L’assicuratrice, il mittente e il vettore… quali gli oneri per il risarcimento per la merce rubata?

Il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita della merce trasportata, ha il solo onere di provare la perdita del carico e il valore di esso, non anche di aver indennizzato il destinatario della merce per il mancato arrivo di questa a destinazione.

Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 702/18, depositata il 12 gennaio. Il caso. Il Tribunale di Milano rigettava la domanda di una società di assicurazioni, la quale conveniva in giudizio una società di trasporti chiedendo la refusione di quanto pagato a titolo di indennizzo in qualità di surrogatrice di una società assicurata con la società attrice proprietaria della merce trafugata durante il trasporto effettuato dalla convenuta. Il Tribunale osservava che non vi fosse prova che il mittente la società proprietaria della merce rubata abbia risarcito i destinatari della merce subendo così una perdita patrimoniale ed acquistando il diritto di credito nei confronti del vettore, successivamente trasferito all’assicuratore per effetto di surrogazione . La Corte d’Appello, adita dalla soccombente, dichiarava l’appello inammissibile. Avverso la decisione di merito ricorre per cassazione la società assicuratrice. Gli oneri della prova tra mittente e vettore. Secondo la ricorrente il Tribunale aveva erroneamente preteso la prova dell’effettivo risarcimento dei destinatari della merce perduta, in quanto i diritti che nascono dal contratto di trasporto spettano al mittente indipendente dal fatto che quest’ultimo abbia risarcito il destinatario per il mancato arrivo della merce. La Cassazione ha osservato che l’assicurazione, dichiarando di volersi surrogare all’assicurato nella specie il mittente proprietario della merce subentra a tutti gli effetti nella medesima posizione di quest’ultimo e può chiedere il risarcimento al trasportatore che ha causato il danno. Ciò premesso, secondo la Corte, il Tribunale avrebbe dovuto accertare il valore del danno patito dal mittente, in relazione alla merce perduta, senza indagare se il mittente avesse o meno indennizzato il destinatario. In ragione di ciò la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita della merce trasportata, ha il solo onere di provare la perdita del carico ed il valore di esso, ma non anche di aver indennizzato il destinatario della merce per il mancato arrivo di questa a destinazione spetterà invece al vettore, quale onerato della prova del fatto impeditivo della pretesa attorea, dimostrare che il mittente aveva già percepito il prezzo della merce poi andata perduta e che il destinatario non gliene ha chiesto la restituzione . Per questi motivi la Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 3, ordinanza 18 maggio 2017 12 gennaio 2018, n. 702 Presidente Amendola Relatore Rossetti Fatto e diritto Rilevato che nel 2010 la società HDI-Gerling Industrie Versichernq AG d’ora innanzi, per brevità, la HDI convenne dinanzi al Tribunale di Milano la società Interlaziale Trasporti e Spedizioni S.p.A. d’ora innanzi, per brevità, la Interlaziale , esponendo che - aveva stipulato un contratto di assicurazione contro i rischi del trasporto a favore della società Arvato Service Italia S.r.l. - nel 2008 la Arvato aveva stipulato un contratto di trasporto con la società Interlaziale, avente ad oggetto merci varie per un valore complessivo di 284.149,61 Euro - la Interlaziale, a sua volta, aveva affidato l’esecuzione del trasporto al subvettore M& amp D Trasporti di D.G. & amp c. S.a.S. - durante il trasporto, il carico venne trafugato - in esecuzione del contratto di assicurazione, la HDI aveva versato alla Arvato l’indennizzo contrattualmente pattuito, surrogandosi nei diritti di questa verso il vettore la società attrice chiese pertanto la condanna della convenuta alla rifusione di quanto pagato alla Arvato con sentenza 8 gennaio 2014 n. 163 il Tribunale di Milano rigettò la domanda, ritenendola non provata osservò il Tribunale, in particolare, non esservi prova che il mittente del contratto di trasporto Arvato , in conseguenza della sottrazione del carico, avesse indennizzato i destinatari della merce, subendo così una perdita patrimoniale ed acquistando il diritto di credito nei confronti del vettore, successivamente trasferito all’assicuratore per effetto di surrogazione soggiunse altresì il Tribunale che la prova testimoniale, articolata al riguardo dalla società attrice, era inammissibile perché avente ad oggetto il pagamento la sentenza venne appellata dalla parte soccombente la Corte d’appello di Milano, con ordinanza 22 maggio 2015 n. 2087, pronunciata ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c., dichiarò inammissibile l’appello la sentenza di primo grado è stata conseguentemente impugnata per cassazione dalla HDI, ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c., con ricorso fondato su un solo motivo la Interlaziale ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, al quale a sua volta la società ricorrente ha resistito con controricorso Considerato che con l’unico motivo di ricorso, la HDI lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c. lamenta la violazione degli articoli 1685, 1689 e 1696 c.c. osserva la ricorrente che il Tribunale, per accogliere la domanda di surrogazione formulata dall’assicuratore del mittente, ha preteso la prova che quest’ultimo avesse effettivamente indennizzato i destinatari della merce andata perduta, pagando loro il controvalore di essa osserva tuttavia la società ricorrente che il mittente, per ottenere dal vettore il risarcimento del danno causato dalla perdita della merce trasportata, non deve affatto dare questa prova deduce che i diritti nascenti dal contratto di trasporto spettano al mittente, a nulla rilevando che questi abbia o non abbia indennizzato il destinatario per il mancato arrivo della merce il motivo è fondato l’assicuratore che, pagato l’indennizzo, dichiari di volersi surrogare all’assicurato ovvero, volendo, scelga di farsi cedere da questi i suoi diritti di credito verso il terzo responsabile del danno , subentra nella medesima posizione dell’assicurato verso la persona che, con la propria condotta, ha determinato l’avveramento del rischio, assicurato la LIDI, pertanto, nel caso di specie ha assunto verso la Interlaziale vettore la medesima posizione che, nei confronti di questa, aveva la Arvato mittente sicché, essendo incontroverso che la merce fosse stata rubata il reo fu condannato in sede penale , il danno patito dal mittente era pari al valore della merce sottratta, e tale valore il Tribunale aveva il compito di accertare, senza indagare se il mittente avesse o meno indennizzato il destinatario un’indagine su quest’ultima circostanza sarebbe stata necessaria solo se il vettore convenuto avesse eccepito che il mittente aveva ricevuto ugualmente il prezzo della merce del destinatario, e che quest’ultimo non ne avesse poi chiesto la restituzione il ricorso incidentale. deve quindi essere accolto, in base al seguente principio di diritto il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita della merce trasportata, ha il solo onere di provare la perdita del carico ed il valore di esso, ma non anche di avere indenniato il destinatario della merce per il mancato arrivo di questa a desti nazione, spetterà invece al vettore, quale onerato della prova del fritto impeditivo della pretesa attorea, dimostrare che il mittente aveva già percepito dal destinatario il prezzo della merce poi andata perduta, e che il destinatario non gliene ha chiesto la restituzione col primo motivo del proprio ricorso incidentale la Interlaziale, pur non inquadrando formalmente la propria censura in alcuno dei vizi di cui all’articolo 360 c.p.c., nella sostanza lamenta che erroneamente il Tribunale ha respinto l’eccezione di difetto di titolarità del credito risarcitorio in capo alla Arvato il motivo è inammissibile, come puntualmente eccepito dalla difesa della HDI il Tribunale, infatti, affrontando espressamente la suddetta questione, ritenne che la sottrazione del carico avesse fatto sorgere in capo al mittente il diritto al risarcimento del danno nei confronti del vettore, e che tale diritto fosse stato trasferito per effetto di surrogazione alla HDI sarebbe stato, pertanto, onere della Interlaziale, ai sensi del combinato disposto dei nn. 3 e 6 dell’articolo 366 c.p.c., dedurre di avere espressamente riproposto tale questione in appello, indicando in quali termini col secondo motivo di ricorso incidentale la Interlaziale lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la sua eccezione di prescrizione deduce che gli atti interruttivi della prescrizione compiuti dalla Arvato, in quanto provenienti da soggetto non titolare di alcun credito nei confronti del vettore, non potevano produrre alcun effetto interruttivo della prescrizione il motivo resta assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso incidentale le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. - accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità - dichiara inammissibile il ricorso incidentale - dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Interlaziale Trasporti-Spedizioni s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione incidentale.