Chiuso l’account dello sviluppatore, Google condannata

L’azienda tecnologica obbligata a restituire a un cittadino siciliano i quasi 23 euro versati per l’apertura dell’account. Il legale Andrea Caristi È stata una questione di principio. Questa importante vittoria ha premiato il coraggio di andare contro un colosso .

È una piccola grande vittoria. Piccola dal punto di vista economico, essendo in ballo poco meno di 23 euro. Grande in chiave simbolica, vedendo messa nero su bianco la possibilità per un privato cittadino – uno sviluppatore di software, in questo caso – di combattere contro un colosso come Google Giudice di pace di Messina, sentenza n. 30, depositata il 18 settembre 2017 . Chiusura. Facciamo un passo indietro per ricostruire la curiosa storia. Siamo a gennaio del 2014 quando un uomo, originario della provincia di Messina, esperto sviluppatore di software , apre un account per la vendita dei propri prodotti nel cosiddetto Google Play e conclude l’operazione versando la somma di 25 dollari. Il piccolo progetto commerciale dura però poco. Dopo qualche giorno, difatti, l’account viene reso non operativo in modo definitivo, perché, secondo Google, esso è associato – tramite vincoli familiari tra le persone registrate – a un account già precedentemente chiuso per presunte irregolarità. Così, in pochissimo tempo, l’idea dello sviluppatore nasce e muore. La vicenda, già di per sé strana, viene resa assurda anche dalla decisione presa dal grande gruppo informatico niente restituzione dei 25 dollari – 22,24 euro, al cambio – pagati all’apertura dell’account. A fronte di questa scelta, per lo sviluppatore siciliano diventa una questione di principio avere indietro quei soldi. Ecco spiegato l’approdo dinanzi al Giudice di pace di Messina, che, a sorpresa, riconosce il diritto rivendicato dal tecnico, cioè vedersi rimborsato il denaro versato per la messa online dell’account. Coraggio. A portare avanti la battaglia legale contro Google è stato l’avvocato Andrea Caristi, classe 1976, messinese anch’egli, e, soprattutto, desideroso di vedere riconosciuta la legittimità della pretesa avanzata dal proprio cliente. È stata una questione di principio, certo , ammette Caristi, e, aggiunge, sin dall’inizio abbiamo puntato alla restituzione della somma versata all’apertura dell’account . Ciò che si è rivelato fondamentale, però, osserva il legale, è stato il coraggio , soprattutto di fronte alle importanti difese messe in campo da un colosso come Google, e il coraggio è stato premiato . Dal punto di vista meramente economico è evidente che la vicenda abbia avuto un peso minimo, anche tenendo presente il mancato risarcimento pecuniario per lo sviluppatore ritrovatosi con l’account chiuso all’improvviso, ma dal punto di vista morale ci si trova di fronte a una decisione che può fare da apripista a battaglie contro altri gruppi mondiali del web. Su quest’ultimo fronte, difatti, può essere messo in discussione il diritto di una società privata di escludere da un proprio servizio un soggetto, cancellandolo praticamente dal mondo di internet, e, allargando l’orizzonte, si può considerare messa sul tavolo anche la delicata tematica dell’esistenza online, con relativi diritti e doveri. E proprio questo potrebbe essere l’elemento centrale di una ulteriore battaglia contro Google, magari per ottenere un ristoro economico per l’improvvisa cancellazione subita dal professionista. Per ora, però, ci si deve limitare a prendere atto della decisione del Giudice di pace di Messina e a tenere d’occhio Google, che potrebbe decidere di impugnare il pronunciamento.

Giudice di Pace di Messina, sentenza 25 agosto – 18 settembre 2017, n. 30 Giudice Costantino Svolgimento del giudizio Con domanda proposta ai sensi dell'art. 4, Reg. CE n. 861/2007 istitutivo del procedimento Europeo per le controversie di modesta entità , depositata in cancelleria il 18.09.2014, Gi. Ma. conveniva in giudizio Google Payment Limited chiedendo dichiararsi l'inadempienza contrattuale per sospensione ingiustificata del suo account google wallet da parte della Società convenuta, con la condanna della stessa al rimborso della somma di Dollari 25, versati per l'attivazione dell'account, nonché al risarcimento dei danni per lucro cessante per impossibilità di proseguire la vendita dei suoi prodotti su Google Play, che quantificava nella somma di Euro. 1.000.00, oltre al rimborso spese legali che quantificava in Euro. 300,00. Si costituiva in giudizio Google Payment Limited eccependo, preliminarmente, la carenza di giurisdizione del giudice adito a favore del Tribunale Inglese o Californiano, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto la quota di attivazione di cui il rimborso l'attore era dovuta solo per l'attivazione dell'Account Sviluppatore di Google Play ed i danni asseritamente subiti dall'attore erano conseguenza della chiusura dell'Account Sviluppatore di Google Play e non dell'Account di Google Wallet, la cui attivazione è gratuita. Ancora, in via preliminare, eccepiva la inapplicabilità del Reg CE n. 861/2007 al caso di specie ai sensi degli artt. 1 e 2 del Reg. stesso e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attrici, perché infondate in fano ed in diritto, in quanto l'inadempienza contrattuale, da cui era derivata la chiusura dell'account Wallet di cui lamenta l'attore, era stata commessa dall'attore stesso in violazione del Contratto di distribuzione per gli sviluppatori di Google Play e delle Norme del programma di Google Play per gli sviluppatori. per essersi connesso a un account in violazione, nonché averne tentato la riapertura nel tentativo di aggirare la più che giustificata sospensione, per cui nessun rimborso e risarcimento gli era dovuto, tenuto conto del suo comportamento. Fissata l'udienza, su richiesta delle pani, attesa la complessità e la corposa articolazione delle argomentazioni dedotte dalla Soc. convenuta e per dare modo all'attore di poter replicare, la causa, istruita con produzione documentale, all'udienza dell'08.11.2016, previa precisazione delle conclusioni e deposito di note autorizzate, veniva assegnata a sentenza. Motivi della decisione Preliminarmente, va rigettata, perché infondata, l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice adito, sollevata dalla Soc. convenuta, ritenuto che l'art. 3 del Regolamento CE n. 44/2001 Bruxelles I , nel caso come quello che ci occupa di prestazione di servizi, identifica quale giurisdizione competente quella del luogo, situato in uno stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati. Sempre preliminarmente, vanno rigettate, perché pure infondate, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Soc. convenuta, perché presuppone l'accertamento, nel merito, della pretesa carenza di responsabilità di essa Società, unica convenuta nel presente giudizio, il che evidenzia anche la infondatezza della eccezione di inapplicabilità del Reg CE n. 861/2007 ai caso di specie, non essendo parte in giudizio la Soc. Statunitense Google Inc Nel mento, esaminati atti e verbali di causa, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. Non vi è contestazione tra le parti, e, comunque, si evince dalla documentazione in atti, che l'odierno attore ha versato alla Soc. convenuta la somma di Dollari 25.00. pari ad Euro. 22.24, quale corrispettivo di un servizio attivazione di un account sviluppatore del quale però non aveva potuto usufruire per cui va dichiarato il diritto di esso attore ad ottenere la restituzione della superiore somma dalla Soc. convenuta Google Payment Limited, che va condannata al pagamento, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo. Nulla per risarcimento danni in assenza di specifica prova sia in merito all'an che al quantum debeatur. In base al principio della soccombenza le spese di giudizio vanno poste a carico della Soc. convenuta e liquidate in favore dell'attore, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, in Euro 300.00, di cui Euro. 43,00 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, più C.P.A ed I.V.A nelle misure di legge. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Messina, ex Romena, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Gi. Ma., così provvede Condanna la convenuta Soc. Google Payment Limited al pagamento in favore dell'attore Gi. Ma., della somma di Dollari 25.00, pari ad Euro. 22.24, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, per le causali in parte motiva, nonché al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'attore, come sopra quantificate e liquidate in complessivi Euro. 300,00, oltre rimborso spese generali al 15%, più C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge. Così deciso in Messina, addì 25-08-2017