Come valutare la futura perdita di chances lavorative del giovane studente vittima di un incidente?

A seguito di un sinistro stradale, l’accertata esistenza di un danno alla salute patito da un minore studente, non è di per sé sufficiente per ritenere esistente un danno da riduzione della capacità di guadagno.

Così si è espressa la Suprema Corte con ordinanza n. 11777/17 depositata il 12 maggio. Il caso. Nell’ambito di una controversia sorta a seguito del sinistro stradale, la cui responsabilità veniva attribuita unicamente al convenuto, condannato al pagamento dei danni in favore dell’attore, quest’ultimo ricorre per cassazione. Fra le doglianze sollevate del ricorrente vi è quella relativa al mancato accoglimento, da parte della Corte territoriale, della domanda di risarcimento del danno relativa alla futuribile perdita di chances lavorative al momento dell’inserimento nel mondo del lavoro , stante la gravità delle lesioni riportate, durante l’incidente, all’apparato cervicale, in virtù del fatto che al momento dell’accaduto egli era ancora minorenne. Nessuna perdita di chances lavorative. A tal proposito, la Corte di Cassazione ribadisce il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza secondo cui l’accertata esistenza di un danno alla salute patito da un minore studente, anche se di non lieve entità, non è di per sé sufficiente per ritenere necessariamente esistente un conseguente danno da riduzione della capacità di guadagno , salvo che il danneggiato non provi concretamente che, a causa della lesione, sia stato costretto a ritardare il compimento degli studi e di conseguenza l’ingresso nel mondo del lavoro, ovvero una verosimile riduzione dei suoi redditi futuri . In virtù del fatto che i Giudici di merito si sono attenuti a tale principio di diritto e non hanno riscontrato alcuna incidenza negativa dei danni riportati dal ricorrente sulla sua capacità reddituale, il Collegio di legittimità rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 3 febbraio – 12 maggio 2017, n. 11777 Presidente Spirito – Relatore Scrima Fatti di causa M.A. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 28 ottobre 2014, con cui - in parziale riforma della sentenza n. 142 del 2009 emessa dal Tribunale di Tivoli - sezione distaccata di Palestrina, che, dichiarata l’esclusiva responsabilità di R.G. nella causazione del sinistro stradale nel quale il M. aveva riportato danni, aveva condannato il R. , Mo.Ro. e la Toro Assicurazioni S.p.a. poi Alleanza Toro S.p.a. al pagamento, in favore del M. , della somma di Euro 48.859,78, oltre interessi, nonché alle spese di lite - quella Corte ha condannato R.G. , Mo.Ro. e Alleanza Toro S.p.a. a pagare, in favore dell’attuale ricorrente, la complessiva somma di Euro 106.173,19, da cui va detratto, previa omogeneizzazione, quanto già corrisposto sino alla data della sentenza di secondo grado, oltre a interessi, sulla differenza dalla predetta data al saldo effettivo nonché alle spese di quel grado di giudizio, in esse comprese quelle di c.t.u Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorrente ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata. 2. Il primo motivo è così rubricato 1. Erronea insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale , nella componente del cd danno biologico temporaneo ITT e ITP per effetto della violazione e/o falsa applicazione degli art t . 112 c.p.c., 1226, 2056, 2059 c.c. e del principio di diritto dell’integrale risarcimento del danno art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 1.2. ovvero, mancata rivalutazione monetaria al tempo della decisione dell’importo riconosciuto per tale componente del danno IT , in violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056, 2059 c.c. e del principio di diritto dell’integrale risarcimento del danno, t r attandosi di cd. obbligazione di valore art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. . Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto di riliquidare il danno alla persona IP e IT utilizzando le Tabelle del Tribunale di Roma e precisando, in relazione al danno da invalidità temporanea totale e parziale , che tale danno, pur essendo in tesi, tabellarmente superiore, d oveva essere riconosciuto nella misura di Euro 11.715,00 - così come ex professo richiesto nell’atto di appello - non potendo la Corte andare ultra petita . Ad avviso del ricorrente, in tal modo la Corte territoriale avrebbe travisato la domanda formulata con l’atto di appello, non avendo egli, contrariamente a quanto ritenuto dalla predetta Corte, quantificato espressamente la richiesta risarcitoria per la voce del danno non patrimoniale in parola, ed essendosi, invece, doluto, con il terzo motivo di appello, della insufficiente liquidazione della componente del danno non patrimoniale in parola, posto che le stesse tabelle del Tribunale di Roma, che il primo Giudice aveva affermato di voler utilizzare, prevedevano, nella versione del 2009, una valorizzazione della IT maggiore rispetto a quella riconosciuta dal Tribunale. Lamenta, altresì, il M. che erroneamente la Corte territoriale avrebbe applicato le tabelle del 2009 anziché quelle del 2014 ed avrebbe, comunque, violato gli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c. nonché il principio dell’integrale risarcimento del danno, non avendo rivalutato l’importo riconosciuto a titolo di IT. 2.1. Il motivo va disatteso. Ed invero va anzitutto evidenziato che alla luce degli stralci dell’atto di appello riportati in ricorso, con riferimento, in particolare, alle doglianze e alle istanze proposte in secondo grado con riferimento alla liquidazione della I.T., deve ritenersi non idoneamente censurata, in difetto di sufficiente specificità, la decisione sul punto della Corte di merito, evidenziandosi che, peraltro, neppure è indicato se e quando le tabelle del Tribunale di Roma del 2009 e del 2014, che pure risultano allegate al ricorso in questa sede, siano state, con riferimento specifico alla parte relativa alla I.T., prodotte nei gradi del giudizio di merito. Inoltre, neppure è stata riportata la domanda relativa alla voce di danno in parola così come formulata ed eventualmente precisata in primo grado, sicché non risultano in concreto offerti elementi onde poter verificare se e in che limiti il giudice dell’appello abbia omesso di procedere alla rivalutazione della somma pretesa a tale titolo v. Cass. 11/05/2012 . 3. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2967 c.c. art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. . Al riguardo il M. sostiene in ricorso di aver prospettato nell’atto introduttivo del giudizio e ribadito in appello la sussistenza anche del danno patrimoniale, da valutarsi in via necessariamente in via equitativa, da porsi in relazione alla futuribile perdita di chances lavorative al momento dell’inserimento nel mondo del lavoro, stante la gravità e peculiarità delle lesioni in particolare all’apparato cervicale da lui riportate quando era minore. 3.1. Il motivo non può essere accolto. La Corte di merito ha al riguardo affermato, in base ad accertamenti in fatto, non censurabili in questa sede, che le lesioni riportate dal M. - all’epoca di quella decisione ventitreenne - non sembrano possedere alcuna attitudine a incidere negativamente sulla di lui capacità reddituale la prova di tale incidenza decrementativa sul reddito avrebbe dovuto essere fornita dall’appellante che si è limitato a sostenere perdite di chances in relazione a non precisate attività sportive agonistiche, carriere militari o di pubblica sicurezza o a lavori di manovalanza. Né pare possa incidere sulla capacità reddituale il non rilevante danno estetico . Si osserva che sul punto questa Corte ha già affermato il principio, che va ribadito in questa sede, secondo cui l’accertata esistenza di un danno alla salute patito da un minore studente, anche se di non lieve entità, non è di per sé sufficiente per ritenere necessariamente esistente un conseguente danno da riduzione della capacità di guadagno, a meno che il danneggiato non provi, sulla base di elementi concreti, o che a causa della lesione sia stato costretto a ritardare il compimento dei suoi studi e di conseguenza l’ingresso nel mondo del lavoro, ovvero una verosimile riduzione dei suoi redditi futuri Cass. 28/09/2012, n. 16541 v. anche Cass. 24/02/2011, n. 4493, Cass. 15/07/2011, n. 15674 e Cass. 10/07/2015, n. 14517 . A tale principio si è attenuta la Corte di merito. 4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’ erronea ed insufficiente liquidazione delle spese processuali del grado di appello in favore dell’appellante vittorioso, per errata determinazione del valore della controversia di appello violazione degli artt. 4 e 5 del D.M. 55/2014, ai fini della corretta individuazione dei compensi di cui nella allegata tabella A , n. 12, nonché degli artt. 10, comma 2, e 14 c.p.c. art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. . 4.1. Il motivo è infondato. Il ricorrente, nel censurare la liquidazione delle spese operata dalla Corte di merito, parte dall’assunto indimostrato che detta Corte abbia applicato i valori medi di cui alle richiamate tabelle relativi allo scaglione da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00, nulla avendo espresso al riguardo la Corte territoriale. Va invece evidenziato che gli importi liquidati ben possono essere riferiti allo scaglione invocato dal ricorrente, superando la liquidazione operata dalla Corte di appello i minimi previsti dalle tabelle in parola in relazione allo scaglione appena richiamato. Consegue da quanto sopra evidenziato che la censura all’esame, così come formulata, non può essere accolta. 5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 6. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede. 7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.