Precipitazione eccezionale? Può configurare il caso fortuito quando costituisce causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento

Irrilevante il malfunzionamento dell'impianto fognario condominiale se lo stesso non aveva avuto efficacia causale per il verificarsi dell'evento per la precipitazione eccezionale.

Così ha deciso la Sesta Sezione della Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 2153 del 15 settembre 2017. Il caso. Sia il Tribunale che la successiva Corte d'Appello hanno rigettato la domanda proposta da un condomino nei confronti del condominio per il risarcimento dei danni che sosteneva di aver subito a seguito dell'allagamento della propria cantina con conseguente perdita sia di numerose bottiglie di vino pregiato che di derrate alimentari , allagamento asseritamente causato dal malfunzionamento dell'impianto fognario. La CTU svolta in primo grado aveva concluso per la mancanza di riconducibilità del fenomeno di allagamento al malfunzionamento, ipotizzato dal danneggiato, dell'impianto fognario la causa era stata infatti individuata in un rigurgito di acqua piovana dovuto ad una consistente ed eccezionale precipitazione. Stante la duplice soccombenza, il danneggiato è ricorso in Cassazione al fine di vedere riconosciute le proprie ragioni. A tal fine ha depositato un ricorso fondato su tre motivi di diritto, a cui ha resistito il condominio con controricorso. In particolare i motivi di ricorso si sono sostanziati sui seguenti aspetti 1 l'erronea interpretazione di quanto affermato dal CTU che avrebbe invece evidenziato carenze all'impianto fognario condominiale 2 l'erronea affermazione della Corte d'Appello circa l'inverosimiglianza dei danni lamentati alle bottiglie di vino, che sarebbero invece stati provati sia documentalmente che dalla consulenza di parte 3 l'erronea affermazione della Corte d'Appello riguardo l'inverosimiglianza dei danni lamentati alle derrate alimentari, a fronte oltretutto della certificazione rilasciata dal servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione della ASL di L'Aquila. La Sesta Sezione, a cui è stata assegnato il ricorso ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375 c.p.c., ha dichiarato l’inammissibilità dei motivi, con conseguente condanna alle spese nonché al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato. In particolare, la Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo in quanto del tutto carente di attività argomentativa della violazione delle regole del nesso causale . Dal momento che la Corte d'Appello aveva escluso il nesso causale motivando che le carenze riscontrate dal CTU dell'impianto fognario condominiale non avevano avuto efficacia causale data la consistente ed eccezionale precipitazione meteorica, per sovvertire tale affermazione il ricorrente avrebbe dovuto argomentare con il ricorso che la presenza delle valvole antirigurgito o l'adozione di altri accorgimenti relativamente all'impianto fognario condominiale avrebbe comunque evitato o limitato il danno . Insomma, il ricorrente avrebbe dovuto riportare le conclusioni del CTU da cui desumere, oltre ai vizi dell'impianto e gli interventi necessari per riportarlo al funzionamento ottimale, la sufficienza di questi interventi ad evitare o limitare i danni in caso di allagamenti eccezionali . Ciò non essendo stato fatto, la Cassazione ha dunque dichiarato inammissibile il motivo ricordando il principio di diritto applicabile, affermato tra le altre dalla sentenza della Cassazione n. 1887/15, secondo cui l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, quando risulti che costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento . Anche gli altri due motivi sono stati dichiarati inammissibili, sia per carenza di interesse e sia perché attinenti all'attività di valutazione delle prove, che è riservata al giudice di merito.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 3, ordinanza 8 giugno – 15 settembre 2017, n. 21531 Presidente Frasca – Relatore Barreca Fatto e diritto Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto da S.E. contro la sentenza del Tribunale di L’Aquila, che aveva, a sua volta, rigettato la domanda avanzata dallo S. nei confronti del Condominio di omissis , per il risarcimento dei danni che sosteneva di avere subito a seguito dell’allagamento, a causa del malfunzionamento dell’impianto fognario, della cantina di sua proprietà posta al piano seminterrato dell’edificio condominiale l’attore aveva dedotto che i danni erano consistiti nella perdita di numerose bottiglie di vino pregiato, che erano scoppiate, e di derrate alimentari, che si erano deteriorate la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado circa l’accertamento da parte del CTU in merito alla mancanza di riconducibilità del fenomeno di allagamento all’ipotizzato malfunzionamento dell’impianto fognario essendo stata la causa individuata in un rigurgito di acqua piovana, dovuto ad una consistente ed eccezionale precipitazione meteorica, costituente evento fortuito ha altresì evidenziato la singolare incredibilità dei danni asseriti ha concluso, come detto, per il rigetto del gravame con condanna dell’appellante alle spese del grado S.E. propone ricorso con tre motivi il Condominio si difende con controricorso ricorrendo uno dei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. il decreto è stato notificato come per legge parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che col primo motivo, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 40, 41, 42 e 45 cod. pen. sostiene che, a differenza di quanto affermato dal giudice, il CTU avrebbe evidenziato carenze di impiantistica, di manutenzione e di funzionamento dell’impianto fognario condominiale come da parti della relazione riportate in ricorso dato ciò, il ricorrente chiede a questa Corte di stabilire se un fenomeno di pioggia intensa possa costituire o no un evento di forza maggiore idoneo di per sé ad interrompere il nesso di causalità in considerazione del suo carattere di straordinarietà ed imprevedibilità e, sollecitando risposta negativa, aggiunge che il fenomeno dell’allagamento delle cantine condominiali si verificherebbe ad ogni pioggia per l’inadeguatezza dell’impianto col secondo motivo, deducendo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , il ricorrente censura l’affermazione della Corte di merito circa l’inverosimiglianza dei danni lamentati ed osserva che questi -quanto allo stato dei luoghi ed al danneggiamento delle bottiglie di vino sarebbero stati provati dalla consulenza tecnica di parte e dalle fotografie ivi contenute, delle quali il giudice non avrebbe tenuto conto col terzo motivo, deducendo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sotto diverso profilo , il ricorrente censura l’affermazione della Corte di merito circa l’inverosimiglianza dei danni lamentati, quanto alle derrate alimentari, ed osserva che il giudice non avrebbe tenuto conto della certificazione rilasciata dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL di XXXXXXXX allegata alla consulenza di parte e riprodotta in ricorso aggiunge che sul punto vi sarebbe, anzi, violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. i motivi sono inammissibili per le seguenti ragioni 1 il primo motivo è inammissibile perché la relativa illustrazione non è adeguata all’intestazione ed è del tutto carente di attività argomentativa della violazione delle regole del nesso causale che indica nell’intestazione infatti, con riferimento alla norma dell’art. 2043 cod. civ., invocata dal ricorrente ma analogamente sarebbe se si trattasse dell’art. 2051 cod. civ. , è sufficiente osservare che l’esclusione del nesso causale è stata motivata dalla Corte d’appello basandosi sul fatto che le riscontrate carenze dell’impianto fognario condominiale non avevano avuto efficacia causale in presenza della consistente ed eccezionale precipitazione meteorica, all’epoca del fatto come si legge in sentenza per superare questa affermazione, il ricorrente avrebbe dovuto argomentare col ricorso che la presenza delle valvole antirigurgito o l’adozione di altri accorgimenti relativamente all’impianto fognario condominiale avrebbe comunque evitato o limitato il danno questa argomentazione non è però chiaramente espressa nel ricorso né adeguatamente supportata da richiami alla CTU che sarebbero stati necessari allo scopo infatti, il ricorso, violando l’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non contiene alcuna specifica indicazione sul luogo di reperimento e sul contenuto complessivo della relazione peritale, della quale il ricorrente riporta solo alcune parti queste effettivamente evidenziano carenze dell’impianto condominiale, ma nulla dicono esplicitamente sulla causa dell’allagamento dato ciò, dette carenze non sono state, in sé e per sé, escluse dal giudice di merito, il quale ne ha in sostanza escluso soltanto l’idoneità causale, in ragione dell’eccezionalità della precipitazione atmosferica per superare la valutazione di merito circa l’eccezionalità della precipitazione meteorica e circa la sua idoneità a determinare comunque l’allagamento il ricorrente avrebbe dovuto riportare le conclusioni corrispondenti del CTU, dalle quali cioè si sarebbero dovuti desumere non solo i vizi dell’impianto fognario condominiale e gli interventi necessari per riportarlo alla piena funzionalità su cui si insiste anche in memoria , ma anche la sufficienza di questi interventi ad evitare o limitare i danni in caso di allagamenti eccezionali a sostegno dell’assunto di parte ricorrente non è infatti sufficiente la mera sua affermazione che il fenomeno dell’allagamento delle cantine si ripeterebbe ad ogni pioggia traendo le fila da quanto detto, sul primo motivo si deve concludere nel senso che, pur denunciando esso violazioni di legge, in realtà non contiene valida censura dell’apprezzamento di fatto del giudice di merito circa l’esclusione del nesso causale tra le condizioni dell’impianto fognario condominiale e l’evento dannoso dell’allagamento delle cantine considerate le su evidenziate carenze dell’illustrazione del motivo, restano inammissibili le censure in diritto le quali presupporrebbero che fossero smentiti -appunto, in fatto sia il carattere eccezionale dell’evento, sia la sua autonoma idoneità a determinare il rigurgito di acqua piovana che ha causato l’allagamento delle cantine infatti, il principio di diritto applicabile è quello per il quale l’eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, quando risulti che costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento Cass. n. 18877/15, tra le altre 2 i restanti due motivi sono inammissibili per carenza di interesse, dal momento che la ragione della decisione di cui al primo motivo è da sola idonea a sorreggere il rigetto della domanda risarcitoria della parte qui ricorrente cfr. Cass. n. 2108/12 3 in ogni caso, essi attengono interamente all’attività di valutazione delle prove che, riservata al giudice di merito, non è più censurabile per sola insufficienza della motivazione, derivata da erronea o lacunosa considerazione delle risultanze istruttorie come dedotta dal ricorrente cfr. Cass. S.U. n. 8053/14, in merito all’attuale portata dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori del Condominio, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.