Una volta che l'INAIL abbia comunicato di volersi surrogare, non c'è sentenza (successiva) che tenga

Sussiste l'obbligo, per l'assicuratore della responsabilità civile, di accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente gestore dell'assicurazione sociale per le prestazioni erogate o da erogare, prima di procedere alla liquidazione del danno, di guisa che, anche di fronte alla condanna al pagamento in favore del danneggiato, l'assicuratore del responsabile non potrà sottrarsi agli adempimenti previsti dall'art. 142 d.lgs. n. 209/2005 e non potrà opporre di aver effettuato il pagamento al danneggiato in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva, dopo la comunicazione da parete del predetto ente di volersi avvalere del diritto di surroga per il credito da prestazioni erogate o erogande al danneggiato.

Così la Terza Sezione Civile della Cassazione nella sentenza n. 27869/17, depositata il 23 novembre. Il fatto. All'attenzione della Cassazione è stato portato il caso di incidente stradale che, per uno dei due conducenti, aveva assunto altresì i connotati dell'infortunio in itinere. Nel giudizio era intervenuto volontariamente l'INAIL, affermando di aver erogato oltre 54.000 euro a favore appunto del lavoratore ed agendo così in surroga nei confronti dell'altro conducente e della rispettiva assicurazione. Il giudizio di primo grado si era concluso con la suddivisione della responsabilità nella misura del 40% a carico del conducente-lavoratore, e del restante 60% a carico dell'altro, e con la conseguente condanna all'assicuratore di quest'ultimo a versare la somma di € 53.826 quale risarcimento non patrimoniale e € 8.231 a favore invece dell'INAIL. Nel successivo giudizio d'appello, la responsabilità veniva decisa paritaria ai sensi dell'art. 2054, comma 2 c.c., è stato mantenuto fermo l'importo di € 53.826 quale danno non patrimoniale, è stato accertato il diritto dell'INAIL di surrogarsi nei diritti surrogatori del danneggiato-lavoratore per l'ulteriore somma di € 32.213 ma, riteneva la Corte Territoriale che l'assicuratore del responsabile, avendo effettuato il pagamento come da sentenza di primo grado, non doveva dare alcunché all'INAIL e, d'altra parte, in difetto di richiesta di condanna di restituzione all'INAIL da parte del danneggiato di quanto percepito che a questo punto diventava una evidente duplicazione , la sentenza aveva un valore di mero accertamento relativamente al diritto di surroga dell'INAIL. L'INAIL ha proposto ricorso per violazione dell'art. 142 d.lgs. n. 209/2005, sostenendo che dal momento in cui esso ente comunica all'assicuratore del responsabile di aver ammesso l'assicurato-danneggiato all'indennizzo, con ciò preavvisandolo dell'intenzione di effettuare la surroga, l'assicuratore deve accantonare in via provvisoria la corrispondente somma in favore dell'ente gestore, incontrando l'unico limite temporale nella definitiva liquidazione del danno. Nel caso di specie, posto che la comunicazione di volersi surrogare era stata fatta prima della liquidazione, il pagamento effettuato in forza della sentenza non sarebbe stato opponibile all'INAIL, in quanto era già avvenuta la successione a titolo particolare del diritto di credito, dal danneggiato all'INAIL. Secondo la prospettazione dell'ente, inoltre, anche per quanto riguarda il responsabile, nei cui confronti l'azione è disciplinata non dall'art. 142 d.lgs. n. 209/2005 bensì dall'art. 1916 c.c., il danneggiato aveva perso parte del diritto ad agire, a seguito della lettere di diffida inviate al responsabile civile prima della condanna di primo grado. L'assicurazione è tenuta al pagamento all'INAIL se c'è stata la dichiarazione di volersi surrogare prima della liquidazione definitiva. La Terza Sezione, accogliendo il ricorso, ha ricordato anzitutto come le due diverse azioni surrogatorie, previste dall'art. 142 d.lgs. n. 209/2005 e prima dal corrispondente art. 28 l. n. 990/1969 e dall'art. 1916 c.c. siano tuttora ambedue operanti. In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, insiste sull'assicuratore della predetta responsabilità l'obbligo di ”accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente gestore dell'assicurazione sociale per le prestazioni erogate o da erogare, prima di procedere alla liquidazione del danno” . Da ciò consegue che anche a fronte di una sentenza di condanna al pagamento a favore del danneggiato, non è possibile, per l'assicuratore del responsabile, sottrarsi agli adempimenti previsti dall'art. 142 citato, né può opporre all'INAIL di aver pagato in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva. Nel campo delle assicurazioni sociali l'art. 1916 c.c. deve essere adattato. Un altro principio che viene espresso nella sentenza in commento, è quello per cui la surrogazione dell'assicuratore sociale nei diritti dell'assicurato contro il responsabile, ex art. 1916 c.c. nel campo delle assicurazione sociali deve essere necessariamente adattato, nel senso che per il verificarsi del subingresso dell'istituto assicuratore nella specie INAIL basta la semplice comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga . Ha ritenuto dunque la Terza Sezione che la corte d'Appello abbia errato nel non tenere conto che l'INAIL, intervenendo volontariamente nel giudizio di primo grado, aveva comunicato di aver elargito € 54.717, proponendo altresì azione surrogatoria sia nei confronti diretti del responsabile che della società assicuratrice. Ha errato nuovamente, oltretutto, per non aver considerato che l'INAIL aveva agito nei confronti del terzo responsabile ex art. 1916 c.c. e nei confronti della compagnia assicurativa ex art. 142 d.lgs. n. 209/2005.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 maggio – 23 novembre 2017, numero 27869 Presidente Vivaldi – Relatore Armano Fatti del processo F.M. ha citato in giudizio P.C. e la Lloyd Adriatico S.p.A. per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito dello scontro con l’autovettura di proprietà e condotta da P.C. . Si costituivano in giudizio P.C. e la società Allianz S.p.A, già Lloyd Adriatico S.p.A., deducendo che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi a colpa esclusiva di F.M. . Nel giudizio interveniva volontariamente, depositando comparsa in data 14 gennaio 2008, l’Inail che,sul presupposto di aver erogato in favore di F.M. ,vittima di un incidente in itinere, le prestazioni assicurative di legge per un ammontare complessivo capitalizzato di Euro 54.717,11, agiva in surroga nei confronti dei convenuti P.C. e della società Allianz S.p.A., già Lloyd Adriatico S.p.A al fine di ottenere il pagamento della somma Versata. Il Tribunale di Varese, affermata la responsabilità concorsuale in ragione del 40% a carico del F. e del 60% a carico del P. , ha condannato quest’ultimo, in solido con la Allianz s.p.a, a corrispondere a F.M. , in relazione alla misura della responsabilità accertata, la somma di Euro 53.826,00 quale risarcimento del danno non patrimoniale ed in favore dell’Inail la somma di Euro 8.231,64, quale risarcimento del danno patrimoniale. A seguito di impugnazione di F.M. e di impugnazione incidentale di P.C. , dell’Allianz e dell’Inail, la Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 19 agosto 2014,ha ritenuto la concorrente pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti ex articolo 2054 2 comma c.c. ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale del P. e dell’Allianz ha rigettato l’appello principale del F. ma, in considerazione dell’inammissibilità dell’appello incidentale del P. e dell’Allianz, ha mantenuto fermo l’importo del risarcimento liquidato dal tribunale in Euro 53.826,00 in parziale riforma della sentenza di primo grado ha accertato il diritto dell’Inail di surrogarsi nei diritti risarcitori del proprio assicurato F. per l’ulteriore importo di Euro 32.213,97 oltre interessi legali dal 14-1-2001 al saldo. Avverso tale decisione propone ricorso l’Inali illustrato da successiva memoria. Resiste con controricorso L’Allianz. Non presenta difese P.C. . Ragioni della decisione 1.La Corte d’appello ha ritenuto, secondo i motivi di impugnazione dell’Inail formulati con l’appello incidentale, l’erroneità della sentenza del Tribunale per violazione degli articoli 13 d.lgs numero 38/2000 e 142 d.lgs n 209/2005 ha rideterminato l’importo dovuto all’Inail, riconoscendo che l’ente assicuratore aveva diritto di surrogarsi nei diritti risarcitori del proprio assicurato F. fino alla concorrenza di Euro 40.445,41, oltre interessi dal 14 gennaio, e non della minore somma di Euro 8.231,64, liquidata dal giudice di primo grado. La Corte di appello ha ritenuto che l’Inail aveva adempiuto la propria obbligazione mediante il versamento in favore del F. della somma complessiva di Euro 87.228,70 e quindi aveva diritto di surroga nella misura del danno civilistico liquidato ha affermato che, avendo l’Allianz documentato di aver assolto la propria obbligazione risarcitoria nei confronti del danneggiato F. mediante il versamento di Euro 58.952,20,somma liquidata dal giudice di primo grado, non era possibile accogliere la domanda di condanna in solido degli appellati P. ed Allianz per gli importi ulteriori rispetto alla somma di Euro 8.231,65 che in difetto di domanda di condanna F.M. , non vi era modo di condannarlo a restituire all’Inail quanto costituiva di fatto duplicazione del risarcimento complessivamente dovuto in suo favore ha specificato che la sentenza, sia pure di parziale accoglimento dell’appello incidentale dell’Inail, non poteva che avere un valore meramente dichiarativo di accertamento riguardo al diritto di surroga dell’Inail. 2.Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’articolo 142 d.lgs n 209 del 2005 e dell’articolo 1916 c.c. in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c. Sostiene l’Istituto ricorrente che la giurisprudenza di legittimità,in relazione all’articolo 142 d.lgs n 209 del 2005,nel quale è stato trasfuso con modifiche il testo dell’articolo 28 l. 990/69, ha chiarito che dalla disciplina dell’azione di surrogazione riconosciuta all’ente gestore dell’assicurazione sociale del danneggiato nei confronti dell’assicurazione per la responsabilità civile, discende che dal momento in cui tale ente comunica all’assicuratore del terzo responsabile di aver ammesso l’assicurato danneggiato all’indennizzo e con ciò lo preavvisa dell’intenzione di effettuare la surroga, l’assicuratore è tenuto all’accantonamento in via provvisoria della corrispondente somme in favore dell’ente gestore e la manifestazione della volontà di surroga incontra l’unico limite temporale della liquidazione definitiva del danno. Ne consegue che, non distinguendo la legge tra la liquidazione giudiziale o extragiudiziale del danno, il danneggiato perde la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento per cui l’Istituto ha dichiarato di volersi surrogare,anche se l’Istituto manifesti la propria volontà di surroga quando il giudizio è già in corso. 3.Di conseguenza la Corte d’appello aveva errato nel non tenere conto che l’Inail aveva manifestato la sua volontà di surroga in epoca anteriore alla liquidazione definitiva del danno operata dal tribunale e che il pagamento effettuato dalla società assicuratrice al danneggiato non era opponibile all’ente gestore/essendosi nel frattempo perfezionata la successione a titolo particolare del diritto di credito maturato dalla vittima. 4.L’istituto ricorrente ha impugnato la sentenza anche nel capo in cui la Corte d’appello è pervenuta alla medesima decisione nei confronti di P.C. responsabile civile del sinistro. Infatti il danneggiato perde la legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 1916 c.c. per la parte di risarcimento per cui l’ente gestore dell’assicurazione sociale ha dichiarato di volersi surrogare, a seguito della comunicazione dell’ammissione del danneggiato stesso all’assistenza,accompagnato dalla manifestazione di volontà di esercitare il diritto di surroga che determina il subingresso dell’istituto delle assicurazioni sociali del credito del danneggiato. L’Inail aveva esercitato l’azione di surrogazione ex articolo 1916 già prima del processo, secondo quanto risultava dalle lettere di diffida inviate al responsabile civile in data 14 maggio 2006 ed era intervenuto nel giudizio di primo grado, prima che venisse pronunziata la sentenza di condanna in favore della vittima. 3. Il motivo è fondato. Si osserva che in caso di infortunio dovuto ad incidente stradale l’ente gestore dell’assicurazione sociale Inail che abbia corrisposto l’indennizzo all’infortunato può, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Costituzionale 6 giugno 1989, numero 319, agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno per ottenere il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato, nel quale giudizio il responsabile è privo di legittimazione passiva. Ma questa Corte ha più volte chiarito che la normativa di cui all’articolo 28 cit. oggi sostanzialmente trasfuso nell’articolo 142 d.lgs 209/2005 non ha abrogato il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 1916 c.c., che consente all’ente di assicurazione sociale di valersi dello strumento surrogatorio previsto da tale norma nei confronti del terzo responsabile, sicché all’ente medesimo è dato di proporre l’una o l’altra azione in surrogazione, le quali attengono a rapporti diversi e sono diversamente disciplinate dalle disposizioni suddette v., fra le altre, sent. numero 11112/1994 numero 7218 del 1991 numero 8544 del 1987 . 4. Infatti l’orientamento di questa Corte espresso con sentenze numero 2219 del 1998 5641 del 1981 e numero 1094 del 1991 , è esclusivamente nel senso che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, l’azione di surrogazione riconosciuta dall’articolo 28 della legge 24 dicembre 1969 numero 990 all’istituto di assicurazione sociale del danneggiato, ai fini del rimborso delle spese da esso sostenute per prestazioni erogate al danneggiato stesso, soggiace, in assenza di una disciplina processuale speciale, alle norme generali del codice di procedura civile, con la conseguenza che il danneggiato perde la legittimazione ad agire, per la parte di risarcimento per cui il suindicato istituto ha dichiarato di volersi surrogare, solo se quest’ultimo partecipi al giudizio risarcitorio, ovvero la successione particolare nel credito sia avvenuta prima di detto giudizio. 5.Alla luce dell’articolo 28 L. 990/69,ora articolo 142 d.lgs 209/2005 comma 2, sussiste l’obbligo, per l’assicuratore della responsabilità civile, di accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell’ente gestore dell’assicurazione sociale per le prestazioni erogate o da erogare , prima di procedere alla liquidazione del danno di guisa che, anche di fronte alla condanna al pagamento in favore del danneggiato, l’assicuratore del responsabile non potrà sottrarsi agli adempimenti previsti dalla citata norma e non potrà opporre di aver effettuato il pagamento al danneggiato in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva, dopo la comunicazione da parte del predetto ente di volersi avvalere del diritto di surroga per il credito da prestazione erogate o erogande al danneggiato stesso Cass. sent. numero 604 del 2003,sent 1.6.1991, numero 6170 Cass. 27.7.1987, n, 6496 cass. 25.1.1995, numero 843 . 6. Il principio fissato dall’articolo 1916 cod. civ. in tema di assicurazione privata contro i danni, in forza del quale la surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell’indennità, subisce nel campo delle assicurazioni sociali - ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità, oltre ad articolarsi in una molteplicità di prestazioni non sempre quantificabili immediatamente in danaro - i necessari adattamenti, nel senso che per il verificarsi del subingresso dell’istituto assicuratore nella specie INAIL basta la semplice comunicazione al terzo responsabile dell’ammissione del danneggiato all’assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga. L’esercizio della surrogazione da parte dell’assicuratore comporta la perdita della titolarità del credito del danneggiato nei confronti del responsabile e l’acquisto dello stesso da parte dell’assicuratore Cass sent. numero 15022 del 15/07/2005. 7.La Corte di appello doveva tenere conto che l’Inali, intervenendo nel giudizio di primo grado, aveva comunicato di aver elargito all’assicurato F.M. le prestazione assicurative di legge per un ammontare di Euro 54.717,11 ed aveva proposto azione surrogatoria sia nei confronti del terzo responsabile che nei confronti della società assicuratrice e farne derivare le conseguenze di cui alla consolidata giuriprudenza di legittimità sul punto. La Corte di appello,inoltre, ritenendo che il pagamento dell’Allianz al danneggiato impediva l’accoglimento della domanda di surroga dell’Inail anche per il terzo responsabile P. , ha posto sullo stesso piano le due posizioni, erroneamente omettendo di valutare che l’Inail aveva agito nei confronti del terzo responsabile ex articolo 1916 c.c. e nei confronti della compagnia assicuratrice ex articolo 142 d.lgs 209/2005. 8.In relazione alla posizione del danneggiato F.M. la ricorrente ha formulato una critica generica alla decisione della Corte di Appello,ma non ha proposto specifica impugnazione. Il ricorso va accolto nei confronti dell’Allianz s.p.a e di P.C. e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione. Trattandosi di cassazione con rinvio non ricorre l’ipotesi dell’applicazione dell’articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.