Se la constatazione amichevole “salta fuori” solo davanti al giudice vale come mero indizio

Il modulo della constatazione amichevole deve essere portato a conoscenza dell’assicuratore prima di citarlo in giudizio, assumendo in caso contrario mero valore indiziario.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22415/17 depositata il 26 settembre. Il caso. La pronuncia in oggetto decide in merito all’impugnazione della decisione che accoglieva l’eccezione proposta da una compagnia assicurativa convenuta in giudizio dall’assicurata in seguito ad un sinistro stradale, riconoscendo la tardività con cui tale sinistro era stato denunciato. L’assicurata ha dunque proposto ricorso in Cassazione. Denuncia del sinistro. In particolare, la Corte d’Appello aveva ritenuto applicabile il termine di tre giorni che l’art. 1913 c.c. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro prescrive per assicurare la tempestività della denuncia del sinistro. Il Collegio, accogliendo la censura della ricorrente, sottolinea come la decisione della Corte territoriale sia in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la denuncia del sinistro stradale deve essere trasmessa all’assicuratore, anche in assenza di un termine prefissato, prima della citazione in giudizio e ciò non solo per informarlo delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro per consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno. Infatti, in caso di denuncia congiunta, tale comunicazione rileva anche ai fini della presunzione della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute - fino a prova contraria da parte dell’assicuratore -. Laddove invece il modulo della constatazione amichevole venga portato a conoscenza dell’assicuratore solo nel corso del giudizio intentato nei suoi confronti, le dichiarazioni contenute assumono valore meramente indiziario. Nel caso di specie, non poteva dunque trovare applicazione il termine perentorio individuato dalla Corte d’Appello. Il ricorso trova dunque accoglimento, la sentenza viene cassata e rinviata alla Corte in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 20 aprile – 26 settembre 2017, n. 22415 Presidente Amendola – Relatore D’Arrigo Ritenuto in fatto La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata. La sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado, anche nella parte in cui ha accolto l’eccezione proposta dalla compagnia assicurativa Unipol Sai s.p.a. relativa alla tardività con cui l’assicurata P.R. ha denunciato il sinistro. Contro tale decisione la P. ricorre per due motivi, concernenti solamente la domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia assicurativa. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Considerato in diritto La corte d’appello ha ritenuto applicabile, a proposito della tempestività della denuncia del sinistro da parte dell’assicurata, il termine di cui all’art. 1913 cod. civ Tale decisione si pone in contrasto con l’orientamento di questa Corte, secondo cui la denuncia di sinistro stradale cui sia applicabile ratione temporis l’art. 5 legge 26 febbraio 1977 n. 39 deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo artt. 1334 e 1913 cod. civ. delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 16/04/1997, Rv. 503719 . Pertanto, nel caso di specie non trovava applicazione il termine perentorio invece ravvisato dalla corte d’appello e la sentenza deve essere cassata, nei termini di cui in motivazione. P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.