Nella circolazione dei veicoli, in quanto attività pericolosa, è configurabile il caso fortuito

La circolazione dei veicoli costituisce un caso particolare di attività pericolosa, avendo il legislatore costruito la disciplina dell’art. 2054 c.c. come sottospecie della regola generale posta dall’art. 2050 c.c

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 25421/17, depositata il 26 ottobre, secondo la quale è orientamento consolidato in giurisprudenza che per l’affermazione della responsabilità dell’esercente attività pericolosa è necessaria la sussistenza e l’accertamento del nesso eziologico tra l’attività e l’evento dannoso, pertanto nell’ipotesi in cui non siano state adottate tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare la responsabilità quale ad esempio l’aver omesso di controllare le condizioni del tracciato stradale da percorrere , un fattore sopravvenuto, idoneo da solo a causare il danno e che abbia i requisiti del caso fortuito, cioè l’eccezionalità e l’oggettiva imprevedibilità, recide il nesso eziologico tra l’attività pericolosa e l’evento. Il caso. L’Associazione Caravan Club Gorizia in persona del legale rappresentante G.C., nonché quest’ultimo in proprio, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Gorizia il signor S.P., chiedendo la condanna al pagamento di € 2.865,22 a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione del Tour ICE 2002” per autocaravan in Islanda, organizzato dagli attori, in quanto era stato necessario noleggiare un’autovettura con conseguente spesa dell’importo predetto in luogo del fuoristrada su cui viaggiava S.P. incaricato dell’assistenza meccanica durante il Tour , che era rimasto distrutto a seguito di un incidente ascrivibile a colpa dello stesso convenuto. Quest’ultimo, costituitasi, chiedeva non solo il rigetto della pretesa attorea, ma altresì, con domanda riconvenzionale, il risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € 20.579,27 consistenti nelle spese sostenute per la riparazione del proprio veicolo incidentato, per il pernottamento ed il rientro in Italia. Il Tribunale adito, con sentenza del 7 giugno 2012, accoglieva la domanda riconvenzionale condannando gli attori al pagamento di un importo leggermente inferiore a quello richiesto, mentre rigettava la richiesta di risarcimento del danno della domanda principale. Differentemente, la Corte d’Appello di Trieste adita dall’Associazione Caravan Club Gorizia e da G.C., con sentenza n. 942/2013 pur confermando la sentenza del giudice di prime cure in punto di reiezione della domanda risarcitoria avanzata dagli attori originari, rigettava altresì la domanda riconvenzionale di S.P., sulla scorta del ragionamento in virtù del quale il sinistro era avvenuto per lo scoppio accidentale di un pneumatico e di conseguenza veniva negata la sussistenza del nesso causale tra tale evento e l’omessa verifica del percorso di viaggio da parte dell’organizzatore. Avverso la sentenza de qua S.P. proponeva ricorso in Cassazione lamentando con tre motivi la violazione e falsa applicazione degli artt. 2050 e 2697 c.c. e degli artt. 2043, 2697 e 1223 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c In particolare il ricorrente sostiene che la corte distrettuale avrebbe errato nell’escludere l’applicazione dell’art. 2050 c.c. all’organizzazione del Tour ICE 2002”, in quanto trattasi di circolazione stradale svolta in terre disabitate, inospitali, in ambiente quasi polare, su strade sempre sterrate ed in condizioni di percorrenza estremamente difficili inoltre, in punto di nesso eziologico, lo squarcio del pneumatico condotto dal ricorrente era, secondo questi, da collegarsi al mancato controllo del tracciato, che non ha consentito di rilevarne i pericoli, essendo poi irrilevante che lo squarcio stesso sia stato causato da una pietra o da altro. La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento rigetta il ricorso per insussistenza del nesso causale ragione assorbente del rigetto del ricorso tra l’omesso controllo del tracciato stradale e l’evento dannoso, in quanto dovuto a fattore fortuito insorto improvvisamente e in modo imprevedibile. La circolazione dei veicoli costituisce attività pericolosa. L’art. 2054 c.c. disciplina quattro ipotesi di responsabilità sussunte sotto l’unica nozione di circolazione dei veicoli”. Nel dettaglio, il primo comma concerne un obbligo di prevenzione unilaterale la dottrina a tal proposito parla di unilateralità del rischio da circolazione” , in quanto il conducente, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per i danni arrecati a cose o persone deve fornire la prova di aver osservato un comportamento conforme alle regole del codice della strada il secondo comma postula il caso di scontro tra veicoli, presumendo che ognuno dei conducenti abbia ugualmente concorso a produrre il danno salvo prova liberatoria il terzo comma estende il rischio da circolazione, come prefigurato dai due commi precedenti, al proprietario e ai soggetti ad esso equiparati infine l’ultimo comma prevede la responsabilità di tutte le persone sopra indicate per i danni derivanti da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo. Da una più attenta lettura della disposizione, si evince che tutte le ipotesi di responsabilità sopra citate hanno in comune il profilo della pericolosità della circolazione ovvero del veicolo, nei termini di prevedibilità del danno che può derivare a persone e cose. Il legislatore, a ben vedere, considera l’ipotesi di danno derivante dalla circolazione dei veicoli alla stregua di un esercizio di attività pericolosa. La disciplina dell’art. 2054 c.c. costituisce, invero, un’applicazione della regola generale di cui all’art. 2050 c.c., nel senso che la circolazione dei veicoli è considerata un caso particolare di attività pericolosa ex multis Cass. SSUU n. 8620/2015 . Ne consegue, nel caso di specie, che l’organizzazione di un viaggio ovvero un tour di autocaravan, essendo volto alla circolazione su strade di più veicoli in coordinamento tra loro, è da ritenersi attività pericolosa. Ciò posto, la Corte triestina avrebbe errato nel negare la qualificazione dell’attività di cui sopra come pericolosa alla stregua dell’art. 2050 c.c Il caso fortuito recide il nesso causale tra evento e attività pericolosa. Presupposto indispensabile per l’affermazione della responsabilità dell’esercente attività pericolosa è l’accertamento del nesso causale tra l’attività stessa ed il danno subito, la cui prova è a carico del danneggiato. In altri termini è necessaria la sussistenza di una relazione diretta tra il danno ed il rischio specifico dell’attività pericolosa, la quale deve porsi quale antecedente necessario dell’evento, nel senso che quest’ultimo, sulla base di un calcolo di regolarità statistica, appaia come sua conseguenza normale. Deve inoltre accertarsi che l’antecedente medesimo non sia neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto che, dotato dei requisiti del caso fortuito, ossia eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità, sia idoneo da solo a determinare l’evento Cass. n. 15113/16 . La causa efficiente sopravvenuta, in altri termini, interrompe il nesso eziologico tra evento e attività pericolosa, producendo effetti liberatori anche laddove l’esercente l’attività non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità , nonché nelle ipotesi in cui l’evento sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo. Nel caso di specie il nesso causale il cui accertamento spetta al giudice di merito viene ritenuto reciso dal caso fortuito, ossia dallo scoppio accidentale di un pneumatico dovuto ad un impatto con una pietra presente sul tracciato stradale. I giudici ritengono, infatti, che tale circostanza costituisca un fattore insorto improvvisamente ed in modo imprevedibile, tale per cui si evidenzia la insussistenza del nesso di causa tra l’omesso controllo del percorso da parte dell’organizzatore del tour e l’evento dannoso. Per tale ragione la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 12 settembre – 26 ottobre 2017, n. 25421 Presidente Spirito – Relatore Vincenti Fatto e diritto Rilevato che 1. - L’Associazione Caravan Club Gorizia, in persona del legale rappresentante G.C. , e quest’ultimo in proprio convennero in giudizio S.P. per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 2.865,22, quale risarcimento dei danni subiti in occasione del omissis per autocaravan in , organizzato dagli attori, in occasione del quale era stato necessario noleggiare un’autovettura con conseguente esborso della predetta somma in luogo del fuoristrada su cui viaggiava il S. incaricato dell’assistenza meccanica durante il Tour , che era rimasto distrutto a seguito di un incidente ascrivibile a colpa dello stesso convenuto. 1.1. - Nel costituirsi in giudizio il S. chiese il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in complessivi Euro 20.579,27 , per l’esborso effettuato per la riparazione del proprio veicolo incidentato, oltre alle spese sostenute per il pernottamento ed il rientro in Italia. 1.2. - L’adito Tribunale di Gorizia, con sentenza del 7 giugno 2012, respinse la domanda di danni avanzata dall’Associazione Caravan Club Gorizia e dal G. e accolse, invece, la domanda riconvenzionale proposta dal S. , con condanna, quindi, gli attori al pagamento dell’importo di Euro 18.476,56, oltre accessori e spese processuali. 2. - Il gravame interposto dall’Associazione Caravan Club Gorizia e dal G. avverso tale decisione veniva parzialmente accolto dalla Corte d’Appello di Trieste con sentenza del 4 novembre 2013, la quale, pur confermando la sentenza di primo grado in punto di reiezione della domanda risarcitoria avanzata dagli originari attori, rigettava, tuttavia, la domanda riconvenzionale del S. , compensando integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. 2.1. - La Corte territoriale, dopo aver escluso che la fattispecie materiale ossia il semplice viaggio - e non già una manifestazione sportiva - da intendersi come circolazione di autoveicoli fosse riconducibile anche per condizioni di tempo e di luogo , là dove poi il tratto di strada in cui si era verificato il sinistro era senz’altro percorribile da autovetture 4x4 , come quella condotta dal S. ad attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., accertava che il sinistro era avvenuto per lo scoppio accidentale di un pneumatico dovuto presumibilmente ad una pietra , così da doversi negare la sussistenza del nesso causale tra tale evento accidentale e l’omessa verifica del percorso di viaggio da parte dell’organizzatore . 3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Trieste ricorre S.P. , affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria. Resistono, con congiunto controricorso, l’Associazione Caravan Club Gorizia e Claudio G. . Considerato che 1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2050, 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ La Corte triestina avrebbe errato nell’escludere di poter applicare l’art. 2050 cod. civ. all’organizzazione del omissis , adducendone il carattere di mera circolazione di autoveicoli per il trasporto di persone o di cose con conseguente banalizzazione della fattispecie , là dove, invece, esso assumeva i ben diversi caratteri di attività pericolosa, in quanto attività di circolazione stradale e svolta in terre disabitate, lontane ed inospitali quali quelle islandesi, in ambiente quasi polare, su strade . sempre sterrate”. 2. - Con il secondo mezzo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c. p. c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La Corte territoriale avrebbe solo apparentemente motivato - e comunque in modo insufficiente e contraddittorio - in ordine alla esclusione della natura oggettivamente pericolosa del omissis , svoltosi in terre lontane, inospitali e in condizioni di percorrenza estremamente difficili, come acclarato dall’istruzione probatoria, senza, peraltro, operare il successivo e doveroso vaglio . sull’approntamento, da parte del G. e dell’Associazione, di misure idonee ad evitare il danno” subito da esso S 3. - Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2043, 2697, 1223 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La Corte triestina avrebbe errato in diritto e, comunque, avrebbe reso una motivazione solo apparente e contraddittoria con obliterazione totale degli elementi istruttori e del senso logico nell’escludere la sussistenza del nesso causale tra il danno riportato dall’odierno ricorrente e la condotta omissiva dell’Associazione Caravan Club Gorizia e di Claudio G. , giacché, anche sulla base del principio del più probabile che non , lo squarcio del pneumatico del fuoristrada condotto da esso S. era da correlarsi eziologicamente al mancato controllo del tracciato, che non ha consentito di rilevarne i pericoli, essendo poi irrilevante che lo squarcio stesso sia stato causato da un banco di sabbia o da una pietra . 4. - Il ricorso, all’esito di uno scrutinio congiunto dei tre motivi che esso veicola, non può trovare accoglimento. 4.1. - I primi due motivi pongono la questione della qualificazione dell’attività di organizzazione di un tour effettuato a mezzo di autocaravan quale attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 cod. civ Va premesso che il perimetro del thema decidendum consolidatosi inequivocabilmente nel giudizio di merito, in base alle domande delle parti e alla portata delle decisioni di primo e secondo grado, è quello dell’applicazione della legge italiana e, segnatamente, delle norme del codice civile in materia di responsabilità extracontrattuale, non rivestendo, dunque, rilievo giuridico alcuno la collocazione spaziale del tour stesso in e una possibile diversa configurazione giuridica dei rapporti tra le parti in causa. Ciò posto, ha errato la Corte territoriale a negare che l’anzidetta attività dovesse qualificarsi come pericolosa ai sensi dell’art. 2050 cod. civ Giova, infatti, rammentare che le Sezioni Unite civili di questa Corte Cass., sez. un., 29 aprile 2015, n. 8620, riprendendo taluni argomenti già spesi da Cass., 24 gennaio 2000, n. 749 hanno affermato chiaramente che la circolazione dei veicoli costituisce un caso particolare di attività pericolosa, avendo il legislatore costruito la disciplina dell’art. 2054 cod. civ. come applicazione sottospecie” della regola generale posta dal precedente art. 2050 cod. civ Ne consegue che l’organizzazione di un tour di autocaravan, essendo volta alla realizzazione del concreto programma non rileva a quali fini e, quindi, pure se solo turistici proprio della circolazione su strade anche pubbliche di più veicoli peraltro, in correlazione e coordinamento tra loro, nonché di maggiore ingombro rispetto alle ordinarie autovetture, quali, per l’appunto, gli autocaravan , è da ritenersi attività pericolosa. 4.2. - Tuttavia, pur così corretta la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ. , l’infondatezza del terzo motivo è ragione assorbente del rigetto del ricorso. 4.2.1. - È orientamento consolidato di questa Corte che per l’affermazione di responsabilità dell’esercente attività pericolosa è indispensabile che si accerti il nesso di causalità tra l’attività ed il danno patito dal terzo a tal fine, deve ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell’evento, nel senso che quest’ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l’evento Cass., 22 luglio 2016, n. 15113 . Pertanto, anche nell’ipotesi in cui l’esercente dell’attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito, cioè l’eccezionalità e l’oggettiva imprevedibilità, e sia idonea, da sola, a causare l’evento, recide il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo Cass. civ., 10 marzo 2006, n. 5254 Cass., 13 marzo 2007, n. 5839 Cass., 5 gennaio 2010, n. 25 . L’accertamento concernente il nesso eziologico e, quindi, la sussistenza stessa del caso fortuito integra un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, che la Corte territoriale ha compiuto, giungendo alla conclusione che il danno al veicolo fuoristrada del S. era stato provocato dallo scoppio accidentale di un pneumatico, dovuto ad un impatto con una pietra presente sul tracciato stradale, evidenziante, in definitiva, l’insussistenza del nesso di causa tra l’omesso controllo del tracciato stradale da parte dell’organizzatore del tour automobilistico e l’evento dannoso, ascritto a fattore fortuito insorto improvvisamente e in modo imprevedibile. Trattasi di convincimento fondato sull’apprezzamento delle risultanze di causa segnatamente, sugli esiti della prova testimoniale ed espresso con motivazione tutt’altro che apparente e/o insanabilmente contraddittoria così da rispettarne il cd. minimo costituzionale cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053 , né tantomeno affetta dal vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo ovvero da un error in iudicando risultando, peraltro, in sintonia anche con il caso similare - fortuito individuato nello scoppio di un pneumatico dovuto ad un chiodo sulla sede stradale - di cui a Cass., 6 giugno 2006, n. 13268 . 5. - Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014. 6. - Non si ravvisano i presupposti per attivare, su sollecitazione dei controricorrenti, la facoltà di condanna delle parti soccombenti ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.