Strada comunale dissestata, ciclomotore a terra: niente risarcimento per la conducente

Esclusa la responsabilità del Comune. Evidenti le precarie condizioni del tratto viario. Ciò significa che la donna avrebbe dovuto essere più prudente, evitando l’area più interessata da buche e avvallamenti.

Clamorosamente dissestato un lungo tratto di una strada comunale. A subirne le conseguenze è una donna, vittima di una brutta caduta alla guida del proprio ciclomotore. Nonostante le discutibili condizioni dell’asfalto, però, è senza successo la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti del Municipio Corte di Cassazione, ordinanza n. 11753/17, sez. VI Civile, depositata oggi . Visibilità. Passaggio cruciale per l’esito della battaglia legale è quello in appello. Lì i giudici, ribaltando completamente la decisione presa dal Tribunale, respingono la pretesa risarcitoria della donna all’indirizzo del Comune. A liberare l’ente locale da ogni responsabilità è, ad avviso dei giudici di secondo grado, il comportamento tenuto alla guida del ciclomotore. In sostanza, la donna si era resa conto delle precarie condizioni della strada , ma non aveva agito di conseguenza, cioè non aveva fatto ricorso a una maggiore prudenza. Questa visione diviene ora definitiva, visto e considerato che i magistrati di Cassazione respingono tutte le obiezioni mosse dalla donna. Due sono i dati certi nella vicenda primo, le cattive condizioni della strada, con avvallamenti e buche secondo, la loro chiara visibilità dal ciclomotore. Ciò significa che la conducente, proprio a causa del pericolo evidente, determinato dalla presenza di una strada dissestata per un lungo tratto precedente il punto in cui si è verificata la caduta , avrebbe dovuto tenere una condotta più prudente. Ella, invece, non solo non ha mantenuto una velocità adeguata, ma ha anche occupato l’area stradale maggiormente interessata dal dissesto . Logico, quindi, concludono i magistrati, attribuire alla donna la responsabilità per la caduta subita. E ciò, ovviamente, rende impossibile ottenere un risarcimento dal Comune, nonostante esso sia giustamente chiamato in causa per le discutibili condizioni del tratto stradale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 9 febbraio – 11 maggio 2017, n. 11753 Presidente Amendola – Relatore Positano Ch. Gu. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze il Comune di Sesto Fiorentino deducendo la responsabilità dell'ente convenuto per l'incidente verificatosi con il ciclomotore a causa dell'assenza di manutenzione su un tratto di strada comunale ritenuta provata la derivazione del danno dalle caratteristiche del bene, fonte di pericolo, il Tribunale, con sentenza del 10 ottobre 2013, condannava l'amministrazione comunale al risarcimento dei danni avverso tale decisione proponeva appello principale la Gu. ritenendo non integralmente satisfattivo il risarcimento ed errate le spese di lite. Il Comune di Sesto Fiorentino proponeva appello incidentale per ottenere l'applicazione dell'articolo 2043 c.c., in luogo dell'articolo 2051 c.c. con sentenza del 9 aprile 2015 la Corte d'Appello di Firenze accogliendo l'appello incidentale proposto dall'amministrazione comunale respingeva la domanda di Ch. Gu. con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio avverso tale decisione la Gu. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Resiste in giudizio il Comune di Sesto Fiorentino con controricorso. Considerato che con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 2051 c.c., in relazione all'articolo 360, n, 3, del codice di rito, per non avere la Corte territoriale affermato che la norma è applicabile ad ogni tipo di danno cagionato dalla res, indipendentemente dal fatto se il rischio sia visibile o nascosto, ma avrebbe dovuto costituire profilo irrilevante quello della affermata visibilità e rilevabilità, da parte dell'utente della strada, dell'omessa manutenzione del manto stradale, come ritenuto dalla Corte territoriale con il secondo motivo deduce violazione dell'articolo 2051, in relazione all'articolo 360, n. 3, del codice di rito per avere la Corte territoriale ritenuto che la condotta dell'utente della strada fosse la causa esclusiva dell'evento, pur in assenza di una specifica violazione di norme del codice della strada. Non ricorre, in sostanza, quell'uso del tutto improprio del bene demaniale che costituisce un profilo causale autonomo e imprevedibile e che integra l'ipotesi del caso fortuito con il terzo motivo deduce la violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile, con riferimento all'articolo 360, n. 3, del codice di rito, per avere la Corte territoriale, pur in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, pronunziato oltre i limiti della domanda dell'amministrazione comunale, che concludeva per una responsabilità concorsuale ai sensi dell'articolo 1227, primo comma del codice civile il ricorso non può trovare accoglimento poiché i primi due motivi sono inammissibili per difetto di specificità, in quanto le censure non colgono nel segno, mentre il terzo motivo è infondato con il primo motivo la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, pur ritenendo applicabile alla fattispecie in esame l'articolo 2051 del codice civile, che prescinde dalla visibilità e dalla evitabilità dell'insidia, ha escluso la responsabilità della amministrazione in quanto l'omessa manutenzione del manto stradale risultava visibile. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità poiché non coglie nel segno. La Corte ha accolto l'appello incidentale, non per avere escluso l'applicabilità dell'articolo 2051 codice civile a causa della visibilità delle cattive condizioni della strada, come sostenuto dalla ricorrente, ma per avere ritenuto sussistente una responsabilità esclusiva della conducente del ciclomotore la quale, proprio a causa del pericolo evidente, determinato dalla presenza di una strada dissestata per un lungo tratto precedente il punto in cui si è verificata la caduta, aveva posto in essere una condotta che aveva costituito la ragione esclusiva del fatto dannoso per il resto, il motivo è inammissibile poiché si chiede alla Corte di legittimità una valutazione dei fatti di causa, al fine di verificare se le caratteristiche della strada e l'esistenza di avvallamenti e di buche, costituissero o meno una situazione di pericolo evidente da notevole distanza anche il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell'articolo 2051 c.c. per avere ritenuto la condotta dell'utente della strada come causa esclusiva dell'evento, è inammissibile per difetto di specificità poiché, nuovamente, non coglie nel segno. La Corte territoriale non ha in alcun modo ritenuto rilevante l'esistenza o meno di una formale contestazione, da parte della polizia municipale, di violazioni del codice della strada a carico della conducente del ciclomotore, ma ha valutato la condotta imprudente, sia in termini di velocità non adeguata, sia di occupazione dell'area stradale maggiormente interessata dal dissesto il terzo motivo con cui si lamenta la violazione dell'articolo 112 del codice di rito, per avere la Corte territoriale pronunziato oltre i limiti della domanda del Comune che concludeva per una responsabilità concorsuale ai sensi dell'articolo 1227, primo comma del codice civile è infondato. Infatti, l'appellante incidentale pur avendo richiesto l'applicazione dell'articolo 2043 del codice civile e non dell'articolo 2051 del codice civile, ha concluso perché fosse respinta la domanda proposta dall'attrice perché infondata. In particolare in sede di appello incidentale il Comune ha chiesto l'applicazione dell'art. 2043 c.c. ed il rigetto della domanda e, in via subordinata, la responsabilità concorsuale ex art. 1227 c.c. ne consegue che il ricorso deve essere rigettato le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma I-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma Ibis dello stesso articolo 13.