L’assicuratore risponde per mala gestio se indennizza il terzo in ritardo

Il danno che l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli può causare al proprio assicurato, colposamente ritardando l’adempimento dei proprio obblighi, nei confronti del terzo danneggiato, non è rappresentato dai meri interessi di mora, ma consiste in una differenza quella tra il risarcimento cui l’assicurato sarebbe stato costretto dal terzo, se l’assicuratore avesse tempestivamente adempiuto la propria obbligazione e dunque anche zero, se possa presumersi che un tempestivo pagamento non avrebbe ecceduto il massimale e la somma che invece l’assicurato sarà costretto a pagare al terzo, a causa del ritardo dell’assicuratore e della sopravvenuta incapienza del massimale.

Con la sentenza del 26 aprile 2017, n. 10221, il S.C. chiarisce i limiti entro i quali l’assicuratore è chiamato a rispondere, nei confronti del proprio assicurato, in caso di mala gestio , ossia di colposo ritardo nell’adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione e, soprattutto, nella fase di liquidazione del danno in favore del terzo danneggiato. Il caso. La vicenda descritta nella sentenza in commento ha origine dall’azione promossa dall’assicurato, per inadempimento contrattuale e mala gestio ” nei confronti della propria compagnia di assicurazione, della cessionaria dei relativi contratti e del Fondo di Garanzia delle Vittime della strada a seguito di un giudizio azionato, nei proprio confronti, per il risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale. In primo e secondo grado la domanda di inadempimento era stata accolta parzialmente e nei limiti degli interessi e rivalutazione. Avverso tale decisione l’assicurato propone ricorre per Cassazione, adducendo che in realtà la compagnia assicuratrice si era dimostrata inadempiente ai propri obblighi contrattuali disponendo in ritardo l’indennizzo ed al di sotto del massimale pattuito. Inadempimento dell’assicuratore mala gestio propria e mala gestio impropria. Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale ripreso anche dalla sentenza in esame, l'ingiustificato ritardo dell'assicuratore della r.c.a. nell'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti del danneggiato lo può esporre a due diversi tipi di responsabilità la prima è quella per c.d. mala gestio ” impropria id est responsabilità da colpevole ritardo nei confronti del danneggiato stesso, la quale ha per effetto l'obbligo di pagare gli interessi ed, eventualmente, il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., anche in eccedenza rispetto al massimale l'altra è quella per c.d. mala gestio ” propria, che sussiste nei confronti non del danneggiato, ma dell'assicurato, ed ha per effetto l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne quest'ultimo, anche in misura eccedente il massimale, di un importo pari alla differenza tra quanto il responsabile avrebbe dovuto pagare al danneggiato se l'assicuratore avesse tempestivamente adempiuto le proprie obbligazioni e quanto invece sarà costretto a pagare in conseguenza del ritardato adempimento. Mala gestio impropria il limite è nel massimale. In particolare, l'assicuratore, ove ritardi colposamente il pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento in favore del terzo danneggiato – ossia nell’ipotesi sopra descritta di mala gestio ” impropria - è tenuto alla corresponsione degli interessi sul massimale ed, eventualmente, del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. che può consistere anche nella svalutazione monetaria . Tale responsabilità per mala gestio ” tuttavia può comportare la responsabilità ultramassimale dell'assicuratore solo per gli interessi e per il maggior danno anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi ma non per il capitale, rispetto al quale il limite del massimale è insuperabile. Come valutare il massimale in caso di coobbligati? Nei giudizi di risarcimento dei danni da sinistro stradale, per valutare se il pregiudizio patito dalla vittima sia inferiore o superiore al massimale assicurato, al fine di determinare le conseguenze della cosiddetta mala gestio ” impropria, occorre avere riguardo al solo massimale pattuito nella polizza, senza che rilevi l'esistenza di altri coobbligati, né il massimale dei rispettivi assicuratori della responsabilità civile. Condanna per mala gestio anche in forma condizionata. L’assicurato può chiedere la condanna dell’assicuratore della responsabilità civile a tenerlo indenne dalle pretese del terzo, anche se egli non abbia ancora pagato nulla in tal caso, la condanna dovrà essere pronunciata in forma condizionata, e subordinata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento da parte dell’assicurato. Condanna per mala gestio la domanda è implicita. Secondo la Cassazione, inoltre, la richiesta di condanna dell'assicuratore r.c.a. al risarcimento del danno da mala gestio impropria deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte che la vittima, tenuta alla sola prova dell'inutile decorso dello spatium deliberandi a disposizione dell'assicuratore, ne abbia comunque domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione. Mala gestio e superamento del massimale. Nel caso in cui, invece, come nel caso di specie, l’azione promossa riguardi la mala gestio dell’impresa di assicurazione e dell’impresa per essa cessionaria, la misura del ristoro che l'impresa designata è tenuta a corrispondere al danneggiato, comprensiva d'interessi e rivalutazione, che continuano a decorrere in corso di procedura sino al pagamento effettivo, può superare la soglia del massimale pur in assenza di specifica domanda.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 24 gennaio – 26 aprile 2017, n. 10221 Presidente Amendola – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. M.P. ed il suo assicuratore della r.c.a., la SIDA s.p.a., nel 1993 vennero convenuti dinanzi al Tribunale di Salerno da R.P. e da G.M. , i quali ne chiesero la condanna al risarcimento dei danni patiti dal proprio figlio R.A. , per essere stato investito da un veicolo condotto da M.P 2. Pendente questo giudizio, nel 2000 M.P. convenne dinanzi al Tribunale di Roma la società Nuova Tirrena s.p.a., quale impresa cessionaria del portafoglio della SIDA s.p.a., dichiarando di convenirla in nome e per conto della Consap s.p.a., gestione autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nonché la SIDA s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa. Nei confronti della convenuta l’attore chiese la condanna ad essere manlevato, anche oltre il limite del massimale, dalle pretese risarcitorie avanzate dalle persone che l’avevano convenuto nel primo giudizio. Dedusse che la SIDA prima, e la Nuova Tirrena poi, si erano rese inadempienti agli obblighi contrattuali, e dovessero di conseguenza tenerlo indenne anche oltre il limite del massimale. 3. La Corte d’appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, con sentenza 13.6.2014 n. 4004 accolse solo parzialmente la domanda. Il giudice d’appello ha, in particolare, articolato il seguente sillogismo - il danneggiato convenne in giudizio l’assicuratore nel 1993 - l’assicuratore ha pagato l’intero massimale nel 1996 - ergo, l’assicurato ha diritto ad essere tenuto indenne dalle pretese del terzo danneggiato, oltre il massimale, solo per gli interessi e la rivalutazione maturati tra il 1993 e il 1996. La Corte d’appello, inoltre, esclude di potere condannare l’assicuratore a pagare alcunché all’assicurato, poiché questi a sua volta non aveva dimostrato di avere alcunché pagato al danneggiato. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da M.P. , con ricorso fondato su sei motivi. Ha resistito la Groupama s.p.a. nuova ragione sociale della Nuova Tirrena s.p.a. . Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c È denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 1175, 1176, 1224, 1375, 1917, 2697 c.c. 99, 112, 115, 116 c.p.c Premessa la distinzione tra mala gestio impropria ovvero la condotta morosa dell’assicuratore, che lo espone al risarcimento anche ultramassimale nei confronti del terzo danneggiato , e mala gestio propria ovvero l’inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto, che espone l’assicuratore a rivalere l’assicurato di quanto sia stato costretto a pagare al terzo danneggiato , il ricorrente spiega di avere formulato, sin dall’atto introduttivo del primo grado, una domanda di mala gestio propria . Precisa che con tale domanda intendeva ottenere la condanna dell’assicuratore al risarcimento del danno da inadempimento del contratto di assicurazione della r.c. risarcimento che consiste nella rifusione all’assicurato delle somme che questi avrebbe evitato di pagare al terzo danneggiato, se l’assicuratore avesse tempestivamente e diligentemente adempiuto le proprie obbligazioni contrattuali. La Corte d’appello, invece, ha accordato all’assicurato la sola rivalutazione monetaria e gli interessi, sul massimale di Lire 200.000.000, per il periodo compreso tra la notifica dell’atto di citazione 1993 e il pagamento al danneggiato dell’intero massimale 1996 . Così giudicando, conclude il ricorrente, la Corte d’appello ha confuso gli effetti della mala gestio impropria con quelli della mala gestio propria. Solo la prima, infatti, fa sorgere in capo all’assicuratore l’obbligo di pagare al terzo danneggiato interessi e rivalutazione sul massimale. La violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e buona fede mala gestio propria , invece, fa sorgere in capo all’assicuratore l’obbligo di risarcire un danno che non necessariamente consiste nella rivalutazione e negli interessi. 1.2. Nella parte in cui lamenta la violazione di varie norme processuali artt. 99, 112, 115, 116, c.p.c. il motivo è manifestamente infondato. La Corte d’appello, infatti, non ha errato nel qualificare la domanda, né ha pronunciato ultra petita , né ha attribuito alle prove raccolte un valore che legalmente non potevano avere. L’assicurato ha domandato di essere risarcito dei danni patiti in conseguenza dell’inadempimento dell’assicuratore, e su tanto la Corte d’appello ha provveduto se poi l’abbia fatto correttamente o scorrettamente, non è questione di diritto processuale. 1.3. Nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 1917 c.c., il ricorso è fondato. L’assicuratore della responsabilità civile di ogni tipo ha l’obbligo di tenere indenne l’assicurato delle conseguenze pregiudizievoli di un fatto da lui commesso durante il tempo per il quale è stata stipulata l’assicurazione art. 1917 c.c. . Tale obbligo sorge nel momento in cui l’assicurato ovvero il terzo danneggiato quando la legge glielo consente, come nell’assicurazione della r.c.a. art. 22 L. 24.12.1969 n. 990, applicabile ratione temporis al nostro caso , richiede all’assicuratore il pagamento dell’indennizzo ovvero risarcimento del danno . A partire da tale momento, l’assicuratore ha l’obbligo nei confronti dell’assicurato di attivarsi con la diligenza da lui esigibile ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., per accertare le responsabilità, stimare il danno, formulare l’offerta, pagare l’indennizzo. La violazione di tali obblighi costituisce un inadempimento del contratto di assicurazione. Dall’inadempimento del contratto di assicurazione discende, come da quello di qualsiasi altro contratto, l’obbligo dell’inadempiente di risarcire il danno art. 1218 c.c. . Il risarcimento del danno derivato dall’inadempimento dell’assicuratore della r.c.a. dell’obbligo di liquidare sollecitamente il danno patito dal terzo danneggiato non sempre può essere liquidato addizionando il massimale degli interessi. Come questa Corte ha infatti già stabilito, per la stima del danno da mala gestio di ogni tipo occorre distinguere tre ipotesi. 1.3.1. La prima eventualità è che, nonostante la mala gestio ed il ritardato adempimento, il massimale resti capiente. In tal caso ovviamente nulla quaestio si applicheranno le regole sulla mora nelle obbligazioni di valore, e l’assicuratore potrà andare incontro unicamente alle sanzioni amministrative previste dall’art. 315 cod. ass 1.3.2. La seconda eventualità è che il massimale, capiente all’epoca dell’illecito, sia divenuto incapiente al momento del pagamento vuoi per effetto del deprezzamento del denaro, vuoi per effetto della variazione dei criteri di liquidazione del danno. In tal caso l’assicurato, se l’assicuratore avesse tempestivamente indennizzato il terzo, nulla avrebbe dovuto sborsare di tasca propria, e sarebbe rimasto indenne dalle conseguenze civili del proprio illecito. Di conseguenza nel caso di mala gestio egli potrà pretendere dall’assicuratore il risarcimento integrale, senza riguardo alcuno al limite del massimale, giacché l’assicuratore dovrà in tale ipotesi risarcire non il fatto dell’assicurato per il quale vige il limite del massimale , ma il fatto proprio, e cioè il pregiudizio patito dall’assicurato e derivato dal colposo ritardo nell’adempimento. 1.3.3. La terza eventualità è che il massimale già all’epoca del sinistro fosse incapiente. In tal caso, quand’anche l’assicuratore avesse tempestivamente pagato l’indennizzo, l’assicurato non avrebbe mai potuto ottenere una copertura integrale da parte dell’assicuratore. In questo caso, se l’assicuratore incorre in mala gestio , egli sarà tenuto a pagare all’assicurato gli interessi legali ed eventualmente il maggior danno, ex art. 1224, comma 2, c.c. , sul massimale. In questi casi inoltre, costituendo il debito dell’assicuratore una obbligazione di valuta, non è possibile cumulare la rivalutazione del massimale e gli interessi, ma delle due l’una o il danneggiato dimostra di avere patito un maggior danno , cioè un pregiudizio causato dal ritardo nell’adempimento non assorbito dagli interessi legali, ed allora avrà diritto al risarcimento di quest’ultimo ovvero nulla dimostra a tal riguardo, ed allora gli spetteranno i soli interessi legali per tutti questi principi si veda già Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014 . 1.4. Nel nostro caso pertanto la Corte d’appello, dinanzi ad una domanda di risarcimento del danno da mala gestio rectius , da inadempimento del contratto di assicurazione della r.c. , non si sarebbe dovuta limitare a conteggiare gli interessi, ma avrebbe dovuto dapprima accertare se il tempestivo adempimento dell’assicuratore, all’epoca dei fatti 1989 avrebbe o no garantito all’assicurato una copertura totale e poi procedere alla stima del danno coi criteri indicati nei tre paragrafi precedenti. 1.5. Resta da aggiungere come le conclusioni appena esposte non sono infirmate dalle eccezioni sollevate dalla Groupama alle pp. 8-9 del proprio controricorso. Sostiene la Groupama che sarebbe stato l’attore stesso a limitare la propria domanda risarcitoria al pagamento di interessi e rivalutazione. Egli, infatti, nell’atto di citazione chiese la condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo con decorrenza dalla scadenza dello spatium deliberandi di sessanta giorni di cui all’art. 22, 1 comma, legge 24.12.1969 n. 990 . Tuttavia è noto che gli atti di parte vanno letti ed interpretati nel loro complesso, e non limitandosi ad una aliqua particola ejns indicare vel respondere . Nel nostro caso, l’attore chiese con l’atto di citazione in modo inequivoco che l’assicuratore fosse dichiarato tenuto a rivalerlo di tutte le somme dovute al danneggiato a titolo di risarcimento , oltre a rivalutazione ed interessi. Dopo aver premesso ciò, chiese la condanna dell’assicuratore al pagamento di tutte le suddette somme, con decorrenza ecc. . Da un lato, pertanto, il complemento oggetto suddette somme di cui l’attore fece menzione nella propria citazione era chiaramente riferito sia al capitale, sia agli accessori interessi e rivalutazione dall’altro, quel che più rileva, l’intero atto di citazione rende palese che il bene della vita , come si usa dire, richiesto dall’attore era essere garantito dall’assicuratore per tutti gli importi che avrebbe dovuto pagare al terzo danneggiato, e non solo per gli interessi. 2. Il secondo motivo di ricorso. 2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo modificato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 . Sostiene che la sentenza non avrebbe motivato in merito alla qualificazione giuridica da essa attribuita alla domanda attorea. 2.2. Il motivo è manifestamente inammissibile sia perché l’obbligo di motivazione concerne gli accertamenti di fatto, non le qualificazioni in diritto, rispetto alle quali nessun vizio di motivazione è mai concepibile sia perché in ogni caso qualificare la domanda come aquiliana o contrattuale non costituisce omesso esame d’un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, nuovo testo, c.p.c. come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 . 3. Il terzo motivo di ricorso. 3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c È denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 1175, 1176, 1375, 1917, 2697 c.c. 32, 99, 100, 112, 116 c.p.c Lamenta che la Corte d’appello ha emesso una sentenza di mero accertamento dell’obbligo dell’assicuratore di manlevarlo nei contenuti limiti sopra indicati , nonostante egli ne avesse chiesto la condanna. 3.2. Il motivo è manifestamente fondato. È la stessa Corte d’appello a dichiarare che l’attore aveva formulato una pronuncia di condanna così la sentenza d’appello, p. 17 . Nondimeno, la Corte d’appello ha ritenuto che tale domanda non potesse essere accolta, nemmeno nei limiti in cui aveva accertato la mala gestio dell’assicuratore, perché l’assicurato non ha dimostrato di avere pagato al terzo danneggiato alcuna somma . Questa statuizione viola gli artt. 1917 c.c. e 112 c.p.c Viola il primo, perché l’assicuratore della r.c. ha l’obbligo di manlevare il proprio assicurato e se esiste un obbligo, anche futuro o condizionale o sottoposto a termine, il creditore può chiedere quomodolibet la condanna del debitore all’adempimento. Viola il secondo, perché da tempo da un secolo e mezzo, per l’esattezza la dottrina e questa Corte ammettono la pronuncia di sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, quale appunto l’avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte dell’assicurato in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 16135 del 09/07/2009, pronunciata in una fattispecie speculare rispetto alla nostra, nella quale un assicuratore aveva chiesto la condanna dell’assicurato a rifondergli le somme che avesse dovuto pagare al terzo danneggiato, a causa dell’inoperatività della garanzia ma per l’affermazione d’un principio analogo si veda già Sez. 3, Sentenza n. 2026 del 14/10/1970 . 4. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso. 4.1. Gli ultimi tre motivi di ricorso, coi quali M.P. lamenta sotto ulteriori profili rispetto a quelli già esaminati il fraintendimento da parte della Corte d’appello della propria domanda, e l’erronea liquidazione del danno da mala gestio , restano assorbiti dall’accoglimento del primo e del terzo motivo. 5. La sentenza deve quindi essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, la quale nel riesaminare il gravame di M.P. si atterrà ai seguenti principi di diritto 1 Il danno che l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli può causare al proprio assicurato, colposamente ritardando l’adempimento dei propri obblighi nei confronti del terzo danneggiato, non è rappresentato dai meri interessi di mora, ma consiste in una differenza quella tra il risarcimento cui l’assicurato sarebbe stato costretto dal terzo, se l’assicuratore avesse tempestivamente adempiuto la propria obbligazione e dunque anche zero, se possa presumersi che un tempestivo pagamento non avrebbe ecceduto il massimale , e la somma che invece l’assicurato sarà costretto a pagare al terzo, a causa del ritardo dell’assicuratore e della sopravvenuta incapienza del massimale. 2 Il danno da mala gestio dell’assicuratore della r.c.a. deve essere liquidato, allorché il credito del danneggiato già al momento del sinistro risultava eccedere il massimale, attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale, ovvero, in alternativa, attraverso la rivalutazione dello stesso, se l’inflazione è stata superiore al saggio degli interessi legali, in applicazione 1224, secondo comma, cod. civ., mentre, se lo stesso era originariamente inferiore al massimale e solo in seguito è levitato oltre tale soglia, il danno è pari alla rivalutazione del credito, cui va aggiunto il danno da lucro cessante liquidato secondo i criteri previsti per l’ipotesi di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore. 3 L’assicurato può chiedere la condanna dell’assicuratore della responsabilità civile a tenerlo indenne dalle pretese dal temo, anche se non gli abbia ancora pagato nulla in tal caso la condanna dovrà essere pronunciata in forma condizionata, e subordinata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento da parte dell’assicurato . 6. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. - accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso rigetta il secondo dichiara assorbiti gli altri - cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.