Il carico di un veicolo in sosta ferisce un uomo: risarcimento concesso

Le lesioni cagionate a persone dal carico trasportato da veicoli in sosta su strada pubblica comportano il diritto al risarcimento del danno.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27759/17, depositata il 22 novembre. Il caso. Il Tribunale di Nuoro rigettava la domanda di risarcimento del danno richiesta da un passante nei confronti della compagnia assicurativa, in seguito alle lesioni subite in strada pubblica derivanti dalla caduta di un cancello che era caricato sopra un trattore in sosta in mezzo alla strada, la quale caduta avveniva in seguito ad un improvviso spostamento del veicolo. La Corte d’Appello di Cagliari confermava il rigetto della domanda proposta in primo grado. Il passante ricorre per cassazione lamentando che nei giudizi di merito non era stato preso in considerazione un principio espresso dalle Sezioni Unite della medesima Corte in tema di circolazione di veicoli e applicazione della normativa sulla RCA. Il concetto di circolazione . I Giudici di legittimità riconoscono che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, circolazione è anche la sosta del veicolo e che le operazioni di carico e scarico del veicolo sono in funzione del suo avvio nel flusso della circolazione, così come qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti quale apertura, chiusura sportelli, ecc. , con la conseguenza che, quando avvengano sulla pubblica via, danno luogo all’applicabilità della normativa sull’assicurazione per la RCA . Ciò posto, la Corte sottolinea che per l’operatività della RCA è necessario che il veicolo mantenga le caratteristiche sue proprie, sia sotto il profilo funzionale che concettuale e nel caso di specie risulta palese che il trattore possa utilizzarsi come mezzo di trasporto di cose e che il trasporto di un cancello configuri un utilizzo non certo abnorme del trattore . La Corte dunque accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 4 ottobre – 20 novembre 2017, n. 27759 Presidente Amendola – Relatore Cirillo Fatti di causa 1. S.I. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Nuoro, Sa.Fr. e la UGF Assicurazioni oggi Unipolsai Assicurazioni s.p.a. , chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro a lui capitato mentre si trovava nei pressi del cancello della sua azienda. A sostegno della domanda espose che in quella occasione, mentre il trattore condotto dal Sa. si trovava fermo in mezzo alla strada col motore acceso, era stato colpito alla gamba da un grande cancello che, trasportato sopra il trattore, era improvvisamente scivolato a causa di un piccolo spostamento del mezzo. Si costituì in giudizio la società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda, mentre il Sa. rimase contumace. Il Tribunale, senza espletare la richiesta prova per testi, rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata da parte dell’attore soccombente e la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 15 gennaio 2016, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari ricorre S.I. con atto affidato a tre motivi. Resiste l’Unipolsai Assicurazioni s.p.a. con controricorso. Sa.Fr. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. e la società di assicurazione ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Ragioni di economia processuale consigliano di esaminare il ricorso partendo dal terzo motivo, col quale si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rilevando che la sentenza impugnata si sarebbe posta in contrasto con l’insegnamento di cui alla sentenza 29 aprile 2015, n. 8620, delle Sezioni Unite di questa Corte. 1.1. Il motivo è fondato. La sentenza delle Sezioni Unite appena richiamata, infatti, ha risolto il problema della definizione del concetto di circolazione e, in un caso non molto diverso da quello in esame, ha affermato che circolazione è anche la sosta del veicolo e che le operazioni di carico o scarico del veicolo sono in funzione del suo avvio nel flusso della circolazione, così come qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti quale apertura, chiusura sportelli ecc , con la conseguenza che, quando avvengano sulla pubblica via, danno luogo all’applicabilità della normativa sull’assicurazione per la R.C.A. . Hanno aggiunto le Sezioni Unite che per l’operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere . Questa sentenza, fra l’altro, è in armonia anche con i principi espressi dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 4 settembre 2014, n. 162 nella causa C-162/13 . Né può contestarsi che il trattore sia un mezzo di trasporto, dovendosi anzi riconoscere che l’operazione di carico e scarico di un pesante cancello costituisce un utilizzo non certo abnorme del trattore, date le sue specifiche qualità. La Corte d’appello, pur avendo depositato la propria decisione in data 15 gennaio 2016, cioè parecchi mesi dopo la pubblicazione della suindicata sentenza delle Sezioni Unite, non si è in alcun modo confrontata con essa, come risulta dalla lettura del provvedimento qui impugnato, nel quale la citata pronuncia non è stata richiamata né considerata. Si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla medesima Corte d’appello affinché provveda a valutare se la vicenda odierna possa o meno rientrare nei termini di cui alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, cioè a stabilire se sussista o meno il requisito della circolazione stradale idoneo a rendere operativa la garanzia assicurativa. 2. Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti. 3. In conclusione, è accolto il terzo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri. La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla medesima Corte d’appello, affinché riesamini la questione alla luce del precedente giurisprudenziale suindicato e liquidi anche le spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.