Strada innevata, prende la macchina e fa incidente: nessun risarcimento dal Comune

Respinta la richiesta di ristoro economico presentata da un uomo. Nonostante le discutibili condizioni delle strade cittadine, egli ha comunque deciso di utilizzare la propria vettura per andare al lavoro. Scelta azzardata che lo rende unico responsabile per l’incidente subito.

Forte e improvvisa nevicata. Invece di rimanere a casa e lasciare in garage la vettura, decide di mettersi in strada, e purtroppo rimane vittima di un incidente. La scelta dell’automobilista rappresenta un azzardo incomprensibile, secondo i giudici. Ecco perché la sua richiesta di risarcimento nei confronti del Comune viene respinta Cassazione, ordinanza n. 13148/17, sez. III Civile, depositata oggi . Rischio. Il fattaccio a metà dicembre del 2010, quando un uomo, alla guida della propria vettura, subisce un incidente lungo una strada cittadina di Arezzo . Secondo l’automobilista, i danni da lui riportati sono addebitabili alle inidonee misure adottate dal Comune nonostante la forte nevicata verificatasi quel giorno. Consequenziale è la sua richiesta di risarcimento. Per i giudici, però, l’uomo deve fare ammenda. Per la semplice ragione che in previsione di una forte nevicata, il rischio di gravi problemi alla viabilità era talmente alto e tanto facilmente prevedibile da consigliare di rimanere a casa. Solo motivazioni serie, come ad esempio ragioni di salute , avrebbero potuto rendere comprensibile e non avventato l’uso di un veicolo , aggiungono i giudici. In questa vicenda, invece, è emerso che l’uomo ha spiegato di non voler rinunciare a un giorno di lavoro, peraltro importante, perché in periodo natalizio . Ciò significa che il comportamento da lui tenuto libera da ogni responsabilità il Comune. Per i giudici, difatti, l’automobilista, incurante della situazione delle strade e in presenza di una massiccia nevicata , ha consapevolmente accettato il rischio di entrare nelle stradine del centro storico di Arezzo. E in questa ottica l’incidente è stato una logica conseguenza, certo non addebitabile al Municipio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 17 febbraio – 25 maggio 2017, n. 13148 Presidente Di Amato – Relatore Moscarini Fatti di causa Il sig. Ma. Ad. presentava appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Arezzo del 16/07/2012 che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni, patiti a seguito di incidente avvenuto in data 17/12/2010 in una via cittadina del Comune di Arezzo, a causa di inidonee misure adottate dal Comune in presenza di una forte nevicata. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza dell'08/07/2014, rigettava l'appello confermando integralmente la sentenza di primo grado. Il Giudice riteneva che l'ente proprietario di una strada non sia sempre e comunque responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni occorsi a causa della difettosa manutenzione della stessa, ma solo ove gli si possa attribuire la qualifica di custode e sempre che la strada sia soggetta al pubblico transito. Richiamata la giurisprudenza di questa sezione Cass., 3, 12/04/2013 n. 8935, che presume la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. salva la prova della imprevedibilità dell'evento Il Tribunale ha ritenuto che l'applicazione dell'art. 2051 c.c. dipenda dalla risoluzione di una quaestio facti, se ricorrano cioè in concreto le condizioni per attribuire all'ente la qualifica di custode. In ogni caso, anche qualora si desse per scontata la natura di custode, il Tribunale ha ritenuto, in adesione alla pronuncia di questa sezione 22/10/2013 n. 23919, di dover accertare se, a fronte dell'obbligo del Comune di manutenzione delle strade, non sussistesse, nel caso concreto, un comportamento del danneggiato tale da incidere nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso, specie in presenza di uno stato dei luoghi di obbiettiva pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno Cass., 3, 5/2/2013 n. 2660 . Alla stregua di tutti questi principi, il Tribunale ha ritenuto non meritevole di accoglimento l'argomento dell'appellante, secondo il quale non poteva ritenersi esigibile dal cittadino la rinuncia ad un giorno di lavoro, peraltro importante, perché in periodo natalizio. Il Giudice, con motivazione immune da censure, ha ritenuto che, in previsione di una nevicata forte, il rischio di gravi problemi alla viabilità fosse talmente alto e tanto facilmente prevedibile che solo motivazioni più pressanti ad es. questioni di salute avrebbero potuto rendere comprensibile e non avventato l'uso di un veicolo. Nel caso in esame il nesso eziologico tra il comportamento del Comune ed il danno era stato certamente interrotto dal comportamento del danneggiato che, incurante della situazione dei luoghi ed in presenza di massiccia nevicata, aveva accettato il rischio di entrare nelle stradine del centro storico. Avverso la suddetta sentenza l'Ad. ha notificato ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste il Comune di Arezzo con controricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c, 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto che il Comune di Arezzo dovesse essere qualificato custode della strada dove, invece, tale qualità avrebbe dovuto essere esclusa, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, e comunque rilevabile solo dalle parti e non d'ufficio dal giudice. Il motivo è infondato in quanto la qualità di custode, in capo al Comune, è sempre stata pacifica tra le parti e la sentenza ha argomentato adeguatamente anche in relazione al fatto che detta qualità non fosse mai stata contestata dal Comune di Arezzo. Invero ad una attenta lettura della sentenza la questione del rapporto di custodia tra il Comune e la strada non ha affatto costituito ratio decidendi dell'impugnata sentenza, di guisa che la censura è priva di rilevanza e di decisività. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2051 c.c., art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nella parte in cui la sentenza non avrebbe tenuto conto che la circolazione del veicolo, in presenza di una inefficiente risposta dell'amministrazione all'eccezionale nevicata, non interrompeva il nesso causale tra il comportamento dello stesso Comune e la produzione dell'evento. Il motivo è inammissibile in quanto la censura è di merito e non può trovare ingresso in questa sede. Sussiste inoltre un diverso rilievo di inammissibilità della censura posto dalla presenza di una cd. doppia conforme che preclude al ricorrente, ai sensi dell'art. 348 ter 5. comma c.p.c, di prospettare un vizio di motivazione quale è certamente quello dedotto nel caso di specie, ancorché formalmente rappresentato quale violazione di legge. Con il terzo motivo di ricorso l'Ad. denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. in ordine al capo di sentenza che non ha compensato le spese di lite. Il motivo è infondato in quanto il regime delle spese segue la soccombenza sicché alcuna censura può essere mossa alla sentenza nella quale l'Ad. è risultato del tutto soccombente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio liquidate in Euro 1.400, oltre Euro 200 per esborsi, più accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso principale ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.