Il legame tra nonno e nipote supera il concetto ristretto di nucleo familiare

Il nipote può subire un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del nonno per la perdita della relazione con la figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare. La Cassazione è interrogata sull’applicabilità di questo principio anche nei confronti del nipote non convivente con il nonno defunto.

Sul tema la Cassazione con sentenza n. 29332/17, depositata il 7 dicembre. Il caso. A seguito di un sinistro stradale, il Tribunale di Milano accertava la responsabilità del convenuto per aver causato l’incidente e la conseguente morte del familiare degli attori, danneggiati dalla perdita. In particolare il Tribunale condannava il responsabile al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della moglie e dei figli della vittima nonché in favore della nipote, coabitante con il nonno deceduto, mentre negò il risarcimento ai nipoti non conviventi. La Corte d’Appello, pronunciandosi sui gravami proposti da entrambe le parti, confermava la sentenza di prime cure. Avverso quest’ultima decisione hanno proposto ricorso per cassazione i familiari della vittima. Danno parentale al nipote. Con uno dei motivi di ricorso i ricorrenti censurano la Corte territoriale per aver negato il risarcimento del danno parentale ai nipoti non conviventi con la vittima. Secondo i Giudici di merito il danno parentale subito da soggetti estranei al ristretto nucleo familiare è risarcibile solo quando sussista una situazione di convivenza quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela anche allargate . Al contrario, secondo i ricorrenti, il rapporto tra nonno e nipote integra un legame presupposto che legittima il risarcimento per la predita familiare. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, in conformità al principio secondo cui in caso di domanda di risarcimento danno proposta dai familiari della vittima, la convivenza con il defunto non determinata un connotato minimo di esistenza della relazione parentale, ma può costituire una prova utile per dimostrare detta relazione. A sostegno di ciò la Corte ha precisato che non essendo condivisibile limitare la società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola c.d. famiglia nucleare”, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante Cass. n. 21230/16 . Per questi motivi anche il nipote della vittima, indipendentemente dalla convivenza, può subire un pregiudizio non patrimoniale a seguito della morte del nonno. In conclusione la Corte accoglie il motivo di ricorso e dichiara inammissibile, nel resto, le censure dei ricorrenti.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 ottobre – 7 dicembre 2017, n. 29332 Presidente Travaglino – Relatore Sestini Fatti di causa In conseguenza del decesso di N.M. , avvenuto a causa di un sinistro stradale dopo due giorni dall’incidente, agirono in giudizio, nei confronti di Z.E. proprietario e conducente della vettura che aveva investito il N. mentre attraversava la strada e della sua assicuratrice Zurich Assicurazione s.a., la moglie L.R. , la figlia convivente N.P. , in proprio e in nome e per conto della figlia minore U.A. , nonché il figlio N.E. , in proprio e in nome e per conto dei figli minori N.F. e M. . Entrambi i convenuti si costituirono in giudizio resistendo alle domande. Il Tribunale di Milano accertò la responsabilità dello Z. nella determinazione del sinistro fatto salvo un concorso colposo del N. nella misura del 10% e condannò i convenuti, in solido, a risarcire il danno non patrimoniale in favore della L. e dei figli della vittima liquidando al figlio non convivente un importo inferiore a quello riconosciuto alla figlia convivente nonché in favore della nipote A. coabitante col nonno deceduto , mentre negò il risarcimento ai nipoti non conviventi col N. riconobbe inoltre alla vedova e ai due figli della vittima il risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis liquidandolo in Euro 1.000,00 per ciascuno , mentre negò alla L. il risarcimento del danno patrimoniale fatto salvo il rimborso delle spese funebri . Pronunciando sui gravami riuniti proposti da entrambe le parti, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado. Hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la L. , N.E. , N.F. , N.M. e N.P. , quest’ultima anche in nome e per conto della figlia minore U.A. ha resistito, con controricorso, la sola Zurich Insurance PLC. Ragioni della decisione 1. I motivi che deducono tutti violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e più precisamente dei criteri e delle regulae iuris dettate da tali norme di diritto, che presiedono alla valutazione delle prove, anche di natura presuntiva censurano, sotto vari profili, le statuizioni della Corte relative alla liquidazione dei danni. 2. Il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha negato alla L. il risarcimento del danno patrimoniale, richiesto in relazione alle conseguenze che la morte del N. aveva provocato nella situazione aziendale della s.a.s. N.M. , di cui la vittima era socio accomandatario si assume che la Corte, come già il primo giudice, non ha considerato che erano stati documentalmente provati i maggiori costi sostenuti per affidare ad un terzo l’attività precedentemente svolta dal N. , risultando pertanto dimostrata una notevole diminuzione del reddito della N.M. sas e di conseguenza della famiglia N. . 2.1. Il motivo è inammissibile in quanto non sottopone ad adeguata critica la ratio della decisione impugnata, che ha evidenziato come la documentazione dei costi aziendali peraltro effettuata in maniera del tutto generica non fornisse prova sufficiente del danno conseguenza , in quanto non era stato dimostrato quale fosse, al di là del ruolo formale di socio d’opera, il concreto apporto della vittima ormai settantenne nella produzione del reddito dell’officina meccanica. 3. Il secondo motivo censura la Corte per avere negato il risarcimento del danno parentale ai nipoti ex filio non conviventi con la vittima, affermando che la lesione da perdita del rapporto parentale subita da soggetti estranei al ristretto nucleo familiare come nel caso di specie è risarcibile ove sussista una situazione di convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela anche allargate, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario . Sostengono i ricorrenti che, in conformità a giurisprudenza di legittimità Cass. Civ. n. 15019/2005 e Cass. Pen. n. 29735/2013 e di merito, il rapporto tra nonno e nipote deve essere riconosciuto come legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare , a prescindere dal rapporto di convivenza. 3.1. Il motivo è fondato, in conformità al principio secondo cui, in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione , proposta iure proprio dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno infatti, non essendo condivisibile limitare la società naturale , cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola cd. famiglia nucleare , il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto Cass. n. 21230/2016 , in tali termini dovendosi considerare superato il diverso orientamento richiamato dalla sentenza impugnata. Deve dunque ritenersi che anche il legame parentale fra nonno e nipote consenta di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva, ovviamente, la necessità di considerare l’effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno. 4. Il terzo motivo censura la Corte per non avere risarcito integralmente il danno subito dalla nipote convivente U.A. . 4.1. Il motivo è inammissibile, poiché, senza censurare adeguatamente la sentenza nella parte in cui ha evidenziato la genericità dell’analogo motivo di appello, in quanto non supportato da alcuna motivazione, al limite dell’inammissibilità e senza individuare alcun error iuris, si limita a sollecitare un diverso apprezzamento di merito sull’adeguatezza della misura del risarcimento spettante alla minore. 5. Il quarto motivo impugna la sentenza nella parte in cui non è stato integralmente risarcito il danno non patrimoniale subito da N.E. , cui è stato liquidato un importo di 180.000,00 Euro a fronte dei 220.000,00 Euro liquidati alla sorella. 5.1. Il motivo è inammissibile, poiché non è sindacabile l’apprezzamento di merito che ha condotto la Corte a ritenere che il figlio non convivente avesse subito un pregiudizio meno grave di quello della sorella convivente col padre, trattandosi di una valutazione basata su indici oggettivi l’allontanamento dalla casa paterna, il naturale affrancamento dai genitori e il diverso atteggiarsi dei rapporti con essi nella vita quotidiana che sì prestano a giustificare una liquidazione differenziata del danno. 6. Il quinto motivo censura la sentenza nella parte in cui non è stato integralmente risarcito il danno non patrimoniale iure hereditatis si assume che gli importi liquidati 1.000,00 Euro per la vedova e per ciascun figlio si appalesano assolutamente inadeguati , sia alla luce di precedenti giurisprudenziali che avevano liquidato importi molto superiori, sia alla luce del riconoscimento del danno da perdita della vita compiuto da Cass. n. 1361/2014. 6.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui fa riferimento al danno per la perdita della vita, dato che introduce un tema nuovo che non è stato trattato dalla sentenza impugnata e che non risulta dedotto nelle fasi di merito oltreché superato alla luce di Cass., S.U. n. 15350/2015 per il resto, la censura esprime una generica e non consentita istanza di rivalutazione del merito, funzionale alla liquidazione di un maggio re importo. 7. Accolto pertanto il secondo motivo e dichiarata l’inammissibilità dei restanti, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di merito, che provvederà anche sulle spese di lite. P.Q.M. La Corte, dichiarati inammissibili gli altri motivi, accoglie il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per spese di lite, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.