Capitombolo causato da una fioriera: niente risarcimento

Respinta la richiesta avanzata da una donna. L’episodio si è verificato in un condominio, ma esso è addebitabile, secondo i Giudici, alla condotta tenuta dalla vittima. Ella è stata disattenta, e non può essere una giustificazione il fatto di avere in braccio un bambino.

Brutta disavventura per una donna, caduta a causa di una fioriera presente in un condominio. A rendere ancora più pericoloso l’episodio, poi, il fatto che ella avesse in braccio un bambino. Una volta ricostruito l’incidente, però, è emersa la sua disattenzione. Respinta perciò la richiesta di risarcimento dei danni riportati Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 20779/17, depositata oggi . Distrazione. Per i Giudici, prima in Tribunale e poi in appello, è evidente che la caduta è stata frutto della condotta tenuta dalla donna e caratterizzata da scarsa attenzione. Così viene spiegato l’impatto con la fioriera, non avvistata nonostante fosse ben visibile per le sue dimensioni e nota alla donna, abituale frequentatrice di quel condominio . Assurda quindi l’ipotesi del risarcimento . E questa visione è condivisa anche dai Magistrati della Cassazione, i quali ribadiscono che causa esclusiva dell’infortunio è stato il comportamento superficiale tenuto dalla donna, che, distratta dal bambino che aveva in braccio , non ha percepito la presenza della fioriera . Esclusa di conseguenza ogni responsabilità del condominio. Irrilevanti i richiami alla posizione della fioriera – collocata al centro del passaggio pedonale –, al buio e alla pioggia , che ha reso, a parere della donna, più pericoloso il contesto. Non decisivo, infine, il particolare relativo al fatto che nel momento dell’impatto con la fioriera ella aveva in braccio un bambino .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 2 febbraio – 5 settembre 2017, numero 20779 Presidente Amendola – Relatore Armano Fatti del processo La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 30-7-2015, ha confermato il rigetto della domanda proposta da Pa. Ma. Es. nei confronti del condominio Casa Mia e della Fondiaria Sai Assicurazioni, volta ad ottenere ex articolo 2051 c.c. il risarcimento dei danni riportati a causa di una caduta su una fioriera con un bambino in braccio. Gli intimati non si difendono. La causa è stata trattata nella camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta di inammissibilità formulata dal relatore. Ragioni della decisione 1. La sentenza di secondo grado ha affermato, riportandosi per relazione anche alla motivazione della sentenza di primo grado che ha condiviso, che la causa esclusiva dell'infortunio è riconducibile alla condotta della Pa., la quale non ha percepito la presenza della fioriera , ben visibile per le sue dimensioni e nota alla donna abituale frequentatrice di quel condominio, distratta dal bambino che aveva in braccio. 2. Con il primo motivo si denunzia violazione dell'articolo 2051 c.c. in ordine alla ritenuta idoneità della condotta della Pa. ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento Con il secondo motivo si denunzia violazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. 3. I due motivi si esaminano congiuntamente per la connessione logico-giuridica che li lega e sono inammissibili La ricorrente solo formalmente denunzia vizio di violazione di legge, ma in realtà richiede una nuova valutazione dell'accertamento in fatto operato della Corte di appello. Viene censurata la decisione assunta perché non è stata considerata la posizione delle fioriera al centro del passaggio pedonale, confermata dai testimoni, le circostanze temporali ed il fatto che la Pa. aveva in braccio un bambino. La Corte di appello ha omesso di considerare le prove offerte dalla ricorrente ,il buio e la pioggia, lo stato dei luoghi come risultante dalle fotografie prodotte. 4. Si ricorda che il vizio di motivazione oggi denunciabile in sede di legittimità, in virtù dell'applicazione al procedimento del nuovo articolo 360 numero 5 c.p.c in considerazione della data di 'pubblicazione della sentenza, ha limiti ben precisi che la ricorrente non ha rispettato. A fronte di motivazione adeguata ,non ha indicato il fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, che la Corte dell'impugnazione avrebbe omesso di valutare, richiedendo nella sostanza una inammissibile rivalutazione di merito. Conclusivamente il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Nulla spese stante l'assenza degli intimati. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma I-bis dello stesso articolo 13.