La responsabilità del motociclista non esclude il risarcimento del Comune per il guard rail difettoso

L’incidente stradale è stato causato dal motociclista, ma, secondo la Cassazione, il Comune, gestore della strada, è comunque responsabile del guard rail deformato che ha aggravato le lesioni subite durante la caduta.

Sul punto la Suprema Corte con ordinanza n. 22801, depositata il 29 settembre. Il caso . Il Tribunale, a seguito di un incidente stradale, condannava il Comune, gestore della strada, al risarcimento danni nei confronti del motociclista che aveva subito lesioni gravi causate dalla caduta. Infatti, il motociclista perdendo il controllo del veicolo veniva scagliato contro il guard rail deformato e in posizione anomala, che ha causato l’amputazione netta del braccio al motociclista. La Corte d’Appello aveva completamente ribaltato la decisione di primo grado rigettando integralmente la domanda risarcitoria. Secondo la Corte di merito non vi era responsabilità del Comune sia perché non vi è prova del nesso causale tra le alterazioni del manto stradale e la caduta del motociclista, sia perché è escluso che l’esistenza di un guard rail difettoso abbia avuto incidenza causale con la grave lesione del ragazzo. Il danneggiato ricorre in Cassazione contro tale sentenza. Comune responsabile per il guard rail tagliente . La Cassazione ritiene corretto il ragionamento fatto dalla Corte d’Appello nell’esclusione del nesso causale tra la condizione della strada e il verificarsi dell’incidente, ma non ritiene, invece, che anche le conseguenze anomale, causate dal guard rail difettoso, restino a carico del danneggiato. Infatti, secondo la Corte, in tema di responsabilità civile, un evento dannoso può essere ricondotto a più fattori causali, ciascuno dei quali apprezzabile in modo autonomo nel determinare in che misura abbia contribuito all’evento. Nel caso di specie, il fattore causale attribuito al guard rail danneggiato ha provocato conseguenze più gravi rispetto a quelle che si sarebbero verificare in sua assenza, e per questo motivo la Corte d’Appello non ha considerato se le conseguenze dannose siano imputabili al Comune che, in qualità di gestore della strada, non abbia eliminato la fonte di pericolo. In conclusione la S.C. ha sostenuto che il Comune può essere dichiarato responsabile per l’aggravamento delle conseguenze derivanti dall’incidente stradale anche se non viene valutato responsabile dell’incidente stesso. La Corte di legittimità accoglie il motivo di ricorso e rinvia ad altra composizione della Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 17 febbraio 28 settembre 2017, n. 22801 Presidente Di Amato Relatore Rubino I fatti di causa Nel 2001 B.M. e i suoi genitori, B.P. e N.M.F. , convenivano in giudizio il Comune di Pozzolengo BS per sentir accertare la responsabilità del Comune stesso, ex art. 2051 c.c., nel grave incidente stradale in cui era rimasto coinvolto il B.M. , che, percorrendo una strada comunale alla guida della sua motocicletta, in corrispondenza di un solco nell’asfalto non segnalato, nonché di terriccio fangoso non rimosso, perdeva il controllo della moto, ne veniva sbalzato e scagliato contro il guard rail posizionato sul lato opposto della carreggiata, che, essendo non ben fissato, aveva assunto una anomala posizione obliqua in cui rimaneva esposto, girato dalla parte destinata al transito dei veicoli, un punto tagliente, che, a seguito dell’impatto violento con il corpo del giovane motociclista sbalzato dalla moto, gli provocava l’amputazione netta di un braccio. Espletata un’ampia istruttoria, con acquisizione dei verbali dei pubblici ufficiali sopraggiunti, assunzione di prove testimoniali nonché di c.t.u. medica e cinematica, il Tribunale di Brescia riteneva il Comune convenuto esclusivo responsabile dell’incidente e lo condannava a risarcire i danni pari ad oltre un milione di Euro in favore del giovane e a circa 100.000 Euro ciascuno in favore dei genitori. La sentenza della Corte d’Appello di Brescia numero /2013 del 4 novembre 2013, qui impugnata, sovverte del tutto l’esito del primo grado di giudizio, rigettando integralmente le domande risarcitorie. Essa in primo luogo esclude la responsabilità del Comune nel verificarsi dell’incidente, escludendo che sia stata fornita una prova sul rapporto causale tra la presenza di eventuali alterazioni sul manto stradale e la caduta del motociclista esclude poi anche che l’esistenza di un tratto di guard rail difettoso abbia avuto una incidenza causale in ordine alla particolare gravità del danno subito dal ragazzo, in riferimento all’amputazione di netto dell’arto. B.M. , B.P. e N.M.F. propongono ricorso per cassazione articolato in sei motivi, cui resiste il Comune di Pozzolengo con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata. Il Pubblico Ministero non ha formulato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Le ragioni della decisione Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 224 e 253 c.p.c. e cioè delle regole concernenti l’ammissione e la valutazione della testimonianza. Sostengono che erroneamente la corte ha posto alla base della propria decisione la testimonianza resa da una teste non al giudice ma ai pubblici ufficiali giunti sul posto subito dopo l’incidente, contenente una mera impressione della teste relativa alla velocità della moto, che l’aveva superata poco prima del verificarsi dell’incidente. Il motivo è irrilevante, nella economia complessiva della decisione, atteso che il convincimento dei giudici, trasfuso in una articolata motivazione, si è fondato non soltanto sulla testimonianza ma, tra l’altro, anche su una consulenza cinematica che ha ricostruito, sulla base dei rilievi obiettivi a disposizione, la velocità della moto al momento dell’incidente fissandola in circa 90 km all’ora, velocità in quel punto consentita, ma nondimeno ritenuta elevata . Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2051 c.c. e lamentano che l’impossibilità di ricostruire la concreta dinamica dell’incidente si sia risolta in pregiudizio del danneggiato. Con il terzo motivo denunciano la violazione degli artt. 2043, 2051 e 2727 c.c., nonché 116 c.p.c Con il quarto motivo, denunciano l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, lamentando in particolare che non siano state tenute nel dovuto conto le fotografie eseguite sul luogo del sinistro dai carabinieri intervenuti in cui erano chiaramente visibili la terra, le zolle e i detriti presenti sulla carreggiata nel luogo percorso dalla moto del B. , circostanza confermata da alcune testimonianze non tenute in debita considerazione dalla corte d’appello. I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto essi criticano, sotto diversi profili, l’accertamento in fatto contenuto nella motivazione, e devono essere rigettati. La sentenza preliminarmente ritiene astrattamente riconducibile la responsabilità del gestore della strada, così come prospettata dagli attori, nell’alveo dell’art. 2051 c.c., in quanto ritiene che l’anomalia che viene indicata come causa dell’evento e cioè la sconnessione della sede stradale, è una situazione stradale su cui sicuramente l’ente titolare della custodia avrebbe la possibilità e l’onere di intervenire in virtù dell’obbligo sullo stesso gravante di mantenere in efficienza la sede viaria per impedire il verificarsi di eventi dannosi per gli utenti. Ciò detto, però, compie e motiva esaurientemente l’accertamento in fatto sulle cause dell’incidente - che non è evidentemente rinnovabile in questa sede - e, in mancanza della possibilità di ricostruire con certezza la dinamica del sinistro, al quale non assistettero testimoni, esclude la presenza di una prova che il B. possa aver perso il controllo del mezzo per la presenza di un solco sull’asfalto, che stima, sulla base dei rilievi tecnici, essere stato di modesta entità, e quanto al terriccio, pur presente sulla sede stradale, non lo pone in relazione causale con il verificarsi dell’incidente, che addebita in via esclusiva alla non prudente condotta di guida tenuta dal giovane B. . In definitiva, la corte d’appello esclude che le alterazioni del fondo stradale, per la loro modesta rilevanza, possano aver determinato o concorso a determinare l’evento dannoso. Accerta per contro che il ragazzo andava forte, troppo forte in relazione allo stato dei luoghi, ai limiti del consentito. Ritiene quindi che l’incidente si sia verificato esclusivamente per la condotta imprudente e forse anche imperita del ragazzo giusta o sbagliata che sia tale valutazione, essa costituisce un apprezzamento di merito, e come tale non è sindacabile in questa sede. Con il quinto motivo, i ricorrenti denunciano una violazione di legge, sempre in riferimento agli artt. 2043 e 2051 c.c., nonché del D.M. n. 223 del 18.2.1992, laddove la corte d’appello ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’aggravamento del danno riportato dal ragazzo per l’urto contro il guard rail, il cattivo posizionamento di esso. Sotto questo profilo, il ricorso appare meritevole di accoglimento. La corte d’appello, in primo luogo, non esclude, per contro implicitamente ammette che parte delle conseguenze dell’incidente, ed in particolare una delle più gravi, ovvero l’amputazione di netto del braccio destro riportata dalla vittima, sia stata causata dall’impatto contro la base tagliente del guard rail, in posizione anomala, ovvero girata verso l’interno della strada. Tuttavia ritiene che, avendo escluso il nesso causale tra la condizione della strada e il verificarsi dell’incidente con motivazione che complessivamente resiste alle critiche, come si è illustrato in riferimento ai motivi precedenti , diventa irrilevante sotto il profilo causale anche che il danneggiato abbia subito un aggravamento delle conseguenze ordinariamente verificabili a seguito di un sinistro stradale in condizioni analoghe per una causa esterna, ovvero a causa dell’impatto con il guard rail, che era in cattive condizioni di manutenzione e posizionato in maniera irregolare. La motivazione della corte d’appello si fonda su due diverse linee argomentative, entrambe errate in diritto. In primo luogo, essa ritiene che se il verificarsi dell’incidente rimane a carico del danneggiato avendo escluso il nesso causale con le condizioni del fondo stradale , rimane a carico del danneggiato ogni sua conseguenza, anche anomala. In secondo luogo, la corte d’appello esclude che le cattive condizioni di manutenzione del guard rail possano essere fonte di un obbligo risarcitorio in capo all’ente tenuto alla sua manutenzione qualora tale barriera laterale sia presente e posizionata in modo da essere in grado di svolgere la sua funzione, che è quella di contribuire ad impedire la fuoriuscita di veicoli, in tratti di strada contrassegnati da una certa pericolosità, non potendo invece ritenersi prevedibile che un corpo umano scivolasse a terra venendo a contatto con lo stesso e in particolare con il suo paletto di sostegno, non nato per proteggere ma semplicemente per sostenere un manufatto di per sé adibito a alla protezione di urti ben diversi. Queste affermazioni sono errate, sia sotto il profilo della corretta applicazione dei principi in tema di accertamento del nesso causale per il verificarsi di un incidente, o di un particolare aggravamento di esso, sia sotto il profilo degli obblighi di manutenzione stradale gravanti sulla P.A. Per quanto concerne il profilo degli obblighi di manutenzione gravanti sulla p.a., accertato che nel caso di specie il Comune aveva ritenuto di posizionare, sul tratto di strada ove si è verificato l’incidente, le barriere laterali, in adempimento degli obblighi posti a suo carico in particolare dal D.M. n. 223 del 1992, non è corretto affermare che tali barriere abbiano esclusivamente la funzione di evitare o contenere il rischio della fuoriuscita di strada delle vetture in tratti di strada di particolare pericolosità e quindi siano costruite al solo scopo di reggere l’impatto con gli autoveicoli. La funzione della predisposizione della barriera laterale è quella di diminuire la pericolosità del tratto stradale ove essa è collocata questa funzione si esplica delimitandone prima di tutto visivamente il bordo, offrendo una resistenza all’eventuale impatto dei veicoli ed offrendo anche una protezione ai corpi dei malcapitati utenti della strada che, siano essi pedoni, ciclisti, motociclisti o automobilisti, si trovino per i più svariati accadimenti ad essere proiettati verso un bordo strada al di là del quale c’è il vuoto o una scarpata, proteggendoli dalle più gravi conseguenze di una caduta. Quindi, in generale nella funzione protettiva delle barriere laterali è compresa anche quella di diminuire il rischio che un corpo umano possa venire sbalzato nel vuoto. A ciò si aggiunga che l’ente territoriale che predispone una barriera laterale, allo scopo di diminuire la pericolosità di quel tratto di strada, è poi tenuto alla sua manutenzione sia perché essa possa continuare ad assolvere efficacemente alla sua funzione, alla quale altrimenti verrebbe meno se a causa degli urti o dell’incuria fosse interrotto o scivolasse ad una altezza insufficiente a contenere efficacemente un eventuale impatto, sia perché essa non diventi, in sé, un elemento potenzialmente pericoloso per gli utenti della strada, ove sia interrotta o esposta dal lato tagliente. L’impatto o anche il contatto della barriera laterale con il corpo delle persone non è infatti circostanza assolutamente imprevedibile, ma anzi è una circostanza del tutto prevedibile ed i cui effetti la barriera ha proprio la funzione di contenere. L’amministrazione che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento non curi di verificare che la stessa, per il passaggio del tempo o per l’azione degli agenti naturali o anche per l’impatto con veicoli, non abbia assunto una conformazione o non presenti delle asperità tali da costituire un pericolo per gli utenti della strada, ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola non solo le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali volte al contenimento dei veicoli che rispettino determinati standard di sicurezza sul tema di recente Cass. numero del 2017 , ma i principi generali in tema di responsabilità civile. Per quanto concerne poi la valutazione della eventuale responsabilità del Comune non per la diretta causazione dell’incidente, ma per l’aggravamento delle conseguenze da esso derivanti, va detto che in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso nella complessità di tutte le sue conseguenze negative possa apparire riconducibile alla concomitanza d più fattori causali, sia che essi abbiano agito concorrentemente per produrre il fatto dannoso in sé, sia che uno di essi abbia inciso esclusivamente nell’aggravare le conseguenze che si sarebbero autonomamente prodotte nel caso di specie, per colpa dello stesso danneggiato , ogni fattore causale deve essere autonomamente apprezzato per determinare in che misura esso abbia contribuito al verificarsi dell’evento, sia che esso abbia operato come concausa sia che, come nella specie, esso possa aver dato luogo ad un autonomo segmento causale provocando conseguenze più gravi di quelle che si sarebbero verificate in mancanza di esso. Nel caso di specie, la corte d’appello non ha opportunamente verificato se e in che misura le conseguenze dannose riportate dal B. siano imputabili alla eventuale responsabilità del Comune derivante dal non aver eliminato la fonte di pericolo consistente nel guard rail difettoso. L’accoglimento del precedente motivo assorbe il motivo seguente, dedotto solo in via subordinata, con il quale si denunciava la violazione dell’art. 1227 c.c La sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento del quinto motivo di ricorso, e rinviata alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. Accoglie il quinto motivo di ricorso, cassa e rinvia alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.