’appello esamina il documento numero 10 proprio quello indicato nel ricorso per cassazione costituito dalla lettera del difensore di C. inoltrata ad un numero di fax che il difensore di parte appellata Genertel S.p.A. ha disconosciuto essere riferibile in alcun modo alla compagnia e richiama la deposizione reputata credibile secondo un incensurabile di merito del perito assicurativo dalla quale emerge l’indisponibilità dell’odierno ricorrente a sottoporre a perizia la bicicletta. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328-01, e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19011 del 31/07/2017, Rv. 645841-01 nel caso, come sopra esposto, il Tribunale - muovendo da una corretta ripartizione dell’onere probatorio - ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, sufficientemente e logicamente argomentata, fondando il proprio convincimento su alcune di esse. Inoltre, anche a voler ammettere - in via meramente ipotetica un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, non vi sarebbe comunque alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non potendosi inquadrare tale doglianza né nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio , né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194-01 . 3. Venendo al secondo motivo, si osserva che il giudice di merito ha accertato il rifiuto del danneggiato di mettere a disposizione della compagnia assicuratrice il mezzo coinvolto nel sinistro e ha rilevato che tale circostanza ha impedito alla compagnia di operare le sue valutazioni, tanto più necessarie nel contesto di un sinistro senza testimoni diretti, cui quadro si è rivelato nel successivo giudizio quantomai incerto, quantomeno nella sua effettiva dinamica . La decisione di improcedibilità rectius, improponibilità della domanda risarcitoria si fonda sul riscontrato inadempimento di carattere sostanziale rilevante da parte del soggetto gravato di tale obbligo e di un atteggiamento contrario alle regole di buona fede ex art. 1175 cod. civ . L’attore non ha voluto collaborare lealmente nello svolgimento delle trattative stragiudiziali, mostrando come unico intento quello di ricorrere direttamente alla tutela giurisdizionale Ne discende che, in concreto, l’inadempimento ha determinato quella stasi, quella sospensione della procedura rilevante ai sensi del combinato disposto dell’art. 145 e 148 Cod. Ass. e che impediva l’avvio dell’azione giudiziaria, non avendo l’attore osservato le modalità ed i contenuti previsti dall’articolo 148 . Il ricorrente sostiene che a prima della modifica apportata dall’art. 32, comma 3, lett. c , d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l’art. 148, comma 3, Codice delle assicurazioni private ratione temporis vigente il cui testo era Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell’impresa non prescriveva al danneggiato di consentire all’assicuratore l’esame del mezzo incidentato b l’assicurazione avrebbe potuto stimare il danno alla bicicletta sulla scorta del preventivo di spesa trasmesso dal C. c in ogni caso, alla violazione del dovere di collaborazione previsto dal comma 3 non era collegata la sanzione processuale di improponibilità, bensì la semplice sospensione dei termini concessi alla compagnia per la formulazione dell’offerta stragiudiziale e la regola dell’improponibilità ex art. 145 è volta a consentire una trattativa stragiudiziale secondo le regole dell’art. 148 e d il rifiuto dell’assicurazione di formulare l’offerta aveva determinato la chiusura della fase precontenziosa e conseguentemente legittimato l’inizio dell’azione. La questione che si pone all’esame del Collegio attiene all’interpretazione degli artt. 145 e 148 Codice delle assicurazioni private, norme che trovano i loro precedenti s. rispettivamente negli artt. 22 legge 24 dicembre 1969, n. 990 e 3 d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1997, n. 39. L’art. 145, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 sancisce l’improponibilità della domanda giudiziale prima del decorso dei termini indicati, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148 . Per quanto qui rileva, l’art. 148 del Codice delle assicurazioni private, invece, prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce uno spatium deliberandi per l’assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predeterminati imponendo così una condotta attiva e non inerte ed esplicita anche i doveri di collaborazione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla compagnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa. Nel regime normativo previgente al Codice delle assicurazioni private era evidente che le succitate disposizioni disciplinassero diversi aspetti della procedura di risarcimento danni causati dalla circolazione di veicoli l’art. 22 legge 24 dicembre 1969, n. 990 sanciva l’improponibilità della domanda giudiziale prima del decorso di sessanta giorni dalla lettera raccomandata con cui veniva avanzata la richiesta di risarcimento l’art. 3 d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 prescriveva l’obbligo di proporre al danneggiato una congrua offerta risarcitoria ovvero di comunicare i motivi del diniego di siffatta proposta entro termini decorrenti dalla trasmissione di una richiesta del danneggiato contenente dati e informazioni utili all’accertamento e alla valutazione del danno. Ritiene il Collegio che anche nell’attuale assetto normativo il riferimento contenuto nell’art. 145 Codice delle assicurazioni private non consenta una lettura unitaria delle due norme, tale per cui l’improponibilità della domanda giudiziale debba essere integrata dalle disposizioni dell’art. 148 Codice delle assicurazioni private il predetto riferimento, infatti, non comporta una sovrapposizione dell’aspetto inerente alla procedibilità della domanda del danneggiato con quello dell’attività dell’assicuratore ante causam, ma deve piuttosto ritenersi limitato all’individuazione della richiesta risarcitoria quale dies a quo per il computo del termine di sessanta/novanta giorni indicato dall’art. 145 come spatium deliberandi concesso alla compagnia assicuratrice. In altri termini, l’art. 148 Codice delle assicurazioni private rubricato Procedura di risarcimento da parte della compagnia assicuratrice - e, in particolare, le disposizioni che riguardano gli obblighi del danneggiato di consentire gli esami sulla propria persona e, dal 2012, anche sul veicolo coinvolto nel sinistro e dell’assicurazione di formulare un’offerta - non contiene regole che incidono sulla possibilità di iniziare il giudizio per il risarcimento dei danni, ma attiene, invece, alle attività che le parti e, in particolare, l’assicuratore, il quale non può restare inerte devono svolgere per intraprendere una trattativa, con l’auspicio del legislatore di addivenire ad una soluzione conciliativa stragiudiziale. Conseguentemente, si devono ritenere infondate le argomentazioni del ricorrente sopra elencate sub a , b e c che basandosi sul testo dell’art. 148 Codice delle assicurazioni private ratione temporis vigente - in sostanza deduce la mancanza di una esplicita prescrizione legislativa relativa al potere di ispezione del mezzo da parte della compagnia assicuratrice, la superfluità dell’esame del veicolo ai fini della formulazione dell’offerta e, comunque, l’erronea riconduzione al rifiuto di ispezione di una imprevista sanzione di improponibilità della domanda anziché la semplice sospensione dei termini fissati alla compagnia per l’offerta stragiudiziale . Perciò, è all’art. 145 Proponibilità dell’azione di risarcimento e non già all’art. 148 Procedura di risarcimento - del Codice delle assicurazioni private che occorre riferirsi per dirimere la presente controversia. Della norma ora menzionata possono darsi due diverse letture. Secondo una prima opzione ermeneutica, l’art. 145 d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere inteso come una regola processuale di natura prettamente formale al danneggiato è prescritto, quale requisito per poter avviare il giudizio, soltanto il dovere di inviare una richiesta risarcitoria completa di tutti gli elementi necessari alla valutazione dell’istanza da parte dell’assicurazione e la condizione di proponibilità della domanda si verifica una volta decorso il termine. Ad avviso del Collegio, tale lettura è riduttiva perché non coglie la ratio legis della disposizione l’art. 145 Codice delle assicurazioni private ha un chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalità di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari così Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111 . Lo scopo del legislatore non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale invero modesta di sessanta/novanta giorni, ma - soprattutto - al procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell’assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa. Affinché la procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un’ offerta congrua . La proponibilità della domanda risarcitoria, perciò, è legata ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi indicati nell’art. 148 Codice delle assicurazioni private sufficienti a permettere all’assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta in proposito, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01 - ma anche ad un requisito sostanziale poiché la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza art. 1175 c.c. e buona fede art. 1375 c.c. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, in motivazione , il danneggiato è tenuto a collaborare con l’assicuratore per consentirgli di effettuare l’accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio alla concreta praticabilità di una offerta congrua, meglio realizzabile e non pretestuosamente eludibile fa riferimento Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18940 del 31/07/2017, in motivazione Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111, pone in relazione l’onere di diligenza, a suo carico del danneggiato , con l’obbligo di cooperazione imposto all’assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum . In conclusione, si deve affermare il seguente principio di diritto In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell’art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 l’azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza art. 1175 cod. civ. e buona fede art. 1375 cod. civ. , con la propria condotta abbia impedito all’assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell’art. 148 del Codice delle assicurazioni private. Alla luce di tale principio, nella fattispecie in esame - avendo il giudice di merito accertato con insindacabile giudizio in fatto che il C. , violando i doveri di correttezza e buona fede l’art. 1175 cod. civ. è espressamente richiamato nella sentenza impugnata , si è sottratto all’ispezione della bicicletta, attività utile alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria - si deve rigettare il motivo e confermare la pronuncia di improponibilità della domanda. 4. Il terzo motivo - col quale il ricorrente censura la decisione del Tribunale di Trieste per non aver esaminato la domanda di risarcimento del danno alla persona, eventualmente fondando la responsabilità concorrente dei conducenti sulla presunzione ex art. 2054 cod. civ. - è infondato. La statuizione di improponibilità dell’azione risarcitoria riguarda sia il preteso ristoro del pregiudizio alla persona, sia la ricostruzione della dinamica del sinistro in base alla menzionata presunzione o alle risultanze istruttorie. Infatti, tra le attività della compagnia assicuratrice finalizzate alla congrua offerta - e ostacolate dal danneggiato C. - si deve annoverare quella di accertare le responsabilità Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01 e, conseguentemente, non può ammettersi l’esercizio dell’azione quando all’assicuratore è stato impedito di valutare l’an del risarcimento proprio nella sentenza impugnata si legge che l’ispezione del mezzo si rendeva necessaria per consentire alla compagnia assicuratrice di procedere alla completa ricostruzione dell’accaduto . Peraltro, diversamente opinando, in contrasto con l’intento deflattivo perseguito dal legislatore e con le pronunce di questa Corte che stigmatizzano l’ingiustificato frazionamento del credito, si dovrebbe ipotizzare la possibilità, per il danneggiato, di promuovere, per lo stesso sinistro stradale, più azioni, tra loro distinte a seconda del risarcimento preteso e legate a diverse condizioni di proponibilità senza considerare, poi, il rischio di conflitto di giudicati in tema di accertamento della responsabilità . Al contrario, deve reputarsi corretta l’affermazione del Tribunale di Trieste secondo cui l’improponibilità rileva per la domanda risarcitoria per danni a cose, ma anche per quella per i danni alla persona, attesa l’unicità dell’azione e la sua infrazionabilità, ai fini di specie. Infatti, l’accertamento del fatto, attraverso l’ispezione della bicicletta e l’analisi delle modalità del sinistro, è stata preclusa in modo completo, e non sarebbe possibile ritenere che ciò valga per la sola pretesa risarcitoria per i danni materiali e non per quelli personali. Una diversa interpretazione del complessivo testo normativo potrebbe determinare il rischio di accertamenti giudiziari contrastanti, e minerebbe il principio posto a base della normativa di settore, improntata ai valori di cooperazione leale e solidarietà . 5. Il quarto motivo - che nemmeno indica il vizio ex art. 360 cod. proc. civ. denunciato col ricorso - è inammissibile. Il ricorrente reitera le censure rivolte alla statuizione di improponibilità della domanda e lamenta genericamente che i motivi d’appello non riportati nel testo dell’atto introduttivo riguardanti le risultanze istruttorie non sono stati considerati dal giudice dell’appello il che, peraltro, è logica conseguenza della decisione assunta dal Tribunale . 6. Al rigetto del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del d.m. Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi e ad accessori di legge ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.