Vernice e pioggia sulla strada, addebitabile al Comune la caduta del centauro

Riconosciuto il diritto del motociclista ad un adeguato ristoro economico. Decisivo l’accertamento tecnico da cui è emerso che il materiale utilizzato per coprire la segnaletica poteva essere reso viscido dall’acqua.

La vernice utilizzata per coprire la vecchia segnaletica si rivela una trappola. Decisiva però anche la presenza della pioggia che ha reso viscido quel tratto di strada. Inevitabile la caduta per il centauro, che però ottiene dal Comune il risarcimento richiesto Cassazione, ordinanza n. 23007, sez. VI Civile, depositata oggi . Copertura. Scenario della vicenda è un piccolo paese lombardo. Lì, lungo una strada comunale, si verifica l’incidente che vede protagonista un motociclista. Ricostruito l’episodio, caratterizzato dalla scivolata del motoveicolo, emerge, grazie a un accertamento tecnico, che pioggia e vernice hanno reso la strada viscida. Più precisamente, è stato appurato che la vecchia segnaletica stradale era stata cancellata da vernice coprente , rivelatasi scivolosa se bagnata . Centrale è la constatazione che l’uomo alla guida della motocicletta ha perso il controllo del mezzo, in una giornata di pioggia, proprio nel punto in cui era collocata la segnaletica era coperta dalla vernice . Ciò significa, hanno sancito i giudici in Appello e confermano ora i giudici in Cassazione, che l’incidente è addebitabile esclusivamente alla responsabilità del Comune. Logico, quindi, ritenere legittima la domanda di risarcimento presentata dal centauro.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 25 maggio – 2 ottobre 2017, n. 23007 Presidente Amendola – Relatore D’Arrigo Ritenuto che la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata che il Pa., alla guida di una motocicletta, in una giornata di pioggia ha perso il controllo del mezzo in corrispondenza di un punto in cui la vecchia segnaletica stradale era stata cancellata da vernice opaca coprente che, in esito ad accertamento tecnico preventivo, si è accertata essere scivolosa se bagnata che il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di risarcimento proposta dal Pa. nei confronti del Comune di Magnago che la corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado, osservando fra l'altro che questa faceva riferimento a prove testimoniali in realtà mai assunte e che, viceversa, l'accertamento tecnico preventivo svoltosi fra le parti, i cui atti erano stati acquisiti nel giudizio, deponeva in senso inequivoco per la responsabilità del Comune Considerato che il Comune propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. sostenendo che la motivazione della sentenza sia talmente generica da risultare censurabile pur dopo la modifica disposta dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 che, in realtà la motivazione - come sopra riassunta - si pone ben oltre il limite minimo costituzionale Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 , sicché non sussiste il vizio dedotto che le censure in esame si risolvono, in realtà, nella prospettazione di una ricostruzione alternativa in punto di fatto relativa allo stato dei luoghi , inammissibile in sede di legittimità che il ricorso è quindi manifestamente infondato che le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., nella misura indicata nel dispositivo che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.