Scontro con un capriolo in A7: difficile per il gestore evitare la condanna al risarcimento

Un capriolo attraversa improvvisamente la carreggiata. Inevitabile lo scontro per l’automobilista che sopraggiunge in quella direzione e la richiesta di risarcimento dei danni a carico della società di gestione del tratto autostradale, la quale non può sottrarsi alla propria responsabilità allegando il fatto che la rete di recinzione fosse integra.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11785/17 depositata il 12 maggio. Il caso. La Corte d’appello di Milano riformava la sentenza di prime cure e rigettava la domanda proposta da un automobilista per il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa di un sinistro. In particolare, il ricorrente, mentre percorreva l’A7 alla guida del veicolo affidatogli dal proprio datore di lavoro, aveva investito un capriolo che aveva improvvisamente attraversato la carreggiata. La Corte territoriale escludeva la responsabilità della società di gestione dell’autostrada per il fatto che la rete di recinzione esterna era integra al momento dell’incidente, circostanza che, impedendo di conoscere le modalità, i tempi e il luogo d’ingresso dell’animale nella sede autostradale, precludeva l’applicabilità dell’art. 2051 c.c Veniva allo stesso modo esclusa una responsabilità della società ai sensi dell’art. 2043 c.c L’automobilista ricorre per la cassazione della pronuncia. Responsabilità dalle cose in custodia. La Corte di legittimità coglie l’occasione per ribadire la natura oggettiva della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., responsabilità che trova fondamento nell’esigenza che chi trae profitto dalla cosa assume anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi . L’unico presupposto per l’operatività di tale norma è dunque l’esistenza del nesso eziologico tra l’evento dannoso e la cosa, oltre all’esistenza della relazione di custodia tra quest’ultima ed il responsabile, a prescindere dall’accertamento della colpa. Il responsabile è infatti titolare di un potere di governo della cosa che gli consente di controllarla ed eliminare le situazioni di pericolo in tale contesto la Corte sottolinea come sia erroneo parlare di colpa nella custodia , dovendo piuttosto far riferimento al concetto di rischio da custodia . In merito allo specifico caso delle autostrade, l’accertamento della relazione custodiale con la società proprietaria o concessionaria non può che essere risolto in senso positivo e ciò in considerazione dell’effettiva possibilità di controllo delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale, con la conseguente pacifica applicabilità dell’art. 2051 c.c Nesso causale e onere della prova. Il Collegio sottolinea inoltre il fatto che il nesso eziologico di cui si discute prescinde dall’intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa costituendo l’esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa . L’onere della prova della sussistenza del nesso eziologico, o meglio del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, incombe sul danneggiato, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito. Sulla base di tali principi, la Corte afferma che, una volta che il danneggiato abbia allegato e dimostrato l’inattesa e imprevista presenza sulla carreggiata di un animale selvatico con cui non aveva potuto evitare la collisione, la società di gestione dell’autostrada, in quanto titolare del potere di custodia della cosa, può sottrarsi alla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. solo dimostrando che la presenza dell’animale fosse stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, risultando a tal fine insufficiente la presenza di una rete di recinzione in corrispondenza del tratto autostradale interessato dall’incidente. La Corte in conclusione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 marzo – 12 maggio 2017, numero 11785 Presidente Spirito – Relatore Spaziani Fatti di causa La Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda proposta da M.M. , il quale aveva convenuto in giudizio la società Milano Serravalle-Milano Tangenziali s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il omissis , allorché, mentre alla guida di un’autovettura affidatagli dal datore di lavoro percorreva a velocità regolare l’autostrada , in direzione omissis , non aveva potuto evitare di collidere con un capriolo che, provenendo dalla carreggiata opposta, aveva saltato il divisorio centrale ed aveva improvvisamente attraversato quella sulla quale egli viaggiava, proprio nel momento del suo passaggio. Per quel che ancora rileva, la Corte di Appello ha attribuito rilevanza decisiva, in funzione dell’esclusione della responsabilità della società di gestione dell’autostrada, alla circostanza - accertata dalla Polizia Stradale in occasione dell’ispezione dei luoghi effettuata nell’immediatezza dell’incidente e descritta nella relazione redatta dagli agenti e prodotta dallo stesso attore - che la rete di recinzione esterna della sede autostradale, nel tratto interessato dal sinistro, era risultata integra. Secondo la Corte territoriale, precisamente, la predetta circostanza, in primo luogo, impediva di formulare un giudizio di responsabilità della società ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto l’ignoranza in ordine alle modalità, al tempo e al luogo di ingresso dell’animale nella sede autostradale non consentiva di affermare la sussistenza del rapporto di causalità tra la cosa in custodia della convenuta-appellante e il sinistro che aveva causato i danni lamentati dall’attore-appellato. In secondo luogo, ad avviso della Corte di Appello, la medesima circostanza escludeva altresì la possibilità di ritenere la società di gestione dell’autostrada responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c., non potendo formularsi a suo carico nessuna censura di negligenza e non essendo da essa prevedibile né prevenibile l’anomalia rappresentata dall’ingresso in autostrada dell’animale. Propone ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, M.M. . Resiste con controricorso la Milano Serravalle-Milano Tangenziali s.p.a Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. La questione preliminare relativa all’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, sollevata nella relazione depositata ex art. 380-bis c.p.c. e ribadita dalla società controricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., è infondata. La ratio della disposizione contenuta nell’art. 369, secondo comma, numero 2, c.p.c., secondo cui il ricorrente ha l’onere di depositare nei venti giorni dall’ultima notificazione, a pena di improcedibilità, il ricorso con copia autentica della sentenza impugnata completa della relazione di notificazione se avvenuta, risiede nell’esigenza di consentire alla Corte di legittimità non solo di conoscere il contenuto del provvedimento impugnato ma anche di verificare la tempestività dell’impugnazione ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c È pertanto evidente che tale onere non può ritenersi sussistente nell’ipotesi in cui la notificazione del ricorso si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché in tal caso il rispetto dei termine breve di cui all’art. 325, secondo comma, c.p.c. è reso manifesto dal collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso Cass. 10/07/2013, numero 17066 Cass. 22/09/2015, numero 18645 . Ciò è quanto è accaduto nel caso di specie, nel quale la sentenza impugnata risulta depositata il 5 novembre 2014 e il ricorso per cassazione risulta notificato il 17 dicembre 2014. Il ricorso medesimo è dunque procedibile. 2. Con il primo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. il ricorrente censura la decisione impugnata anzitutto nella parte in cui ha escluso la responsabilità della società in qualità di custode dell’autostrada. Rammenta che la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo sicché, ai fini della sua configurazione, è sufficiente che l’attore dimostri il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa in custodia potendo il custode liberarsi solo fornendo la prova del caso fortuito. Evidenzia che, con riguardo alle autostrade, è in genere configurabile un potere di custodia in capo alla società deputata alla relativa gestione, in ragione dei poteri effettivi di disponibilità e controllo che le sono attribuiti. Afferma che, pertanto, nel caso di specie, sussistendo un rapporto di custodia, rilevante ai sensi dell’art. 2051 c.c., tra l’autostrada e la società di gestione ed avendo egli debitamente provato l’evento dannoso consistito nella collisione con l’animale selvatico, nonché il nesso causale tra tale evento e l’autostrada in custodia , la Milano Serravalle-Milano Tangenziali s.p.a. avrebbe potuto liberarsi dalla responsabilità soltanto provando che l’ingresso in autostrada dell’animale era stato determinato da un fattore imprevedibile ed inevitabile qualificabile in termini di caso fortuito . Il ricorrente censura inoltre la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha escluso la possibilità di ritenere responsabile la società di gestione dell’autostrada ai sensi dell’art. 2043 c.c Deduce al riguardo che, avendo egli dato prova dell’anomala presenza di un animale selvatico sulla sede autostradale, sarebbe spettato alla convenuta provare gli eventuali fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità dell’utente di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia. 3. Con il secondo motivo omesso esame e motivazione su un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto della controversia tra le parti , il ricorrente si duole che la pronuncia impugnata abbia valorizzato, ai fini della decisione di rigetto della domanda risarcitoria, la circostanza che la recinzione posta in corrispondenza della carreggiata sulla quale si era verificato il sinistro era stata trovata integra dagli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul posto, omettendo di considerare che l’animale selvatico era entrato nella sede autostradale dalla carreggiata opposta ed era balzato dinanzi alla sua autovettura dopo aver saltato il divisorio centrale. 4. Le censure svolte nella prima parte del primo motivo sono fondate. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell’esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi Cass. 19/05/2011, numero 11016 Cass.25/07/2008, numero 20427 . Essa dunque presuppone unicamente l’esistenza del nesso eziologico tra l’evento dannoso e la cosa nonché l’esistenza della relazione custodiale tra quest’ultima e il responsabile, al quale la responsabilità viene imputata a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il fatto di essere il titolare del potere di governo della cosa, inteso come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Incisivamente si è evidenziato, in proposito, che non si deve parlare di colpa nella custodia atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi ma di rischio da custodia , in quanto la responsabilità è imputata a colui che, avendo di fatto il potere di effettivo controllo e disponibilità della cosa, è chiamato a sopportarne anche gli incommoda Cass.19/02/2008, numero 4279 Cass. 19/05/2011, numero 11016 . L’accertamento della relazione custodiale, in quanto presuppone l’accertamento del potere di effettivo controllo e vigilanza sulla cosa, deve essere condotto in concreto e, con riguardo al demanio stradale, soggetto ad un uso generalizzato da parte della collettività, va effettuato tenendo conto dell’estensione della strada, della sua posizione e della sua ubicazione, nonché delle dotazioni e dei sistemi di assistenza che la connotano Cass. 06/07/2006, numero 15383 Cass. 12/07/2006, numero 15779 Cass. 22/04/2010 numero 9546 . Con particolare riguardo alle autostrade, attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l’apprezzamento relativo all’effettiva possibilità del controllo, alla stregua dei suddetti parametri, induce ad una conclusione in via generale affermativa e dunque a ravvisare la sussistenza di una relazione custodiale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 c.c., tra l’autostrada e la società proprietaria o concessionaria, la quale è chiamata a svolgere un’adeguata attività di vigilanza in funzione della prevenzione e della eliminazione delle eventuali cause di pericolo per gli utenti Cass. 06/07/2006 nnumero 15383 e 15384 Cass. 2 luglio 2007 numero 2308 Cass. 29/03/2007, numero 7763 . L’accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso prescinde dall’accertamento dell’intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa costituendo l’esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa. Il nesso pertanto sussiste sia in relazione ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa sia in relazione a quelli determinatisi per effetto dell’insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni Cass. 28/03/2001, numero 4480 Cass. 29/11/2006, numero 25243 Cass. 29/03/2007, numero 7763 Cass. 19/05/2011, numero 11016 . L’onere di provare l’esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo incombe sul danneggiato Cass. 08/05/2008, numero 11227 . Precisamente, atteso che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell’utente, la dimostrazione che il danneggiato è chiamato a fornire concerne il verificarsi dell’evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia Cass. 05/02/2013, numero 2660 Cass. 19/05/2011, numero 110168 . Spetta invece al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell’esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale Cass. Cass. 05/02/2013, numero 2660 Cass. 13/07/2011, numero 15389 Cass. 07/07/2010, n,16029 Cass. 08/05/2008, numero 11227 . 5. Avuto riguardo ai surrichiamati principi, non può che ritenersi errata in diritto la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che la circostanza - accertata dalla Polizia Stradale - che la rete di recinzione autostradale fosse integra al momento dell’incidente, escludesse il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l’evento dannoso. Ai sensi dell’art. 2051 c.c., infatti, spettava al M. dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento lesivo, e cioè che il danno da lui riportato era conseguenza della inattesa e imprevista presenza sulla carreggiata di un animale selvatico con cui non aveva potuto evitare la collisione mentre incombeva sulla società di gestione autostradale dare la prova del fortuito, in sostanza deducendo che la presenza del capriolo sulla carreggiata era stata determinata da un fatto imprevedibile e inevitabile, quale, ad es., la rottura della recinzione, che non era stato possibile riparare tempestivamente, ad opera di vandali, oppure l’inopinato abbandono dell’animale sulla sede autostradale ad opera di terze persone. In funzione dell’interruzione del nesso causale tra l’evento dannoso e la cosa in custodia, il giudice del merito non poteva invece valorizzare la circostanza relativa all’integrità della recinzione nel tratto autostradale interessato dall’incidente, sia perché tale circostanza, nel caso concreto, non aveva impedito alla cosa di esplicare comunque la propria potenzialità dannosa, sia perché essa, lungi dal costituire caso fortuito, confermava piuttosto che il danno non era stato determinato da un fattore esterno imprevedibile ed inevitabile idoneo a vincere la presunzione di responsabilità del custode, ma era stato piuttosto la conseguenza dell’inefficace esercizio, da parte sua, dei poteri di sorveglianza della cosa. 6. Il primo motivo di ricorso per cassazione va pertanto accolto e dal suo accoglimento resta assorbito il secondo motivo. 7. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che si uniformerà ai seguenti principi di diritto a la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e trova fondamento nella particolare relazione intercorrente tra il custode e la cosa, la presunzione di responsabilità del quale può essere vinta solo dalla sussistenza di un fattore esterno, il caso fortuito, attinente alle modalità di causazione del danno, sicché al danneggiato è sufficiente provare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso, mentre il custode, per liberarsi, dovrà offrire la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, idoneo ad interrompere quel nesso causale, in quanto avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità b allegata e dimostrata da parte dell’automobilista danneggiato l’inattesa e imprevista presenza sulla carreggiata di un’autostrada di un animale selvatico con cui non era stato possibile evitare la collisione, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., deve dare la dimostrazione positiva che la presenza dell’animale fosse stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa custodita, non potendosi tale nesso ritenere escluso dalla mera presenza di una rete di recinzione, ancorché integra, in corrispondenza del tratto autostradale interessato dall’incidente. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.