Sì al risarcimento del danno con prescrizione “lunga” se dipendente da reato

La Cassazione in tema di risarcimento dei danni si pronuncia sull’applicazione dell’art. 2947 c.c. con riguardo a danni causati in conseguenza di reato.

Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 16481/17, depositata il 5 luglio. Il caso. Il Ministero della Difesa conveniva davanti al Giudice di Pace una compagnia assicurativa chiedendo il risarcimento patrimoniale per aver subito un danno. Un dipendente del Ministero, infatti, in seguito ad un sinistro stradale con un assicurato presso la suddetta compagnia assicurativa, riportava lesioni personali che lo costringevano a rimanere assente dal lavoro. Il Ministero conveniva quindi la compagnia assicurativa al fine di veder riconosciuto un danno patrimoniale corrispondete agli emolumenti inutilmente versati al dipendente. Il Giudice di Pace e il Tribunale rigettavano il ricorso ritenendo il diritto prescritto ex art 2947, comma 2, cc Avverso tale pronuncia il soccombente ricorreva in Cassazione, lamentando come unico motivo del ricorso la violazione di legge dell’art. 2947 c.c Il ricorrente affermava, infatti che, avendo causato il sinistro delle lesioni personali, il termine di prescrizione applicabile non dovesse essere quello biennale, ma piuttosto quello previsto per il suddetto reato ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c. La prescrizione. Nel caso di specie, la Corte rileva che l’art. 2947 c.c. estenda al diritto al risarcimento del danno derivante da reato il più lungo termine previsto dalla legge per la prescrizione del reato. Tale estensione dovrà quindi applicarsi a chiunque abbia patito un danno in conseguenza di un reato. La Cassazione conclude quindi, enunciando il principio di diritto secondo il quale il diritto al risarcimento del danno derivante da reato è soggetto al più lungo termine prescrizionale, previsto dall’art. 2947, comma 3, c.c., sia quando il risarcimento sia domandato dalla vittima del reato, sia quando sia chiesto da persone che, pur avendo risentito del danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 4 aprile – 5 luglio 2017, n. 16481 Presidente Spirito – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2006 il Ministero della Difesa convenne dinanzi al Giudice di pace di Sessa Aurunca L.L. e la INA Assitalia s.p.a., esponendo che - il proprio dipendente D.S.E. l’ era rimasto coinvolto in un sinistro stradale, che gli procurò lesioni personali - il sinistro andava ascritto a responsabilità di L.L. , che lo aveva provocato alla guida di un veicolo assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla società Assitalia s.p.a. - in conseguenza dell’infortunio occorso al proprio dipendente, questi rimase assente dal lavoro per 64 giorni - in conseguenza di tale assenza l’amministrazione della difesa aveva patito un danno patrimoniale, pari agli emolumenti inutilmente versati ad D.S.E. durante la malattia. 2. Con sentenza n. 1252 del 2008 il Giudice di pace rigettò la domanda, ritenendo prescritto il diritto. Il Tribunale di Napoli, adito dalla soccombente amministrazione, con sentenza 9.4.2014 n. 5505 rigettò il gravame. Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale ritenne che il danno di cui il Ministero chiese il risarcimento era derivato dalla circolazione di veicoli, ed il relativo credito risarcitorio fosse perciò soggetto al termine di prescrizione biennale, ai sensi dell’art. 2947, comma secondo, c.c 3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dal Ministero della Difesa, con ricorso fondato su un solo motivo. Ha resistito con controricorso la sola Generali Italia s.p.a., successore della Assitalia s.p.a. per effetto di fusione per incorporazione. Ragioni della decisione 1. Il motivo di ricorso. 1.1. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c È denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 2947 c.c Deduce, al riguardo, che il Tribunale erroneamente ha applicato il termine di prescrizione biennale. Infatti, poiché il sinistro aveva provocato lesioni personali a D.S.E. , sussistevano gli estremi del delitto di lesioni colpose, e di conseguenza al credito risarcitorio del Ministero si sarebbe dovuto applicare il più lungo termine di prescrizione previsto per tale reato, ai sensi dell’art. 2947, comma terzo, c.c., a nulla rilevando che il risarcimento fosse invocato da soggetto diverso dalla vittima primaria. 1.2. Il motivo è fondato. L’art. 2947 c.c. estende al diritto al risarcimento del danno derivante da reato il termine, se più lungo, previsto dalla legge per la prescrizione del reato. Questa estensione giova a qualunque persona abbia patito danno in conseguenza del reato, a nulla rilevando che ne sia stata vittima diretta od indiretta, né se chi domanda il risarcimento sia il titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice. L’art. 2947, comma terzo, c.c., infatti, estende il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno aquiliano non già per il fatto che la domanda di risarcimento sia proposta dalla vittima diretta del reato, ma per il fatto che la condotta causativa del danno abbia integrato gli estremi del reato. Questa soluzione, l’unica consentita dal testo della legge, è anche l’unica coerente con la logica se così non fosse, infatti, anche alla vittima primaria del delitto di lesioni colpose si dovrebbe applicare un termine prescrizionale lungo per il risarcimento del danno alla persona, ed uno biennale per il risarcimento del danno alle cose, posto che il danneggiamento colposo non costituisce reato. 1.3. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, il quale si atterrà al seguente principio di diritto il diritto al risarcimento del danno derivante da reato è soggetto al più lungo termine prescrizionale, previsto dall’art. 2947, comma terzo, c.c., sia quando il risarcimento sia domandato dalla vittima del reato, sia quando sia richiesto da persone che, pur avendo risentito danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice . 2. Le spese. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. la Corte di cassazione - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. a