""Responsabilità due per uno"" per i proprietari dell’autotreno

In un incidente stradale, causato da un autotreno, rimaneva ferito un dipendete del Ministero dell’Interno. Nel giudizio per il risarcimento danni il Giudice dichiarava difetto di legittimazione passiva per il proprietario del semirimorchio dell’autotreno. Secondo la Cassazione, però, si tratta di un’entità circolante idealmente inscindibile .

Sul tema la Suprema Corte con ordinanza n. 27371/17, depositata il 17 novembre. Il caso. A seguito di un incedente stradale il Ministero dell’Interno aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti da un suo dipendente. Il Ministero conveniva in giudizio sia il conducente dell’autotreno, il quale aveva tamponato la vettura del dipendente, sia il proprietario della motrice in solido con la proprietaria del semirimorchio agganciato alla motrice dell’autotreno. Il Giudice di Pace dichiarava il difetto di legittimazione passiva della proprietaria del semirimorchio. Il Tribunale di Perugia, adito in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’appello ritenendo che non fosse stato integrato il rischio dinamico insito nella circolazione del rimorchio. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno. Complesso unitario. Il ricorrente lamenta in Cassazione che il Tribunale avesse violato l’art. 2054 c.c. non considerando che, in caso di incidente stradale, l’autoarticolato debba essere ritenuto un complesso unitario. Gli Ermellini hanno accolto il motivo di ricorso alla luce del principio di diritto secondo il quale l’unico traino, guidato da un solo soggetto e formato da una vettura motrice e una vettura rimorchio, deve essere considerato come un’entità circolante idealmente inscindibile . Per questo motivo anche il proprietario della vettura trainata, in solido con il proprietario e il conducente del veicolo trainante, si espone alla presunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 3, c.c. Circolazione di veicoli . Rischio dinamico e rischio statico. Infine la Corte ha osservato che la considerazione unitaria dell’autoarticolato è coerente anche con il fatto che l’assicurazione obbligatoria stipulata per la motrice copre anche la responsabilità per i danni provocati dal rimorchio ad essa agganciato durante il trasporto –cosiddetto rischio dinamico . Invece la S.C. ha ricordato che l’autonomia del rimorchio rileva soltanto nell’ipotesi del rischio statico” in caso di danni provocati dal veicolo fermo. In ragione di ciò la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 20 settembre – 17 novembre 2017, n. 27371 Presidente Amendola – Relatore Sestini Fatto e diritto Rilevato che il Ministero dell’Interno richiese il risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto un proprio dipendente danni commisurati agli emolumenti ad esso versati durante il periodo di assenza dal servizio causato dai postumi riportati , convenendo in giudizio il conducente dell’autotreno che aveva tamponato la vettura a bordo della quale si trovava il dipendente, il proprietario della motrice risultata sprovvista di copertura assicurativa e la Lady Truck s.r.l., proprietaria del semirimorchio agganciato alla motrice il Giudice di Pace pronunciò sentenza non definitiva con cui dichiarò il difetto di legittimazione passiva della Lady Truck, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio nei confronti degli altri convenuti il Tribunale di Perugia ha rigettato l’appello proposto avverso tale sentenza, ritenendo che non fosse risultato integrato il rischio dinamico insito nella circolazione del rimorchio, in quanto l’urto era avvenuto tra la parte anteriore della motrice e quella posteriore della vettura, secondo una dinamica concreta nell’ambito della quale il rimorchio trainato non spiegava alcuna efficacia eziologica ha proposto ricorso per cassazione il Ministero, mentre l’intimata non ha svolto attività difensiva. Considerato che con l’unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 cod. civ. e censura il Tribunale per non avere considerato che, in caso di incidente stradale, l’autoarticolato dev’essere considerato come un complesso unitario che la locuzione proprietario del veicolo è tale da ricomprendere sia il proprietario del veicolo trainante che quello del rimorchio e che il proprietario di quest’ultimo non aveva dimostrato che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la sua volontà contesta, infine, l’affermazione della indifferenza causale del rimorchio nella dinamica del sinistro il motivo è fondato alla luce del principio secondo cui una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non assume rilievo quale entità a sé stante, ma soltanto come parte di un’entità circolante idealmente inscindibile. Ne consegue che il proprietario della vettura trainata, consentendone la circolazione mediante il traino, si espone alla presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2054, terzo comma, cod. civ., ed è solidalmente responsabile con il proprietario e conducente del veicolo propulsore, senza possibilità di distinguere tra i diversi elementi che compongono il mezzo circolante Cass. n. 6431/2015, conforme a Cass. n. 2206/1980 tale principio è coerente con quello cfr. Cass. n. 13200/2012 secondo cui l’assicurazione obbligatoria stipulata per la motrice copre la responsabilità per i danni provocati dal rimorchio ad essa agganciato c.d. rischio dinamico , che trova giustificazione proprio nella considerazione unitaria del complesso autoarticolato mentre l’autonomia del rimorchio rileva, anche ai fini della necessità di una specifica copertura assicurativa, soltanto nella specifica ipotesi del rischio statico , per il caso che il rimorchio provochi danni quando è fermo o manovrato a mano la sentenza va pertanto cassata con rinvio al giudice di merito, che provvederà anche sulle spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale di Perugia, in persona di altro magistrato.