Risarcibile il danno biologico da immissioni rumorose, ma deve sussistere il nesso eziologico

Il contemperamento di interessi tra le esigenze della produzione e le ragioni della proprietà deve tenere conto, in una lettura costituzionalmente orientata della norma, dell’esigenza di privilegiare l’utilizzo dei fondi che sia maggiormente compatibile con il diritto costituzionalmente garantito alla salute.

Lo ha affermato il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 721/2017 depositata il 6 marzo. Il fatto. La s.a.s. proprietaria di una villa vicina ad un noto autodromo ove esercita l'attività di affittacamere e i soci della stessa ovverosia padre, madre e figli agivano in giudizio nei confronti delle società gestionarie dell’autodromo affinché fossero condannate al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalle immissioni acustiche. Per quanto concerne in particolare il padre, la richiesta era relativa al danno biologico dovuto alla riduzione della capacità uditiva e per la sofferenza conseguente all'esposizione alle immissioni rumorose in un lasso di tempo di circa quarant'anni, mentre per quanto concerne gli altri attori la richiesta era quella del pagamento di un indennizzo ex art. 844, comma 2, c.c Nel corso del giudizio veniva disposta CTU tecnico-fonometrica che riscontrava il significativo superamento dei limiti di legge durante l'espletamento di alcune gare, nonché CTU medico legale che escludeva la sussistenza di un nesso di causa tra la ridotta capacità uditiva dell'attore e le immissioni rumorose. Nella sentenza il Tribunale ha fatto il punto il punto sulle azioni esperibili nel caso di immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità. Le azioni astrattamente utilizzabili. Anzitutto il Tribunale ha ricordato come la disciplina delle immissioni moleste nei rapporti tra privati vada individuata nell'art. 844 c.c., norma che, secondo la lettura costituzionalmente orientata così come riconosciuta già dalle Sezioni Unite nella sentenza del 06/10/1979, deve essere interpretata nel senso di privilegiare l'utilizzo dei fondi che sia maggiormente compatibile con il diritto costituzionalmente garantito alla salute. Per la giurisprudenza consolidata due sono le azioni esperibili nel caso di immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, ovvero 1 la tutela inibitoria o negativa ex art. 844 c.c. 2 l'azione risarcitoria aquiliana. Peraltro, le azioni possono essere esperite cumulativamente, anche con la domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c. non richiesta nel caso di specie . Negato il risarcimento del danno biologico perché manca il nesso di causa con le immissioni. La domanda relativa al risarcimento del danno per le lesioni fisiche patite a seguito delle immissioni rumorose provenienti dal circuito è stata rigettata per difetto di prova del nesso di causa tra le immissioni sonore e il danno uditivo patito dall'attore. L’indennizzo ex art. 844 c.c Per la giurisprudenza unanime un'immissione che sia intollerabile ma al contempo non illecita fa sorgere il diritto ad un indennizzo, cioè una prestazione patrimoniale che deve compensare un soggetto a seguito di un pregiudizio patito non conseguente ad un illecito laddove un risarcimento è invece volto a rimediare ad un illecito civile che comporti un danno ingiusto . E di tale diritto è titolare non solo il proprietario nel caso di specie la s.a.s. ma anche chi abbia un rapporto qualificato con il bene immobile assoggettato alle immissioni vale a dire coloro che vivono nell'immobile . Relativamente alla valutazione del limite della normale tollerabilità il tribunale ha ritenuto di poter fare riferimento al Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447 d.P.R. n. 304/2011 . Sulla base di tale normativa, dunque, il CTU ha provveduto ad effettuare le misurazioni, da cui è emerso come le immissioni sonore consentite siano risultate superate in maniera rilevante solo per alcune gare e invece superate ma in misura ridotta per altre gare. Peraltro tali gare si tengono solamente in alcuni e determinati giorni dell'anno, vale a dire complessivamente per ventinove giorni in un anno. Inoltre il Tribunale ha rilevato come l'attività di B& amp B ospitata nella villa di proprietà della società attrice indiscutibilmente abbia tratto benefici, in termini di attrattiva per appassionati e turisti, dal fatto di essere vicina al circuito. Complessivamente dunque ci si è trovati di fronte a una situazione in cui la compromissione della normale qualità della vita è avvenuta solo in periodi limitati dell'anno e nel mentre l'attività commerciale svolta dagli attori contemporaneamente ne traeva un beneficio. Pertanto il Tribunale dopo aver definito le immissioni, seppur superiori al limite previsto ex lege , giustificabili, in virtù del superamento del limite consentito dalla normativa sulle immissioni acustiche ha ritenuto di dover condannare al pagamento di un equo indennizzo a favore degli attori-persone fisiche. Tale indennizzo è stato liquidato nella misura di € 5.000,00 a favore di ciascun attore per ogni anno di permanenza stabile nella villa.

Tribunale di Firenze, sez. II Civile, sentenza 3 – 6 marzo 2017, n. 721 Giudice Minniti