Incidente con cane randagio: non sempre il Comune risarcisce l’automobilista

Nessun risarcimento da parte del Comune all’automobilista che sostiene che la sua macchina è stata danneggiata da un cane randagio, se quest’ultimo non fornisce la prova della condotta omissiva e del nesso causale.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18954, del 31 luglio 2017, nell’accogliere il ricorso di un ente locale, ha affermato che, a fronte della richiesta di risarcimento danni avanzata da un automobilista il quale ha sostenuto che la propria autovettura è stata danneggiata da un cane randagio, il Comune non può essere condannato se non è dimostrata la condotta omissiva e il nesso causale con il danno. Il caso. Un automobilista ha agito in giudizio nei confronti del Comune e della ASL per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in occasione di un incidente avvenuto nel settembre 2009, a suo dire causato da un cane randagio che aveva improvvisamente attraversato la strada. Il Comune ha chiamato in causa la propria assicuratrice della responsabilità civile. La domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace. Il Tribunale, in riforma della decisione di primo grado, riconosciuta la esclusiva responsabilità del Comune, lo ha condannato a risarcire all'attore il danno. Avverso la sentenza sfavorevole, il Comune è ricorso in Cassazione con una serie articolata di motivazioni. Danni causati dagli animali randagi I Giudici di legittimità evidenziano che occorre preliminarmente chiarire che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c., che non sono applicabili, così come pacificamente si ritiene per l'analoga fattispecie dei danni causati dagli animali selvatici, in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte degli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno del randagismo. Ai fini dell'affermazione della responsabilità di tali enti occorre di conseguenza la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi. Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza della puntuale allegazione e della prova, il cui onere certamente spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e nella specie omessa, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria. Per la Cassazione ciò equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente, per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio, individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile, un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura cosi puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 23 maggio – 31 luglio 2017, n. 18954 Presidente Spirito – Relatore Tatangelo Fatti di causa R.D. ha agito in giudizio nei confronti del Comune di e della ASL di per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in occasione di un incidente avvenuto in data 13 settembre 2009, a suo dire causato da un cane randagio che aveva improvvisamente attraversato la strada. Il comune ha chiamato in causa la propria assicuratrice della responsabilità civile, Assicurazioni Generali S.p.A La domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace di . Il Tribunale di Lecce in riforma della decisione di primo grado, riconosciuta la esclusiva responsabilità del comune, lo ha condannato a risarcire all’attore il danno, liquidato in Euro 1.156,07, mentre ha rigettato oltre alla domanda dell’attore nei confronti della ASL la domanda di manleva avanzata dal comune stesso nei confronti della sua assicuratrice. Ricorre il comune di , sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso la ASL di . Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia Violazione dell’art. 2 Codice della Strada. Omessa valutazione su punti decisivi della controversia. Difetto di legittimazione passiva del Comune di . Il motivo è inammissibile. Esso non coglie la ratio decidendi della pronunzia impugnata, che è fondata sulla responsabilità per colpa omissiva dell’ente preposto al controllo del fenomeno del randagismo sul territorio ai sensi dell’art. 2043 c.c. e non su quella oggettiva derivante dalla proprietà della strada ai sensi dell’art. 2051 c.c. . Nella sentenza impugnata è inoltre espressamente affermato che la strada provinciale dove era avvenuto l’incidente rientrava senza dubbio nella competenza del comune di , sia in base alla visura depositata da parte appellante che non consente di nutrire alcun dubbio al riguardo , sia per la mancata contestazione del fatto in primo grado da parte del comune. Ed il comune ricorrente non richiama specificamente e tanto meno trascrive il contenuto dei propri atti processuali, nella parte in cui vi sarebbe la suddetta contestazione, esclusa dal giudice di appello. 2. Con il secondo motivo si denunzia Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 6, 8 e 9 della L.R. Puglia n. 12/95. Omessa e/o insufficiente valutazione di punti decisivi della controversia. Motivazione illogica e contraddittoria. Violazione di principi di diritto regolatori la materia . Con il terzo motivo si denunzia Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 della L.R. Puglia n. 12/95. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2043 e 2051 c.c Omessa e/o insufficiente valutazione di punti decisivi della controversia. Motivazione illogica e contraddittoria. Violazione di principi di diritto regolatori la materia . Il secondo ed il terzo motivo del ricorso sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati, per quanto di ragione. Occorre preliminarmente chiarire che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all’art. 2052 c.c., che non sono applicabili - così come pacificamente si ritiene per l’analoga fattispecie dei danni causati dagli animali selvatici ex plurimis Cass. 25 novembre 2005 n. 24895 24 aprile 2014 n. 9276 10 novembre 2015 n. 22886 - in considerazione della natura stessa di detti animali e dell’impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte degli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno del randagismo del che non pare dubitare in realtà neanche il giudice del merito . Ai fini dell’affermazione della responsabilità di tali enti occorre di conseguenza la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi. Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell’ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza della puntuale allegazione e della prova, il cui onere certamente spetta all’attore danneggiato in base alle regole generali, della condotta obbligatoria esigibile dall’ente e nella specie omessa, e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria. Ciò equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all’art. 2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio - individuare semplicemente l’ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell’attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall’attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l’omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell’ente preposto ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell’ente preposto, e ciò nonostante quest’ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura . Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all’art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c Nella specie, l’accertamento della specifica condotta colposa omissiva del comune e del rapporto di causalità tra la suddetta condotta colposa omissiva e l’evento dannoso non risulta affatto operato dal giudice del merito, il quale si è limitato ad affermare che il comune aveva l’obbligo di vigilare sul territorio e a prendere atto della circostanza che i testimoni avevano riferito di avere notato il cane nella zona nei giorni precedenti, ma senza accertare che vi fossero state specifiche segnalazioni al comune in relazione alla presenza dell’animale nel territorio comunale, di modo che quest’ultimo potesse richiedere l’intervento del servizio di cattura da parte della ASL. Dunque, l’art. 2043 c.c. deve ritenersi falsamente applicato, essendo stata affermata la responsabilità del comune senza l’accertamento di una sua specifica condotta colposa omissiva in rapporto di causalità con l’evento dannoso. La sentenza impugnata va pertanto cassata, di modo che in sede di rinvio possa procedersi a tale accertamento, in applicazione del seguente principio di diritto la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all’art. 2052 c.c. non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell’ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all’attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente, e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell’ente preposto, e ciò nonostante quest’ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura . 3. Con il quarto motivo si denunzia Violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c. c Omessa e/o insufficiente valutazione di punti decisivi della controversia. Motivazione illogica e contraddittoria. Violazione di principi di diritto regolatori la materia . Il motivo è inammissibile. Con esso vengono nella sostanza contestati accertamenti di fatto incensurabilmente operati dal giudice di merito sulla base dell’esame dei fatti storici rilevanti e della prudente valutazione del materiale istruttorio, il che non è consentito in sede di legittimità, e vengono denunziati vizi di motivazione non più previsti come ammissibili profili di ricorso per cassazione ai sensi dell’attuale formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile nella specie in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata. 4. Con il quinto motivo si denunzia Violazione e falsa applicazione degli artt. 319 e 320 c.p.c Violazione dei principi regolatori la materia . Il motivo è infondato. La questione dell’esclusione dell’operatività della polizza assicurativa per i danni derivanti da circolazione in strade pubbliche costituisce mera difesa e non eccezione in senso stretto, diversamente da quanto sostenuto dal comune ricorrente, come del resto correttamente osservato dal tribunale. 5. Con il sesto motivo si denunzia Violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 e 1371 c.c Violazione dell’art. 13 delle condizioni di polizza. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 16 lett. a delle condizioni generali di polizza e 4, lett. D delle condizioni particolari. Falsa applicazione dell’art. 16 delle condizioni di polizza. Motivazione illogica e contraddittoria . Il motivo è fondato. Per quanto fin qui osservato, è evidente che la fattispecie di responsabilità in base alla quale è chiamato a rispondere il comune non è quella dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli di cui all’art. 2054 c.c. , ma quella generale di cui all’art. 2043 c.c., che deriva da una condotta omissiva colposa in relazione agli obblighi discendenti dalle norme in materia di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, e dunque si tratta di danno che non rientra tra quelli esclusi dalla copertura in base all’art. 16 della polizza assicurativa. Anche per tale aspetto, dunque, la sentenza impugnata va cassata, non potendosi escludere la copertura assicurativa per l’eventuale responsabilità civile del comune, sulla base delle clausole della polizza invocata, e dovendosi quindi in sede di rinvio procedere all’accertamento in concreto, in caso di affermata responsabilità del comune, dell’operatività della garanzia. 6. Sono accolti il secondo, il terzo ed il sesto motivo del ricorso, rigettati gli altri. La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte - accoglie il secondo, il terzo ed il sesto motivo di ricorso, rigettando gli altri, e cassa in relazione, con rinvio al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.