Se vuole liquidare meno delle tabelle di Milano, il giudice deve spiegare perchè

Il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle c.d. tabelle diffuse dal Tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità tali – che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione – che consiglino od impongano lo scostamento dai valori standard del risarcimento.

Così si è espressa la III sez. Civile nella sentenza n. 9950/17, depositata il 20 aprile. Il fatto. A distanza di 26 anni dall'evento la Cassazione ha discusso il caso dell' allora minore investito e ferito da un autoveicolo mentre attraversava la strada. A fronte della condanna penale dell'investitore, in sede civile sia il Tribunale che la Corte d'appello avevano riconosciuto un concorso di colpa della vittima nella misura del 50%. La sentenza d'appello è stata impugnata dalla vittima con ricorso fondato su due motivi 1 con il primo motivo è stato lamentato che il Tribunale e la Corte d'appello avrebbero liquidato il danno biologico temporaneo in base a valori inferiori a quelli previsti dalle tabelle milanesi 2 col secondo motivo è stato lamentato l'erroneo conteggio degli interessi compensativi sulla somma offerta a titolo di acconto nove anni dopo il sinistro. Le tabelle milanesi come criterio standard. Principio pacifico e sempre ricordato dalla Suprema Corte è quello per cui allorquando la liquidazione avvenga per via equitativa per la mancanza di criteri legali, la stessa debba avvenire con modalità idonee a garantire la parità di trattamento a parità di conseguenze. Premessa la riaffermazione del principio tabellare milanese come metodo ritenuto in grado di soddisfare nel miglior modo possibile la parità di trattamento, la III sezione ha ricordato che è pur tuttavia possibile per un giudice discostarsi da tale metodo, con l'onere però di spiegare per quali ragioni l'applicazione del criterio milanese” nel caso concreto non risulterebbe equitativamente corretta. Nel caso concreto l'errore in cui sono incorsi i Giudici del merito è stato quello di non giustificare in alcun modo la liquidazione in misura inferiore a quella standard risultante dall'applicazione delle tabelle di Milano. Interessi. La Cassazione ha ricordato come in caso di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore non possano trovare applicazione le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie previste dall'art. 1224 c.c. . Infatti il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di a pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, a meno che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale b pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento e questo danno si può liquidare anche ma non solo applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno sul punto rimane ferma l'importante decisione delle SS.UU. n. 1712/95 . In caso di pagamento di un acconto, come successo nel caso de quo , le operazioni da eseguire sono le seguenti 1 rendere omogeneo il credito risarcitorio e l'acconto alternativamente devalutandoli entrambi alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione 2 detrarre l'acconto dal credito 3 calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa 3a sull'intero capitale per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto 3b sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva. Così facendo la III sezione ha espressamente dichiarato superato quanto statuito nella sentenza n. 6357/11, sempre della III sezione, la quale aveva invece deciso nel senso che qualora prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito il responsabile versoi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio [] devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio [] che l'acconto versato detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento cd. interessi compensativi .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 febbraio – 20 aprile 2017, n. 9950 Presidente Spirito – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 1991 il minore P.A. , mentre attraversava la strada, venne investito e ferito da un autoveicolo condotto da C.A. , di proprietà di B.L. ed assicurato per i rischi della circolazione dalla società Commercial Union Insurance s.p.a. che in seguito muterà ragione sociale in Aviva Italia s.p.a. d’ora innanzi, per brevità, la Aviva . 2. Dopo che l’investitore fu condannato in sede penale, nel 2003 P.A. convenne dinanzi al Tribunale di Latina C.A. , B.L. e la Aviva, chiedendone la condanna al risarcimento del danno. 3. Con sentenza n. 705 del 2009 il Tribunale accolse la domanda, ma attribuì alla vittima un concorso di colpa del 50%. La Corte d’appello di Roma, adita da P.A. , con sentenza 16.4.2013 n. 2158 rigettò il gravame. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da P.A. , con ricorso fondato su due motivi. Ha resistito con controricorso la Aviva. Ragioni della decisione 1. Questioni preliminari. 1.1. Il Procuratore Generale, nelle conclusioni pronunciate nella pubblica udienza del 23 febbraio 2017, ha chiesto preliminarmente che fosse ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo investitore, B.L. . Anche la Aviva, nel proprio controricorso, ha eccepito preliminarmente il difetto di integrazione del contraddittorio, per non essere stato notificato il ricorso per cassazione a B.L. . 1.2. Tali richieste non sono fondate. Il presente giudizio civile trae origine da un precedente giudizio penale, conclusosi con sentenza definitiva sull’an debeatur, ed al quale B.L. rimase estraneo Deve, dunque trovare applicazione il principio già affermato da questa Corte, secondo cui quando il danneggiato da un sinistro stradale abbia esercitato l’azione civile nel processo penale instaurato nei confronti del conducente dell’autoveicolo, proponendo domanda di risarcimento nei confronti della compagnia assicuratrice e non anche del proprietario del veicolo, senza che il giudice abbia ordinato la chiamata in giudizio di quest’ultimo ex art. 23, legge n. 990 del 1969, il giudicato formatosi sull’an debeatur non è opponibile al proprietario del veicolo, il quale, conseguentemente, non è litisconsorte Viti necessario nel successivo giudizio civile proposto dal danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice, al fine di ottenere la quantificazione del danno Sez. 3, Sentenza n. 7182 del 12/05/2003 . 2. Il primo motivo di ricorso. 2.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 1226 c.c. sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo modificato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 . Deduce, al riguardo, che il Tribunale prima, e la Corte d’appello poi, hanno liquidato il danno biologico temporaneo in base a valori inferiori a quelli previsti dalle tabelle milanesi. 2.2. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già ripetutamente affermato che la liquidazione del danno alla salute, quando avvenga in via equitativa per la mancanza di criteri legali, debba avvenire con modalità idonee a garantire la parità di trattamento, a parità di conseguenze. La parità di trattamento, infatti, costituisce uno dei due pilastri - insieme alla valutazione delle specificità del caso concreto - su cui poggia la valutazione equitativa di cui all’art. 1226 c.c Nella perdurante mancanza di criteri oggettivi, l’unico metodo ritenuto in grado di soddisfare nel miglior modo possibile la parità di trattamento è stato individuato il c.d. criterio a punto variabile , adottato dal Tribunale di Milano e spontaneamente recepito dalla maggior parte degli altri uffici giudiziari Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011 . Pertanto il giudice che intenda - come pure gli è consentito adottare criteri alternativi, ha l’onere di spiegare per quali ragion l’applicazione del criterio c.d. milanese , nel caso a lui sottoposto, non sortirebbe risultati equitativi. Nel caso di specie, è incontroverso che il Tribunale non abbia applicato il criterio milanese, senza indicarne le ragioni. La Corte d’appello ha giustificato tale decisione osservando che è facoltà del giudice discostarsi dai valori indicati dalla c.d. tabella milanese, allo scopo di personalizzare il risarcimento, ovvero adattarlo alle specificità del caso concreto. Ma se ciò è esatto in teoria, fu nel caso concreto scorretto in pratica, giacché né il Tribunale, né la Corte d’appello hanno accertato alcuna particolarità che giustificasse la liquidazione del danno in misura inferiore a quella standard. 3. Il secondo motivo di ricorso. 3.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1223 c.c. sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo modificato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 . Deduce, al riguardo, che l’assicuratore del responsabile aveva pagato un acconto nove anni dopo il sinistro, e che per tenere debito conto di tale pagamento nella liquidazione del danno, la Corte d’appello ha a devalutato l’acconto alla data del sinistro b sottratto l’acconto devalutato dal credito devalutato c calcolato la mora sulla differenza. In questo modo - sostiene il ricorrente - la Corte d’appello ha finito per sottostimare il danno da mora, in quanto per i primi nove anni successivi al sinistro era stato l’intero capitale a produrre interessi compensativi, i quali per tale periodo di tempo si sarebbero perciò dovuti conteggiare sull’intero credito risarcitorio, e no sulla somma residuata dopo la detrazione dell’acconto. 3.2. Il motivo è fondato. Nel caso di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore, non si applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie art. 1224 c.c. . Come da tempo stabilito da questa Corte, il ritardato adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell’illecito art. 1219 c.c. impone al debitore di a pagare al creditore l’equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell’epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l’abbia già liquidato in moneta attuale b pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento e questo danno si può liquidare anche ma non solo applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995 . 3.3. Ai fini della soluzione del problema pratico dello scomputo degli acconti, quel che rileva è la ratio della soluzione adottata da Sez. un. 1712/95, cit Tale ratio consiste ciò che la liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore deve, per così dire, simulare quel che il creditore avrebbe potuto ricavare dall’investimento della somma a lui dovuta, se fosse stato tempestivamente soddisfatto. È dunque evidente che, nel caso di pagamenti in acconto, il creditore a nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell’acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare il denaro dovutogli e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l’investimento dell’intero capitale dovutogli b solo dopo il pagamento dell’acconto, e per effetto di quest’ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall’investimento dell’intero capitale dovutogli dopo il pagamento dell’acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell’acconto. Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni a rendere omogenei il credito risarcitorio e l’acconto devalutandoli entrambi alla data dell’illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione b detrarre l’acconto dal credito c calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa c’ sull’intero capitale, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto c’’ sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva così già Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014 . 3.4. Nei suddetti termini deve ritenersi superato il precedente di questa Corte, secondo cui qualora prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio . devalutando alla data dell’evento dannoso sia il credito risarcitorio . che l’acconto versato detraendo quest’ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento c. d. interessi compensativi . Sez. 3, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011 . Tale criterio non appare infatti sostenibile, perché incoerente con la ratio e lo scopo deli principi che disciplinano la mora nelle obbligazioni di valore, come stabiliti da Cass. sez. un. 1712/95, cit., e conduce di fatto ad una sottostima del danno. 4. La sentenza deve quindi essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, la quale nel liquidare nuovamente il danno si atterrà ai seguenti princìpi di diritto a il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle c. d. tabelle diffuse dal Tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità tali - che il giudice ha l’onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione che consiglino od impongano lo scostamento dai valori standard del risarcimento b la liquidazione del danno da ritardato adempimento d’una obbligazione di valore, nel caso in cui il debitore abbia pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire a devalutando l’acconto e il credito alla data dell’illecito b detraendo l’acconto dal credito c calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva . 5. Le spese. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. la Corte di cassazione - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.