Casa popolare, il vetro si stacca dalla finestra e colpisce l’inquilino: niente risarcimento

Esclusa definitivamente la responsabilità dell’istituto proprietario dell’immobile. Nessun ristoro economico per l’uomo rimasto ferito, che vive in affitto in quell’appartamento con la propria famiglia.

Improvviso distacco del vetro di una finestra dell’appartamento. Colpito l’inquilino a cui l’ex Iacp ha assegnato l’alloggio. Per lui, però, nessun risarcimento, poiché è esclusa l’ipotesi di una responsabilità dell’istituto Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 20921/17, depositata il 7 settembre . Colpa. La vicenda si svolge in Emilia Romagna. Scenario è una casa popolare, regolarmente abitata da una famiglia tra quelle quattro mura il capofamiglia viene colpito dal vetro di una finestra , staccatosi all’improvviso. Inevitabili i danni riportati dall’uomo, che addebita l’incidente a un difetto di costruzione della finestra e chiama in causa l’ex Iacp proprietario dell’immobile. La conseguente richiesta di risarcimento viene però respinta, sia in Tribunale che in appello. E questa decisione viene condivisa e confermata dalla Cassazione. Fondamentale per i Giudici è la constatazione che la finestra non è un’opera muraria, né un impianto in essa conglobato, e quindi non rientra nell’ambito dei doveri di custodia del proprietario locatore quando questi ha trasmesso al conduttore la disponibilità materiale dell’immobile locato . Esclusa, di conseguenza, la colpa dell’istituto per il crollo del vetro . L’incidente, quindi, va addebitato a una sfortunata coincidenza, e ciò porta ad escludere l’ipotesi di un risarcimento dell’ex Iacp a favore dell’inquilino.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 15 giugno – 7 settembre 2017, n. 20921 Presidente Amendola – Relatore Rubino Ragioni in fatto e in diritto della decisione R.M.G. propone ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza n. 582/2016, depositata in cancelleria il 6 aprile 2016 dalla Corte d’Appello di Bologna, nei confronti di A.C.E.R., Azienda casa Emilia Romagna di Parma e di U.G.F. Ass.ni s.p.a., già Unipol s.p.a. Resiste la ACER con controricorso. Il R.M. nel 2006 conveniva in giudizio la ACER chiedendo che questa, proprietaria e locatrice dell’immobile condotto in locazione dalla famiglia dell’attore, fosse condannata a risarcirgli i danni, conseguenti al distacco del vetro di una delle finestre, che gli rovinava addosso e lo colpiva procurandogli danni, evento che riteneva ascrivibile a difetto di costruzione della finestra stessa. Sia il tribunale che la corte d’Appello di Bologna rigettavano la domanda. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia che non sia stata disposta la richiesta consulenza tecnica d’ufficio e che non siano state ammesse le richieste prove testimoniali. Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per omesso o insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio, nonché per mancanza di motivazione in relazione all’applicabilità dell’art. 2043 c.c Nessuna delle due censure intacca la prima ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo la quale la finestra non è un’opera muraria, né un impianto in essa conglobato, e quindi non rientra nell’ambito dei doveri di custodia del proprietario locatore quando questi ha trasmesso al conduttore la disponibilità materiale dell’immobile locato. A ciò si aggiunga che la decisione in ordine all’ammissibilità e rilevanza o meno di una consulenza tecnica rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è in sé censurabile, e che le prove documentali di cui si lamenta l’omessa considerazione non sono neppure richiamate nei loro contenuti. È infondato anche il secondo motivo, laddove fa riferimento alla mancanza di motivazione sulla responsabilità ex art. 2043 c.c La sentenza impugnata si fa carico anche di una eventuale, diversa prospettazione dell’azione proposta in termini di azione generale di responsabilità civile e, individuando i diversi contenuti dell’onere probatorio a carico dell’attore in questo caso, rigetta la domanda perché l’attore non ha fornito alcuna prova della colpa del proprietario escludendo implicitamente che essa si potesse automaticamente ricavare dal crollo di un vetro di una finestra . Va infine aggiunto che, essendo la causa stata impostata esclusivamente sotto il profilo della responsabilità extacontrattuale del proprietario, per custodia ovvero ex art. 2043 c.c., eventuali profili di responsabilità contrattuale che solo ora il ricorrente - conduttore dell’appartamento ove si è verificato il distacco del vetro - tende a valorizzare non possono essere introdotti, per la prima volta, nel giudizio di legittimità né possono di conseguenza essere presi in considerazione. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.