Mancata fornitura di energia elettrica all’azienda: escluso il risarcimento

Per i Giudici di legittimità è certo il mancato allaccio della linea elettrica. Ciò che invece non è dimostrato è il pregiudizio economico subito dall’impresa, mancando riferimenti precisi all’utilizzo di macchinari e allo stato dell’attività economica.

Azienda agricola bloccata a causa della mancata fornitura di energia elettrica. Sotto accusa la società fornitrice, a cui viene addebitato di non avere provveduto all’allaccio della linea. Nonostante tutto, però, nessun risarcimento è riconoscibile all’impresa, che non ha provato i danni economici subiti Cassazione, ordinanza n. 30346/17, sez. VI Civile - 3, depositata oggi . Allaccio. Passaggio decisivo in Appello, dove i giudici ribaltano la decisione del Tribunale, accolgono il ricorso proposto da Enel e respingono la richiesta di risarcimento proposta dai titolari di un’azienda agricola per la mancata fornitura di energia elettrica. Gli imprenditori hanno puntato l’indice sull’ inadempimento contrattuale di ‘Enel’ , che, hanno spiegato, non ha provveduto all’allaccio della linea elettrica all’azienda agricola, con conseguente impossibilità di funzionamento dei macchinari aziendali . A fronte di questo quadro, però, in secondo grado viene ritenuto evidente il difetto di prova relativamente ai presunti danni economici subiti dall’impresa. Danno. Identica posizione assumono ora i magistrati della Cassazione, cancellando definitivamente l’ipotesi che Enel debba risarcire i titolari dell’azienda agricola. In sostanza, viene condivisa l’osservazione utilizzata in Appello, cioè quella secondo cui l’allegazione di aver subito notevoli e gravissimi danni per non aver potuto mettere in funzione i macchinari utili per la corretta ed economica conduzione dell’azienda è rimasta priva di riscontro . Più precisamente, viene sottolineato che è indimostrata sia la circostanza del possesso di macchinari che la situazione dell’attività economica al momento della richiesta di una fornitura di energia elettrica . E in questa ottica è considerata meramente esplorativa, e quindi non decisiva, la consulenza tecnica d’ufficio espletata nel primo grado di giudizio, e favorevole agli imprenditori in quella documentazione si è solo astrattamente ipotizzato il possibile reddito annuo dell’azienda, presupponendo l’acquisto di macchinari ed attrezzature per la trasformazione di prodotti caseari , osservano in conclusione i Giudici della Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 8 novembre – 18 dicembre 2017, n. 30346 Presidente Amendola – Relatore Vincenti Fatto e diritto Ritenuto che, con ricorso affidato a quattro motivi, Ma. Po., Fr. Po., Gi. Po., Pa. Po., Lu. Po., Lu. Po., Pa. Po., quali eredi di Vi. Po., hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, in data 12 ottobre 2015, che, in accoglimento del gravame interposto dall'Enel Distribuzione S.p.A. avverso la decisione del Tribunale di Catanzaro, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata dal loro dante causa a seguito di inadempimento contrattuale dell'Enel non avendo la società fornitrice di energia elettrica provveduto all'allaccio della linea elettrica all'azienda agricola di proprietà dello stesso attore, con conseguente impossibilità di funzionamento dei macchinari aziendali , per difetto di prova circa i danni economici arrecati dal comportamento omissivo dello stesso Enel che resiste con controricorso PE-Distribuzione S.p.A. già Enel Distribuzione S.p.A. che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata ai difensori delle anzidette parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale i ricorrenti hanno depositato memoria che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata. Considerato che, con il primo mezzo, è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non avendo la Corte di appello esaminato alcuni elementi fondamentali emersi sia dalla relazione peritale, sia dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado , che, con il secondo mezzo, è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 61, 115, 116 cod. proc. civ. e 2056 cod. civ., per aver la Corte territoriale erroneamente e ingiustificatamente qualificato come esplorativa la consulenza in atti che, con il terzo mezzo, è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 1223 cod. civ., per aver la Corte territoriale ritenuto non allegata e né addotta alcuna prova del danno , che emergeva dalla espletata c.t.u. e, comunque, atteneva alle spese di allaccio per lire 2.724.150 ed all'acquisto di un generatore elettrico per Euro 3.200,00, con costo di manutenzione annuo di circa Euro 400,00 e consumo di carburante per circa Euro 1240,00 che, con il quarto mezzo, è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., per non aver la Corte territoriale considerato, ai fini della liquidazione del danno, anche da perdita di chance, come certi gli elementi emergenti dalla c.t.u. e dalla prova testimoniale che il secondo motivo, che va esaminato per primo per priorità logica, è manifestamente infondato che la Corte territoriale ha posto in evidenza che l'allegazione attorea di aver subito notevoli e gravissimi danni per non aver potuto mettere in funzione i macchinari utili per la corretta ed economica conduzione dell'azienda era rimasta priva di riscontro per non esser stata concludente ed idonea a tal fine l'unica deposizione testimoniale raccolta relativa ad un brevissimo arco temporale e generica, oltre che indicante un numero di capi di bestiame - 100 - di gran lunga inferiore di quello - 208 - ritenuto dal c.t.u. , là dove, poi, erano risultati indimostrati la circostanza del possesso degli anzidetti macchinari e lo stato dell'attività economica svolta dal Po. al momento della sua richiesta di fornitura di energia elettrica , avendo il c.t.u., quindi, solo astrattamente ipotizzato il possibile reddito annuo, presupponendo l'acquisto di macchinari ed attrezzature mai possedute dall'attore per la trasformazione di prodotti caseari . Sicché, il giudice di appello ha correttamente qualificato come esplorativa la c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado, non vertendosi, nella specie, in accertamento di determinate situazioni di fatto effettuabili soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, così da potersi derogare al principio dell'onere di prova a carico delle parti, cui la c.t.u. qualora priva, come nel caso in esame, del carattere percipiente non può sostituirsi Cass. n. 3130/2011 Cass. n. 512/2017 che ne consegue, anzitutto, che il primo motivo è anch'esso manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha esaminato i fatti storici dedotti senza, quindi, incorrere nel vizio di cui al vigente n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. e - sebbene non integranti, di per sé, tali fatti storici - valutato le stesse risultanze di causa c.t.u., documentazione e prova testimoniale , escludendo, però, che quest'ultime nel loro complesso fossero tali da fornire la prova delle allegazioni attoree circa la sussistenza del danno patrimoniale risarcibile che il terzo motivo è, poi, inammissibile, giacché le censure, ben lungi dal mettere in rilievo errores in indicando commessi dalla Corte territoriale che, in ogni caso, non sono riscontrabili nella sentenza impugnata , investono l'accertamento in fatto e la valutazione delle prove riservati esclusivamente al giudice del merito che in ogni caso pur rimanendo assorbente quanto sopra 1 in relazione al dedotto danno emergente per le spese di allaccio della energia elettrica Euro 1.406,91 non viene data contezza della portata effettiva della domanda svolta originariamente posto che dalla stessa sentenza impugnata - pp. 2/3 - emerge che detta domanda era di risarcimento danni e di erogazione della fornitura di energia elettrica e, dunque, non di restituzione delle spese di allaccio, necessarie per detta fornitura , risultando carente, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., anche l'idonea localizzazione degli atti processuali rilevanti, solo genericamente richiamati a p. 18 del ricorso là dove necessitava, altresì, verificare se il Tribunale avesse effettivamente liquidato anche questo danno , giacché, in caso negativo, sarebbe stato necessario per gli originari attori interporre appello incidentale impugnazione che, invece, è comunque mancata 2 in relazione ai dedotti danni per l'acquisto ed utilizzo di un generatore elettrico Euro 3.200 + manutenzione annua Euro 400 + carburante annuo Euro 1240 , trattasi di costi supposti dal c.t.u., senza che si sia affermato e dimostrato che vi sia stata la spesa là dove, invero, a monte era carente la prova dell'esistenza stessa dei macchinari per i quali sarebbe stato utilizzato il generatore elettrico che il quarto ed ultimo motivo è inammissibile, giacché, avendo la Corte territoriale correttamente fatto riferimento al principio della certezza del pregiudizio, quale presupposto per poter addivenire sia alla liquidazione equitativa Cass. n. 11968/2013 , che al riconoscimento del danno da perdita di chance Cass. n. 19604/2016 , le doglianze si risolvono, infine, in una critica dell'accertamento fattuale rimesso al solo giudice del merito che la memoria dei ricorrenti, nel ribadire gli stessi identici argomenti del ricorso, non è idonea a scalfire i rilievi che precedono che il ricorso va, dunque, rigettato, sussistendo per le alterne vicende dei giudizi di merito giusti motivi ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ. nella formulazione originaria, applicabile ratione temporis per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità. P.Q.M. rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.