Danni da sinistro stradale e fallimento del danneggiante: limiti alla competenza del Tribunale fallimentare

Quando sia proposta domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti del proprietario del veicolo che abbia causato il danno stesso e del suo assicuratore per responsabilità civile, il fallimento del primo il proprietario , comporta l’improseguibilità di qualsiasi domanda di condanna sia nei suoi confronti, sia nei confronti del suo assicuratore, con conseguente devoluzione del giudizio al Tribunale fallimentare mediante istanza di ammissione al passivo.

Ciò, a meno che il danneggiato, dopo che il giudizio sia stato interrotto e riassunto nei confronti della Curatela, non rinunci ad ogni pretesa nei confronti del fallimento, ovvero dichiari formalmente che la richiesta di condanna del fallito, debba intendersi eseguibile solo se quest’ultimo dovesse ritornare in bonis . Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27756/17 depositata il 22 novembre. La vicenda. E’ questo il principio fatto proprio dalla Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di alcuni soggetti danneggiati, che avevano citato in giudizio il proprietario ed il conducente di un furgone e la relativa società di assicurazione perché fossero condannati in solido al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale tra il predetto furgone ed il motociclo condotto da uno degli attori. Nel corso del giudizio, il proprietario del furgone veniva dichiarato fallito, con conseguente interruzione del processo e riassunzione nei confronti della Curatela del fallimento. Ad esito dell’istruttoria di primo grado, il Tribunale attestava una corresponsabilità nel sinistro pur se in percentuali diverse sia del conducente del furgone che di quello del motociclo avverso detta sentenza, gli attori proponevano appello. Corte d’Appello declina la propria competenza in favore del Tribunale fallimentare. Impugnazione dichiarata tuttavia improcedibile, poiché la Corte territoriale, pur dando atto che gli appellanti avessero rinunciato a qualsiasi domanda nei confronti della Curatela del fallimento, riteneva in ogni caso sussistente un’ipotesi di litisconsorzio necessario – per cui non era possibile procedere all’accertamento nei soli confronti della società di assicurazione del fallito – di modo che l’intera causa dovesse essere devoluta alla competenza del Tribunale fallimentare. Verdetto capovolto nessuna domanda alla Curatela, la causa resta in Corte d’Appello. Argomentazione, quest’ultima, infine ribaltata dalla Corte Suprema, secondo la quale, poiché gli odierni ricorrenti avevano dichiarato di rinunciare alla domanda nei confronti della Curatela del fallimento, non vi era alcuna esigenza di trasferire la causa in sede fallimentare, posto che l’eventuale sentenza di condanna avrebbe esplicato i suoi effetti solo nei confronti della società di assicurazione non anche del fallimento , senza alcuna possibilità, dunque, di alterare la par condicio creditorum .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 4 ottobre – 22 novembre 2017, n. 27756 Presidente Amendola – Relatore Cirillo Fatti di causa 1. Me.Al. e A. e Mo.La. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Montepulciano, C.C. , R.D. e la Società cattolica di assicurazione chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale verificatosi tra il furgone di proprietà del C. , condotto nell’occasione dal R. , e il motociclo di proprietà di Me.Al. , da lui condotto. Si costituì in giudizio, tra gli altri, anche il C. , spiegando domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni da lui subiti, ragione per la quale il contraddittorio venne esteso alla Toro Assicurazioni s.p.a. in qualità di assicuratrice del motociclo. Nel corso del giudizio il C. venne dichiarato fallito, con conseguente interruzione del processo e riassunzione nei confronti della Curatela del fallimento. All’esito dell’istruttoria il Tribunale dichiarò la concorrente responsabilità del M. e del R. , nelle misure rispettive del 20 e dell’80 per cento, accolse la domanda principale, rigettò quella riconvenzionale e condannò i convenuti in solido al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata dagli originari attori e nel giudizio si è costituita la sola Società cattolica di assicurazione. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza dell’11 giugno 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello per essere la domanda improcedibile in conseguenza dell’avvenuta dichiarazione di fallimento del C. ed ha compensato integralmente le spese del giudizio di appello. Ai fini che qui interessano rileva che la Corte d’appello, pur dando atto che gli appellanti avevano dichiarato di rinunciare alla domanda nei confronti della sola Curatela del fallimento, ha ritenuto che, sussistendo una situazione di litisconsorzio necessario, non fosse possibile procedere all’accertamento nei confronti della sola società di assicurazione del fallito e che l’intera causa, pertanto, dovesse essere devoluta alla competenza del Tribunale fallimentare. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorrono Me.Al. e A. e Mo.La. con unico atto affidato ad un solo motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. e non sono state depositate memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si censura, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 95 della Legge fallimentare e dell’art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Sostengono i ricorrenti che, avendo rinunciato alla domanda nei confronti del Fallimento, il giudizio sarebbe dovuto proseguire regolarmente presso la Corte d’appello, pervenendo alla decisione di merito. 2. Il motivo è fondato. 2.1. La Corte di merito ha richiamato i principi enunciati da questa Corte in materia, citando le sentenze 26 giugno 2012, n. 10640, e 5 agosto 2011, n. 17035. Tali richiami sono corretti, ma tuttavia la decisione non si sottrae alle censure contenute nel ricorso. La sentenza n. 10640 del 2012 ha stabilito che, quando sia stata proposta una domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti del proprietario del veicolo che ha causato il danno e del suo assicuratore della responsabilità civile, il fallimento del primo comporta l’improseguibilità di qualsiasi domanda di condanna sia nei suoi confronti, sia nei confronti del suo assicuratore della responsabilità civile, con conseguente devoluzione al tribunale fallimentare, mediante istanza di ammissione al passivo, a meno che il danneggiato, dopo che il giudizio è stato interrotto e riassunto nei confronti della curatela, non rinunci ad ogni pretesa nei confronti del fallimento, ovvero dichiari formalmente che la richiesta condanna nei confronti del fallito deve intendersi eseguibile solo nell’ipotesi in cui questi dovesse ritornare in bonis. La lettura dell’intera motivazione della sentenza consente di verificare che in quel giudizio i danneggiati, pur essendo stato dichiarato il fallimento nel corso del giudizio di primo grado, avevano riassunto il giudizio chiedendo la condanna del curatore fallimentare in solido con l’assicuratore, in tal modo rendendo inevitabile la declaratoria di improcedibilità della domanda. La successiva sentenza 8 gennaio 2016, n. 128, nel ribadire e dare continuità a quel precedente, ha avuto modo di esplicitarne ulteriormente i principi ed ha affermato in motivazione che, ove la domanda sia limitata alla condanna diretta dell’assicuratore, la circostanza che al giudizio partecipi per effetto del litisconsorzio necessario l’assicurato sottoposto a procedura concorsuale in persona del curatore fallimentare o del commissario liquidatore , non rende operante la vis attrattiva della procedura, giacché la pronuncia giudiziale non potrà incidere sulla massa e influire sulla par condicio creditorum . Ragione per la quale in simile ipotesi non si pone alcuna esigenza di attrazione della causa nell’ambito della procedura concorsuale, con conseguente improcedibilità del giudizio risarcitorio, che, al contrario, potrà proseguire fino al suo naturale epilogo, nelle forme dell’ordinario procedimento contenzioso . La lettura coordinata di questi precedenti, ai quali va data continuità, induce ad affermare che nel caso in esame, poiché gli odierni ricorrenti avevano espressamente dichiarato di rinunciare alla domanda nei confronti della Curatela del fallimento, non vi era alcuna esigenza di trasferimento della causa in sede fallimentare, posto che l’eventuale sentenza di condanna avrebbe esplicato i suoi effetti solo nei confronti della società di assicurazione, senza possibilità di alterare il principio della par condicio creditorum, e che la previsione dell’art. 52 della legge fallimentare non opera in rapporto alle azioni di mero accertamento. 2.2. Si impone, poi, un’ulteriore considerazione. Questa Corte, con la sentenza 21 gennaio 2014, n. 1115, ha affermato che, sebbene l’accertamento del credito nei confronti del fallimento sia devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi degli artt. 52 e 93 della legge fallimentare, l’improponibilità della domanda in sede extrafallimentare e la rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado di tale vizio va coordinata con il sistema delle impugnazioni e la disciplina del giudicato, con la conseguenza che il vizio procedimentale, ove non dedotto come motivo di gravame, resta superato dall’intervenuto giudicato, senza che - in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione e in armonia con il principio della ragionevole durata del processo - possa ulteriormente dedursi nelle successive fasi del giudizio. Nel caso in esame, dichiarato il fallimento durante il giudizio di primo grado e riassunta la causa nei confronti della Curatela, quest’ultima non solo non ha proposto appello avverso la sentenza di condanna, ma è anche rimasta contumace nel giudizio di secondo grado, in tal modo determinandosi nei suoi confronti il giudicato implicito sulla proponibilità dell’azione. 3. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione personale, la quale deciderà il merito dell’appello erroneamente dichiarato inammissibile e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.