Anche il minore può chiedere il risarcimento dei danni all’assicurazione

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione stradale, la richiesta di risarcimento del danneggiato all’assicuratore del danneggiante, a mezzo di lettera raccomandata, quale condizione di proponibilità dell’azione risarcitoria contro l’assicuratore, ai sensi e nei termini dell’art. 22, l. n. 990/69, integra un atto giuridico in senso stretto e non un atto negoziale .

Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 24077/17, depositata il 13 ottobre. Il caso. Il Tribunale rigettava il ricorso per il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente minorenne nel corso del giudizio di primo grado e del padre della vittima in qualità di esercente la potestà sulla figlia, in conseguenza di un sinistro stradale. Verso tale pronuncia i soccombente padre e figlia ricorrevano in Cassazione, lamentando che il Giudice d’Appello avesse erroneamente ritenuto la domanda improcedibile per il fatto che la messa in mora per il risarcimento dei danni fosse stata avanzata dal difensore della ricorrente, in forza del mandato conferitogli dalla minore. La minore età. La ricorrente lamentava che la richiesta di risarcimento del danneggiato avanzata nei confronti dell’assicurazione del danneggiante, a mezzo di lettera raccomandata, quale condizione di proponibilità dell’azione, integrasse un atto giuridico in senso stretto, non un atto negoziale, per cui tale condizione si dovesse ritenere soddisfatta anche quando la richiesta venisse formulata da un legale in nome e per conto del minorenne. La Cassazione aderisce alle valutazione della ricorrente, richiamando il consolidato orientamento secondo il quale, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione stradale, la richiesta di risarcimento del danneggiato all’assicuratore del danneggiante, a mezzo di lettera raccomandata, quale condizione di proponibilità dell’azione risarcitoria contro l’assicuratore, ai sensi e nei termini dell’art. 22, l. n. 990/69 Termini per la proposta dell’azione di risarcimento , integra un atto giuridico in senso stretto e non un atto negoziale . Ne deriva che il minore è senza dubbio capace di compiere e ricevere atti giuridici in senso stretto e quindi atti che costituiscono il presupposto di determinati effetti giuridici ad essi ricollegati dalla legge, per il relativo compimento non essendo richiesta la capacità di agire. Al minore di età saranno, quindi, preclusi tutti quegli atti che comportino la perdita di un diritto o l’assunzione di un obbligo, nel caso di specie, non può rilevarsi alcun pregiudizio in capo al minore in conseguenza dell’azione proposta. Per questo motivi la Corte ritiene errata l’interpretazione del Giudice d’Appello e, accogliendo il ricorso, cassa la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 23 marzo – 13 ottobre 2017, n. 24077 Presidente Spirito – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 26/11/2014 il Tribunale di Gela ha dichiarato inammissibile il gravame in via principale interposto dal sig. G.C. - in qualità di esercente la potestà sulla figlia G.E. - nonché rigettato quello proposto da quest’ultima, nelle more divenuta maggiorenne ha altresì sostanzialmente rigettato - salvo che in punto spese - il gravame in via incidentale interposto dalla società Milano Assicurazioni s.p.a. in relazione alla pronunzia G. di P. Gela 3/2/2010, di improcedibilità della domanda dal G.C. - nella qualità- e dalla G.E. spiegata nei confronti della sig. G.A. , conducente dell’autovettura Fiat Panda tg a bordo della quale la predetta figlia E. viaggiava in qualità di trasportata, nonché della compagnia assicuratrice per la r.c.a. società Milano Assicurazioni s.p.a., oltre che nei confronti del sig. D.P.S. , conducente dell’autovettura Nissan tg. di proprietà della società MAX & amp Pa s.r.l., e della Compagnia Assicuratrice per la r.c.a. Fondiaria-Sai s.p.a., di risarcimento dei danni dalla G.E. subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il lungo la SS , direzione omissis . Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il G.C. e la G.E. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 22 L. n. 990 del 1969 ora 148 cod. ass. , 2054 c.c., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c Si dolgono che il giudice dell’appello sia incorso in errore nel ritenere la domanda improcedibile per il fatto che la messa in mora per il risarcimento dei danni è stata avanzata dal difensore del ricorrente, in forza del mandato conferitogli dalla minore G.E. . Lamentano che la richiesta su incarico della minore . era comunque valida , in quanto la richiesta di risarcimento del danneggiato alla assicuratore recte, assicurazione del danneggiante, a mezzo lettera raccomandata quale condizione di proponibilità dell’azione . ai sensi e nei termini di cui all’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, integra un atto giuridico in senso stretto, non un atto negoziale, né una proposta transattiva, sicché l’indicata condizione deve ritenersi soddisfatta anche quando la richiesta stessa venga formulata da un legale in nome e per conto del danneggiato, pure se privo di procura scritta, o se lo stesso sia minorenne cfr. Cass. Civ., Sez. I, 15.05.1980, n. 3260 recte, 3206 . Il motivo è fondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la richiesta di risarcimento del danneggiato all’assicuratore del danneggiante, a mezzo di lettera raccomandata, quale condizione di proponibilità dell’azione risarcitoria contro l’assicuratore medesimo, ai sensi e nei termini di cui all’art. 22 L. n. 990 del 1969, integra un atto giuridico in senso stretto, e non già un atto negoziale cfr., con riferimento a richiesta formulata da un legale in nome del danneggiato pure se non munito di procura scritta, Cass., 9/2/2000, n. 1444 Cass., 12/10/1998, n. 10090 Cass., 15/7/1987, n. 6245 Cass., 15/5/1980, n. 3206. Relativamente a richiesta di risarcimento all’assicuratore formulata da un legale in nome e per conto dei genitori di un danneggiato minorenne v. Cass., 10/6/2005, n. 12312 e Cass., 20/6/1997, n. 5531. Cfr., ancora, Cass., 16/8/1993, n. 8711 Cass., 4/2/1993, n. 1359 e, da ultimo Cass., 3/2/2017, n. 2965 . Orbene, il minore è senz’altro capace di compiere e ricevere atti giuridici in senso stretto non negoziali , e cioè gli atti dichiarazioni di scienza, comunicazioni, ecc che come posto in rilievo dalla dottrina costituiscono il presupposto di determinati effetti giuridici ad essi ricollegati principalmente dalla legge e non direttamente imputabili all’atto di disposizione quale atto di autonomia privata , per il relativo compimento diversamente che per l’atto negoziale non essendo richiesta la capacità di agire. In quanto gli effetti possono essere favorevoli o sfavorevoli, la validità degli atti giuridici in senso stretto posti in essere dall’incapace di agire e dal minore d’età in particolare incontra peraltro il limite del pregiudizio che dal relativo compimento o ricezione possa al medesimo derivargli, l’esigenza di ovviarvi giustifica la tutela garantita dallo stato legale di incapacità. A tale stregua, come segnalato in dottrina, debbono considerarsi preclusi al minore atti che importino la perdita di un diritto o l’assunzione di obblighi od oneri. Atteso che dalla richiesta ex art. 22 L. n. 990 del 1969 certamente non conseguono per l’autore effetti sfavorevoli, essendo essa per converso volta all’acquisto e alla salvaguardia - determinando l’interruzione della prescrizione - del diritto al risarcimento dei danni da r.c.a., del relativo compimento il minore deve ritenersi invero senz’altro capace. Analogamente deve dirsi del mandato, conferito come nella specie ad un legale o a un terzo incaricato cfr. Cass., 9/5/2012, n. 7097 , al relativo compimento, trattandosi di mandato di carattere sostanziale avente ad oggetto il compimento di atto giuridico stragiudiziale in nome e per conto del mandante cfr. Cass., 10/6/2005, n. 12312 Cass., 20/6/1997, n. 5531 , dal cui compimento non può derivare pregiudizio al mandante minore d’età, non rientrante tra quelli da compiersi necessariamente dal rappresentante legale del medesimo e a fortiori tra quelli da autorizzarsi dal giudice tutelare ex art. 322 c.c. . Orbene, nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha disatteso i suindicati principi. In particolare là dove ha affermato che la mancanza di capacità di agire impedisce al minore di compiere atti giuridici tali sono i contratti e, in genere, le dichiarazioni di volontà dirette a produrre effetti giuridici tali sono anche le comunicazioni le partecipazioni, le dichiarazioni di scienza, aventi valore di prova circa l’esistenza di fatti produttivi di effetti giuridici. Soltanto determinati atti giuridici, eccezionalmente, sono consentiti al minore . Così il sedicenne . può essere dal tribunale autorizzato, per gravi motivi, a contrarre matrimonio art. 84, comma 2, c.c. e può compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere dell’ingegno da lui create ed esercitare le azioni relative art. 108 sul diritto d’autore, modificato dalla legge n. 39/1975 . In altri casi ancora la legge attribuisce, eccezionalmente, effetti giuridici alla volontà del minore, benché incapace di agire. Sono casi nei quali viene in considerazione l’esigenza di proteggere la personalità del minore, la sua libertà di scelta circa la sua condizione personale così, ad es., occorre il consenso del minore, che abbia compiuto quattordici anni di età, perché sia efficace il suo riconoscimento come figlio naturale art. 250, comma 2, c.c., così come modificato ex art. 1, comma 2, della legge 219/2012 . In mancanza di una espressa norma di deroga vale la regola generale il minore non potrà validamente porre in essere atti giuridici e meno che mai rivolgersi ad un legale per ottenere un risarcimento dei danni, previa messa in mora della controparte , quantunque si tratti di atti relativi all’esercizio di diritti della personalità. Fuori dei casi sopra menzionati il minore acquista diritti ed assume doveri per mezzo di coloro che sono i suoi legali rappresentanti . Ancora, nella parte in cui ha ritenuto conseguentemente inidonea ad interrompere il termine di prescrizionale del diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale la raccomandata a.r. inviata all’impresa assicuratrice da un legale al quale il mandato . ad agire in nome e per conto del danneggiato sia stato conferito da un soggetto minore di età, posto che per il conferimento del potere rappresentativo è comunque necessario che il rappresentato sia, oltre che capace di intendere e volere, anche capace di agire . Della medesima, assorbito il 2 motivo, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Gela che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei medesimi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbito il 2. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Gela, in diversa composizione.