Blackout Adsl per due mesi: niente risarcimento per lo studio legale

L'avvocato non ha dimostrato la perdita di potenziali guadagni. I Giudici spiegano inoltre che l’impossibilità di accesso ad internet non rappresenta una violazione alla libertà di comunicare.

Farraginoso il cambio di gestore telefonico per uno studio legale. A creare problemi è soprattutto la connessione internet, interrotta all’improvviso e ripristinata solo dopo due mesi di attesa e di segnalazioni. Nonostante tutto, però, il professionista non riesce ad ottenere almeno la soddisfazione di un ristoro economico Cassazione, sentenza n. 15349/17, sez. III Civile, depositata oggi . Passaggio al nuovo gestore telefonico. Centrale nella battaglia giudiziaria è il riferimento al fatto che lo studio legale non ha potuto usufruire per ben due mesi del collegamento Adsl ad internet . Tale problema è nato nel cambio di gestore telefonico il vecchio ha spiegato l’interruzione del servizio con il passaggio dell’utenza telefonica ad un’altra azienda, che invece ha chiarito di non essersi vista consegnare l’utenza e di aver dovuto impiegare del tempo per ripristinare il collegamento ad internet. Per il Giudice di pace entrambi i gestori sono colpevoli. Ecco spiegata la loro condanna a versare 1.000 euro ciascuno al titolare dello studio legale . Per i Giudici del Tribunale, invece, unico responsabile è stato il vecchio gestore che ha interrotto illegittimamente il servizio Adsl non appena il nuovo gestore le aveva comunicato il passaggio alla sua gestione dell’utenza dello studio legale . Ciò nonostante, viene comunque respinta la richiesta di risarcimento presentata dall’avvocato. Secondo il Tribunale non è stato provato il danno causato dallo stop all’Adsl. E questa visione viene condivisa ora dai magistrati della Cassazione, che respingono definitivamente le obiezioni mosse dal titolare dello studio legale. In particolare, viene chiarito che non vi sono certezze sui presunti mancati guadagni per il professionista. E allo stesso tempo i giudici spiegano che il disservizio legato alla mancanza dell’Asl non può considerarsi una violazione al diritto di comunicare .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 gennaio – 21 giugno 2017, n. 15349 Presidente Chiarini – Relatore Rubino Fatti di causa L'Avv. Fr. Pa. Co. proponeva domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dell'arbitraria sospensione da parte di Telecom s.p.a. del collegamento ADSL ad internet di cui fruiva il suo studio professionale, per un periodo di circa due mesi. La Telecom motivava l'interruzione del servizio di collegamento internet con il passaggio dell'utenza telefonica ad altro gestore telefonico, la Wind, e chiamava in causa in garanzia la Wind s.p.a All'esito del giudizio di primo grado le due società venivano condannate a risarcire il Co. nella misura di Euro 1.000 ciascuna. La Telecom proponeva appello ed il Co. appello incidentale avendo nel frattempo la Telecom provveduto ad addebitargli fattura comprensiva anche del contributo per l'attivazione della linea telefonica, contestando che l'interruzione del servizio telefonico fosse dipesa dall'intestatario del contratto e che quindi fosse dovuto il contributo per la riattivazione del servizio abusivamente interrotto. Il Tribunale di Ascoli Piceno quale giudice d'appello, con la sentenza impugnata accertava che la Telecom avesse interrotto illegittimamente il servizio ADSL non appena la Wind le aveva comunicato il passaggio alla sua gestione come operatore telefonico del Co., invece di trasferire a Wind la linea internet senza interrompere il servizio. Rigettava però la domanda risarcitoria del Co. ritenendo non provato il danno, mentre ne accoglieva il ricorso incidentale relativo al contributo per l'attivazione del servizio, non dovuto giacché esso era stato illegittimamente interrotto dalla stessa Telecom. Accoglieva anche l'appello incidentale di Wind, respingendo la domanda di manleva proposta nei suoi confronti da Telecom. L'Avv. Fr. Pa. Co. propone ricorso per cassazione articolato in sei motivi ed illustrato da memoria nei confronti di Telecom Italia s.p.a. e di Wind Telecomunicazioni s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 760, depositata dal Tribunale di Ascoli Piceno il 5.12.2013. Resiste con controricorso Telecom Italia s.p.a. Ragioni della decisione Va premesso che tutti i motivi sono estremamente generici, mancando di uno specifico riferimento agli atti di causa, ai limiti dell'inammissibilità. Con il primo motivo, strutturato come denuncia della presenza nella sentenza di un vizio di motivazione, ovvero come omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che siano stati oggetto di discussione tra le parti, il ricorrente si duole dell'omesso riconoscimento del danno materiale, discendente dalla soppressione ingiustificata della linea internet di cui aveva goduto lo studio legale fino al momento del cambio di gestore telefonico, per oltre due mesi. Il motivo è infondato, ai limiti dell'inammissibilità, in quanto il ricorrente non denuncia in effetti una carenza motivazionale, nei ristretti limiti in cui essa può ancora rilevare, nell'economia del giudizio di cassazione, ma ripropone alcuni fatti allegati quali le numerose richieste di intervento inoltrate al gestore telefonico, e le iniziative giudiziarie intraprese e poi abbandonate allorché Telecom provvedeva a riattivare la linea internet dolendosi del fatto che essi, benché siano stati dedotti nei gradi di merito, non siano stati ritenuti idonei a comprovare il verificarsi di un danno materiale. Si duole in definitiva del risultato negativo dell'attività di valutazione delle prove svolta dal giudice di merito, non in questa sede rinnovabile. Non è denunciato il mancato risarcimento del danno patrimoniale sotto il profilo della violazione di legge in relazione alle regole dell'inadempimento contrattuale, a proposito del quale, in tema sempre danni collegati alla linea telefonica, va ricordato il principio già affermato da questa Corte secondo il quale Cass. n. 24632 del 2015 il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità e non di mera possibilità , che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito In applicazione di tale principio, la S.C. confermava la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno per erronea inserzione del nominativo della ditta ricorrente sull'elenco telefonico, in assenza della prova di uno sviamento di clientela per tale disguido, tanto più che il recapito telefonico della ditta risultava, chiaramente, in altra parte dello stesso elenco cartaceo e in quello on line . Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2059 c.c., in quanto il tribunale ha escluso la risarcibilità del danno subito allegato dal professionista sotto il profilo del danno non patrimoniale, non ritenendolo riconducibile alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto. Sostiene invece il ricorrente che sarebbe stato violato il suo diritto alla comunicazione, allo sviluppo della personalità ed anche che sia stata violata la possibilità di svolgere efficacemente il suo lavoro, perché lo svolgimento dell'attività lavorativa è stata menomata dalla temporanea impossibilità di fruire del collegamento internet veloce. Il motivo è infondato. Il giudice di merito ha correttamente escluso che i disagi e i fastidi eventualmente incontrati ed in particolare il disservizio legato alla mancanza dell'ADSL possano impingere direttamente nella tutela della libertà e sicurezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, ed ha affermato che lo stesso attore, odierno ricorrente, non ha indicato alcuna limitazione che possa essere ritenuta di tale gravità da pregiudicargli seriamente il diritto a comunicare. Ciò in conformità alla consolidata affermazione di questa Corte di legittimità Cass. S.U. n. 26972 del 2008 , secondo la quale Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni a che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile b che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza c che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. In definitiva, il giudice di merito, con accertamento in fatto non ulteriormente ripetibile, ha ritenuto che, pur essendosi sicuramente verificato un inconveniente addebitato alla condotta negligente di TIM, che di fatto interruppe per un periodo consistente la sola fruizione della linea di collegamento internet che correva abbinata alla linea telefonica fissa dello studio, da ciò sia conseguita una violazione, del diritto di comunicazione e di espressione del pensiero del professionista, inidonea a raggiungere l'entità dei parametri b e c fissati dalla Corte ovvero che essa non fosse sufficientemente grave e rilevante. Non può non considerarsi anche, da un lato l'importanza della libera fruizione del collegamento ad internet, quale modalità capillarmente diffusa e di utilizzo ormai continuativo nella vita delle persone, di acquisizione e scambio di informazioni, esperienze e conoscenze, dall'altro anche la molteplicità dei mezzi a tal fine disponibili in difetto di una situazione di assoluta privazione di tale possibilità, la soglia di afflittività risarcibile conseguente alla privazione di uno degli strumenti utilizzabili per stabilire tale connessione non può dirsi raggiunta. Il profilo della tutela dell'attività lavorativa attiene più propriamente al danno patrimoniale, ove non è stato adeguatamente sviluppato sotto il profilo del danno da inadempimento contrattuale, e non può utilmente essere preso in considerazione sotto il profilo del risarcimento del danno non patrimoniale . Con il terzo motivo e il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 345 e poi dell'art. 112 c.p.c. perché la corte d'appello avrebbe riformato la sentenza di primo grado accogliendo una eccezione formulata dalla Telecom solo in appello, violando anche il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Fa riferimento alla allegazione della società telefonica secondo la quale, pur essendo stata interrotta la linea internet veloce, il ricorrente disponeva pur sempre della linea telefonica, mediante la quale poteva comunque svolgere molte delle attività che precedentemente svolgeva grazie al collegamento internet. Argomenta il ricorrente che se l'eccezione fosse stata formulata in primo grado, avrebbe potuto dimostrare che la linea telefonica era insufficiente a quello scopo. I motivi sono infondati. In realtà non si tratta di una eccezione in senso tecnico, ma di una semplice argomentazione difensiva, che come tale non andava incontro a preclusioni. A ciò si aggiunga che l'inidoneità della linea telefonica, da sola, a svolgere le funzioni consentite dal collegamento internet era materia di onere probatorio ricadente sull'attore fin dal primo grado e che la domanda è stata rigettata proprio perché l'attore non è riuscito a fornire una prova idonea dell'aver effettivamente riportato un danno apprezzabile in conseguenza degli inconvenienti che il comportamento non sollecito del gestore gli ha recato. Con il quinto e il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione di una serie di norme alle quali attribuisce natura regolamentare, ed in particolare di una delibera in data 16.2.2011 della Autorità garante per le telecomunicazioni, che determina un indennizzo da parte dell'esercente nei confronti del cliente nel caso che un determinato servizio non sia erogato, che prescinde dalla prova del danno. Sostiene che il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare un danno pari quanto meno a quell'indennizzo giornaliero moltiplicato per i giorni di interruzione del servizio, o in alternativa avrebbe dovuto comunque liquidare il danno, assumendo come riferimento l'art. 40 del D.M. Poste e Telecomunicazioni n. 197 del 1997, che pure stabiliva un criterio di quantificazione dell'indennizzo che il cliente aveva diritto di ricevere in caso di ingiustificata interruzione del servizio. I motivi sono infondati. Gli indennizzi sono previsti nella delibera AGCOM e nel d.m. citati in funzione deflattiva, per prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie. Essi non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno, e non possono quindi supplire alla mancata prova, come nel caso di specie, dello stesso verificarsi del danno. Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an , oltre che del quantum, del danno. Essi potrebbero eventualmente essere utilmente richiamati, qualora l'attore avesse già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado di fornire l'esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Atteso l'esito complessivo della lite, non sussistono ragioni per discostarsi dalla decisione di compensazione delle spese di giudizio adottata dal giudice d'appello. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.