Il diritto di rivalsa sull’assicurato… o sul responsabile del sinistro?

Qualora l’assicurato risulti responsabile di un sinistro, la compagnia assicuratrice ha il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Lo ha chiarito la Suprema Corte con ordinanza n. 17963/17 depositata il 20 luglio. Il caso. In accoglimento del ricorso proposto dal convenuto, la Corte d’Appello rigettava la domanda di rivalsa proposta dall’assicurazione nei suoi confronti, in relazione ad un sinistro stradale. Avverso tale decisione, la Compagnia assicuratrice ricorre per cassazione lamentando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 l. n. 990/1969 nuovo codice delle assicurazioni in ragione del fatto che la Corte territoriale non ha ritenuto l’interessato quale assicurato di cui all’articolo appena citato. Assicurato. Gli Ermellini rilevano il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui per assicurato” deve intendersi il soggetto che gode della copertura assicurativa, nei cui confronti, qualora fosse responsabile di un sinistro, è proponibile la rivalsa. Nel caso in cui, invece, chi stipula la polizza non è responsabile del sinistro perché non è né proprietario né conducente del veicolo la contra per conto altrui o per conto di chi spetta. Nella fattispecie, sulla base di quanto detto e in applicazione dell’art. 18 l. n. 990/1969, il diritto della compagnia assicuratrice al regresso è ammissibile solo nei confronti di chi è responsabile del sinistro. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 18 maggio – 20 luglio 2017, numero 17963 Presidente Amendola – Relatore Graziosi Fatto e diritto La Corte rilevato che la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 2-14 luglio 2015 ha accolto l’appello proposto da R.S. contro sentenza del Tribunale di Gela numero 185/2009, rigettando la domanda di rivalsa nei suoi confronti proposta dall’assicurazione Unipolsai all’epoca Liguria Assicurazioni S.p.A. in relazione ad un sinistro stradale rilevato che la compagnia assicuratrice avverso tale sentenza ha proposto un ricorso articolato in due motivi - illustrati anche in memoria -, e che l’intimato R.S. non si è difeso rilevato che il primo motivo del ricorso denuncia, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 18 L. 24 dicembre 1969 numero 990 e 12 prel. per avere il giudice d’appello ritenuto che R.S. non sia l’ assicurato di cui al citato articolo 18 e dal quale la compagnia assicurativa intenderebbe avere rivalsa, affermando invece che il R. era stato soltanto il contraente del contratto di responsabilità civile, e che pertanto l’azione di rivalsa, nel caso in esame, avrebbe dovuto essere esercitata nei confronti del proprietario del veicolo rilevato che, ad avviso del ricorrente, avendo l’azione di rivalsa natura contrattuale, legittimato passivo rispetto ad essa è chi ha stipulato il contratto assicurativo rilevato che pure il secondo motivo, denunciante violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., degli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 e 1371 c.c., adduce, in sostanza, che legittimato passivo rispetto alla azione di rivalsa sarebbe R.S. ritenuto che pertanto i motivi devono essere vagliati congiuntamente rilevato che il perno della prospettazione del ricorrente sta nel ruolo di contraente del contratto assicurativo di R.S. , così deviando, però, dalla corretta percezione del contenuto di un contratto assicurativo per responsabilità civile rilevato, infatti, che il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, identifica nell’ assicurato il soggetto che gode della copertura assicurativa, essendo responsabile del sinistro, e nei cui confronti pertanto è proponibile la rivalsa, onde cfr. articolo 1891 c.c. , nel caso in cui chi stipula la polizza non sia qualificabile responsabile del sinistro, in quanto non sia né proprietario del veicolo né conducente dello stesso, la contrae per conto altrui o per conto di chi spetta correlativamente la norma ratione temporis applicabile nel caso di specie, cioè l’articolo 18 l. 990/1969, riconosce il diritto della compagnia assicuratrice al regresso nei confronti di chi è responsabile del sinistro rilevato che questo insegnamento è stato recentemente ribadito da Cass. sez. 3, 2 dicembre 2014 numero 25421, che, nella sua chiara motivazione, tra l’altro osserva Il regresso è accordato dalla L. numero 990 del 1969, art. 18, all’assicuratore nei confronti dell’assicurato. Assicurato , ai sensi dell’art. 1904 c.c., è il titolare dell’interesse esposto al rischio. Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’interesse protetto dal contratto è quello a non patire un depauperamento del proprio patrimonio in conseguenza di domande risarcitorie proposte da terzi. Nel caso di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, pertanto, la qualità di assicurato può essere rivestita soltanto dalle persone la cui responsabilità civile potrebbe sorgere per effetto della circolazione del mezzo e quindi il conducente, il proprietario o le altre persone indicate dall’art. 2054 c.c., comma 3. Per contro, colui il quale si limiti a sottoscrivere il contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di un dato veicolo ed a pagare il relativo premio, ma non sia proprietario del mezzo, avrà stipulato un’assicurazione per conto altrui se non prevede di condurre giammai il mezzo assicurato ed un’assicurazione per conto di chi spetta se preveda di guidarlo alternandosi con altri conducenti. Nell’uno come nell’altro caso, se al momento del sinistro il veicolo era condotto da persona diversa dal contraente, questi non va incontro ad alcuna responsabilità civile nei confronti del terzo danneggiato e non essendo responsabile, non può nemmeno assumere la qualità di assicurato ai sensi dell’art. 1904 c.c., né pertanto trovarsi esposto all’eventuale regresso dell’assicuratore su questa linea v. sempre in motivazione Cass. sez. 3, 9 luglio 2009 numero 16135 ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere rigettato, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese dal momento che l’intimato non si è difeso ritenuto che peraltro sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.