Note le precarie condizioni della strada, imprudente passarci di notte: niente risarcimento

Respinta la richiesta di ristoro economico avanzata da una donna nei confronti del Comune. Nessun dubbio sul fatto che la caduta da lei subita sia stata provocata dall’azzardo consistito nel passeggiare di notte col proprio cane in quel tratto viario.

Strada comunale in pessime condizioni, ma la persona è imprudente se, conoscendo quella situazione, decide di fare lì una passeggiata notturna col proprio cane. Impossibile, di conseguenza, pretendere dall’ente locale – un Comune toscano – il risarcimento per la caduta subita Cassazione, ordinanza n. 22419/17, sez. VI Civile, depositata il 26 settembre 2017 . Diligenza. Protagonista della vicenda è una donna che decide di far passeggiare il cane , però di notte e al buio e passando su una strada che, come a lei noto, è in precarie condizioni. Quasi inevitabile la caduta, provocata, secondo la donna, da una buca, conseguente del cattivo stato di manutenzione di quel tratto viario. Sotto accusa, ovviamente, il Comune, destinatario di una richiesta di risarcimento. I giudici, prima in Tribunale e poi in Appello, osservano però che la donna abitava proprio nei pressi del luogo dell’incidente e percorreva quotidianamente quel tratto di strada e quindi ben ne conosceva il cattivo stato di manutenzione e le relative insidie . Di conseguenza, è stata una scelta imprudente , spiegano i giudici, quella di far passeggiare il cane, di notte, al buio, proprio in quel punto . Tale ragionamento comporta che nessuna colpa è addebitabile al Comune. E questa visione è condivisa anche dai magistrati della Cassazione, i quali sottolineano che l’ordinaria diligenza avrebbe dovuto sconsigliare alla donna di uscire di notte, in condizioni di scarsa visibilità, per far passeggiare il cane in un pezzo di strada le cui pessime condizioni erano a lei ben note.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 25 maggio – 26 settembre 2017, n. 22419 Presidente Amendola – Relatore D’Arrigo Ritenuto in fatto La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata. Con doppia conforme i giudici di merito hanno rigettato la domanda proposta dalla R. nei confronti del Comune di Scandicci per il risarcimento dei danni subiti per effetto di una caduta in una buca di una strada in cattivo stato di manutenzione. Il Tribunale e la Corte d’appello di Firenze osservano, infatti, che l’attrice, che abitava proprio nei pressi del luogo del sinistro e percorreva quotidianamente quel tratto di strada, ben ne conosceva il cattivo stato di manutenzione e le insidie che la stessa presentava, sicché era stata una scelta imprudente quella di far passeggiare il cane di notte al buio proprio in quel punto. La R. ricorre contro tale decisione con due motivi, illustrati da successiva memoria. Il Comune di Scandicci resiste con controricorso. Considerato in diritto Il ricorso - con il quale si censura, in sostanza, la violazione dell’art. 2051 cod. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo - è inammissibile. La decisione è conforme all’orientamento di questa corte secondo cui l’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013, Rv. 629108 nella specie, la Corte ha ritenuto non operante la presunzione di responsabilità a carico dell’ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell’esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle . Nella specie i giudici di merito hanno accertato che la R. conoscesse l’esistenza della buca e, in generale, lo stato di cattiva manutenzione della strada in cui si è verificato il sinistro. Pertanto, l’ordinaria diligenza avrebbe dovuto sconsigliare alla ricorrente di uscire di notte, in condizioni di scarsa visibilità, per far passeggiare il cane proprio in quel punto. Tale condotta è idonea a interrompere il nesso eziologico fra la condotta attribuibile al Comune di Scandicci e il danno patito dalla R. . In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma primo, cod. proc. civ., nella misura indicata nel dispositivo. Sussistono altresì i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.