Moto e auto si scontrano: fatti e testi nelle mani del giudice

La valutazione delle risultanze probatorie e il giudizio sull’attendibilità dei testi rientrano tra gli apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di trarre il proprio convincimento dalle prove che ritiene più attendibili, senza dover confutare gli altri elementi probatori allegati dalle parti e non accolti.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 16467/17 depositata il 4 luglio. Il caso. In parziale riforma della sentenza di primo grado relativa alla richiesta di risarcimento danni subiti in conseguenza al sinistro stradale che aveva coinvolto la moto, condotta dall’attuale ricorrente, e l’auto non coperta dall’assicurazione, la Corte d’Appello applicava la presunzione legale prevista all’art. 2054, comma 2, c.c. laddove prevede che Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli. . Avverso tale provvedimento, il conducente della moto ricorre per cassazione per violazione degli artt. 184 Udienza di assunzione dei mezzi di prova e 184- bis Rimessione in termini c.p.c Libero convincimento del giudice. Relativamente alla tesi argomentativa svolta dalla Corte territoriale per ritenere ammissibile la produzione probatoria tardiva, secondo cui i documenti non assolvevano alla funzione probatoria dei fatti costitutivi delle eccezioni di merito svolte dalla società assicurativa, ma erano stati utilizzati soltanto in funzione di contestazione dell’attendibilità dei testi , la Cassazione rileva un contrasto con un consolidato principio giurisprudenziale. In particolare, la Corte ha già avuto modo di affermare che la valutazione delle risultanze probatorie ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, coma la scelta delle risultanze probatorie più idonee a sorreggere la motivazione, confluiscono in apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritiene più attendibili, senza essere tenuto ad una confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Tale attività , proseguono gli Ermellini, si estende alla valutazione di tutti gli aspetti strutturali della fonte-mezzo di prova e dunque anche sulla effettiva idoneità del teste di riferire la verità in quanto determinati a formare il convincimento del Giudice sull’efficacia dimostrativa della stessa . Pertanto, la S.C. cassa la sentenza che ha dichiarato l’ammissibilità della produzione tardiva, effettuata oltre i termini perentori ex art. 184 c.p.c. e fa salva solo l’eventuale possibilità di rimessione in termini per il compimento delle attività processuali necessarie. La Corte rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 16 febbraio – 4 luglio 2017, n. 16467 Presidente Amendola – Relatore Olivieri Premesso A.E. ha proposto rituale ricorso per cassazione impugnando la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 27.11.2014 n. 4700 per violazione degli artt. 184 e 184 bis c.p.c. applicabili ratione temporis, rispettivamente, nel testo anteriore alle modifiche dell’art. 2, comma 3, lett. c ter, del DL 35/2005 conv. in legge 263/2005 e della abrogazione disposta dall’art. 46, comma 3, della legge n. 69/2009 , lamentando che il Giudice di appello, decidendo la controversia concernente la domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale che aveva visto coinvolto il ciclomotore condotto dall’A. e l’autovettura, non coperta da assicurazione per la RCA, condotta da R.M. , in parziale riforma della decisione di prime cure aveva applicato la presunzione legale di cui all’art. 2054 co2 c.c., ritenendo inattendibili i testi indotti dall’attore ed escussi in primo grado risultando le loro deposizioni ampiamente contraddittorie con le altre emergenze processuali cfr. sentenza appello , rigettando il motivo di gravame volto a far valere la nullità processuale in cui era incorso il primo giudice rimettendo in termini la società assicurativa che aveva prodotto soltanto alla udienza 11.1.2007 di precisazione conclusioni il fascicolo integrale del procedimento penale resiste con controricorso e memoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c., Generali Italia s.p.a., n.q. di impresa designata dal FGVS, mentre non ha svolto difese l’intimato R.M. . Osserva Il ricorso è fondato, nei seguenti limiti. Accertata dal Giudice di appello cfr. motivazione sentenza, pag. 4 la tardiva produzione documentale integrale fascicolo del processo penale effettuata in primo grado dalla società assicurativa, essendo stati da quella depositati i documenti, soltanto alla udienza 11.1.2007 di precisazione delle conclusioni, ben oltre la scadenza dei termini perentori assegnati nella fase istruttoria ex art. 184 c.p.c., rileva il Collegio che la tesi argomentativa svolta dalla Corte territoriale per ritenere ammissibile la produzione probatoria tardiva con conseguente assorbimento dell’esame della censura, formulata dall’appellante, volta a contestare la illegittimità della rimessione in termini, in quanto disposta dal Tribunale in difetto di specifica istanza di parte , secondo cui i documenti nel caso di specie non assolvevano alla funzione probatoria dei fatti costitutivi delle eccezioni di merito svolte dalla società assicurativa, ma erano stati utilizzati soltanto in funzione di contestazione della attendibilità dei testi escussi, contrasta con il consolidato principio enunciato da questa Corte secondo cui anche la verifica dell’attendibilità della fonte di prova orale ricade nella attività di valutazione e selezione delle risultanze istruttorie, affidata al Giudice di merito, non venendo a distinguere l’ordinamento processuale, all’interno della necessaria relazione -istituita nel percorso motivazionale della sentenza tra i fatti come dimostrati dalle prove assunte e la regola di diritto alla stregua della quale la controversia viene decisa, una differente funzione del mezzo di prova, secondo che venga utilizzato in quanto rappresentativo dei fatti primari attinenti alla fattispecie normativa del diritto fatto valere in giudizio, ovvero in quanto rappresentativo di elementi estranei a tale fattispecie fatti secondari ma ritenuti indispensabili a verificare a monte l’attendibilità della fonte diretta a produrre la rappresentazione del fatto costituivo. Deve infatti ribadirsi il principio secondo cui la valutazione delle risultanze probatorie ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 12747 del 01/09/2003 id. Sez. L, Sentenza n. 16499 del 15/07/2009 id. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , e non vi è dubbio che tale attività selettiva si estenda alla valutazione di tutti gli aspetti strutturali della fonte-mezzo di prova e dunque anche sulla effettiva idoneità del teste di riferire la verità in quanto determinanti a formare il convincimento del Giudice sulla efficacia dimostrativa della stessa cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 vedi Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 17630 del 28/07/2010 . Ne segue che deve essere cassata la statuizione della sentenza impugnata che ha dichiarato la ammissibilità della produzione documentale tardiva, effettuata oltre la scadenza dei termini perentori assegnati dal primo giudice ai sensi dell’art. 184 c.p.c. nel testo anteriore al DL n. 35/2005 conv. in legge n. 263/2005 , sulla base della funzione non già dimostrativa dei fatti costitutivi bensì di confutazione dell’attendibilità dei testimoni addotti dall’attore, la cui necessità è emersa solo all’esito dell’assunzione dei mezzi di prova orale cfr. motivazione sentenza appello, pag. 4 , non essendo consentita alcuna regressione del processo alla fase processuale istruttoria ormai conclusa, nel caso in cui le parti non abbiano esercitato il potere di deduzione probatoria nei termini di decadenza assegnati dal Giudice, fatta salva soltanto la eventuale rimessione in termini per il compimento di attività processuali in ordine alle quali la parte è decaduta per causa ad essa non imputabile art. 184 bis c.p.c., norma successivamente abrogata e riprodotta nell’art. 153 co2 c.p.c. , che presuppone la espressa istanza di parte interessata -non essendo surrogabile dal Giudice di merito l’esercizio del potere dispositivo riservato alla parte processuale e l’accertamento della condotta incolpevole tenuta dalla parte, da compiere secondo le modalità del procedimento previste dall’art. 294 c.p.c La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi indicati e deve, pertanto, essere cassata. La causa deve essere rimessa al Giudice di merito affinché proceda all’esame dei motivi di gravame dedotti dall’A. e dichiarati assorbiti nella sentenza impugnata concernenti la verifica dei presupposti legali relativi alla rimessione in termini disposta dal Tribunale in ordine al tardivo deposito dei documenti prodotti dalla società assicurativa alla udienza 11.1.2007 di precisazione delle conclusioni, nonché, nel caso accerti la illegittimità di detta rimessione in termini e dunque la inammissibilità della acquisizione al giudizio dei verbali di sommarie informazioni e degli altri documenti del processo penale , affinché proceda ad una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, verificando la attendibilità dei testi I. e S. alla stregua degli altri elementi indiziari, che emergono dalla stessa sentenza impugnata omessa indicazione nella immediatezza, da parte dell’A. , alla Polizia giudiziaria, intervenuta sul luogo del sinistro, della presenza dei predetti testimoni oculari omessa indicazione dei predetti testi anche nella successiva denuncia-querela presentata ai CC di Napoli e che ha dato luogo al procedimento penale nei confronti del R. , elementi in ordine ai quali spetterà al Giudice del rinvio verificare se rivestano o meno autonoma concludenza ai fini del giudizio di attendibilità dei testi. In conclusione il ricorso deve essere accolto ai sensi dell’art. 375 co1, n. 5 c.p.c., con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. P.Q.M. accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.