Prima un incidente, poi il furto: in bilico l’indennizzo dall’assicurazione

Riflettori puntati sul valore del veicolo. Necessario un approfondimento sui danni riportati e sulla effettiva realizzazione dei lavori di riparazione. Da tenere presente anche il risarcimento già versato dalla compagnia assicurativa a chiusura del capitolo relativo al sinistro stradale.

Automobile rubata. Il proprietario chiama in causa l’assicurazione per ottenere il previsto indennizzo. Richiesta plausibile, ma va fatta chiarezza sulla riparazione dei danni riportati dal veicolo in un incidente stradale verificatosi prima del furto Cassazione, ordinanza n. 9954/17, sez. III Civile, depositata oggi . Furto. Concluso il capitolo relativo all’incidente. Il proprietario del veicolo ha ottenuto la condanna della compagnia assicurativa , obbligata a versargli quasi 5mila euro, con esclusione, però, del diritto al rimborso dell’IVA, non risultando agli atti la prova dell’avvenuta riparazione della vettura . Quest’ultimo dato viene richiamato dal Giudice di Pace per respingere la richiesta di indennizzo per il furto dell’automobile. Identica decisione anche da parte dei giudici del Tribunale, che però fanno alcune ulteriori osservazioni l’entità dei danni nel giudizio risarcitorio era stata quantificata in 4.995 euro, avuto riguardo allo stato del veicolo dopo il sinistro come risultante dalla documentazione fotografica prodotta dal proprietario , nonché al costo dei ricambi e al lavoro necessari per la riparazione il successivo giudizio di condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo dovuto in caso di furto aveva ad oggetto l’effettivo valore del veicolo al momento della sottrazione, stimato dal proprietario in 4.000 euro, detratto lo scoperto del 10% come da contratto di assicurazione su tale valore incideva radicalmente il giudicato formatosi sulla mancata riparazione del veicolo, dovendo concludersi che esso, per effetto dei danni subiti nel precedente sinistro liquidati in misura superiore allo stimato valore commerciale e non riparati , non valeva nulla al momento del furto . Valore. Va messa in discussione la decisione del Tribunale, sanciscono ora i giudici della Cassazione, accogliendo le obiezioni mosse dal proprietario del veicolo. Ciò perché la circostanza che il veicolo fosse stato o meno riparato prima del furto era una circostanza di fatto il cui accertamento non costituiva premessa necessaria o fondamento logico-giuridico della pronuncia di condanna dell’assicuratore al risarcimento del danno . Di conseguenza, non si può dare per certa la mancata riparazione del veicolo. Su questo fronte è necessario un approfondimento dinanzi ai giudici del Tribunale. Solo successivamente sarà possibile valutare il valore del mezzo, tenendo presenti il costo complessivo della riparazione – se effettuata – e il risarcimento versato dall’assicurazione, e decidere sull’indennizzo previsto in caso di furto della vettura.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 2 marzo – 20 aprile 2017, numero 9954 Presidente Spirito – Relatore Spaziani Fatti di causa A. C., premesso che aveva subito il furto della sua autovettura e che tale evento era coperto dalla polizza assicurativa da lui stipulata con la Fondiaria Sai s.p.a., convenne quest'ultima dinanzi al Giudice di pace di Catania, chiedendone la condanna al pagamento del relativo indennizzo, nella misura Euro 4.005,00 corrispondente allo stimato valore commerciale del veicolo, decurtato del 10% a titolo di franchigia. Dopo avere sospeso il processo in attesa della definizione di quello pendente presso altro giudice tra le medesime parti ed avente ad oggetto il risarcimento diretto, ex articolo 149 D.Lgs. numero 209/2005, dei danni occorsi alla stessa autovettura in conseguenza di un sinistro verificatosi prima del furto - e dopo che quest'ultimo giudizio era stato definito con condanna della compagnia di assicurazioni al pagamento della somma di Euro 4.995,00, con esclusione del diritto al rimborso dell'IVA, non risultando agli atti la prova dell'avvenuta riparazione del mezzo - il Giudice di pace rigettò la domanda per mancata prova dell'avvenuta riparazione del veicolo successivamente al sinistro. In seguito all'appello del C., il Tribunale di Catania, dopo avere sollevato d'ufficio l'eccezione relativa al giudicato esterno formatosi tra le parti in ordine alla mancata riparazione del mezzo alla luce della precedente sentenza emessa a definizione del giudizio risarcitorio, ha confermato la decisione di primo grado correggendone la motivazione, sui rilievi che l'entità dei danni nel giudizio risarcitorio era stata quantificata dal CTU in Euro 4.995,00 avuto riguardo allo stato del veicolo dopo il sinistro come risultante dalla documentazione fotografica prodotta dal proprietario , nonché al costo dei ricambi e al lavoro necessari per la riparazione che il successivo giudizio di condanna dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo dovuto in caso di furto aveva ad oggetto l'effettivo valore del veicolo al momento della sottrazione, stimato dal proprietario in Euro 4005,00, detratto lo scoperto del 10% come da contratto di assicurazione e che su tale valore incideva radicalmente il giudicato formatosi sulla mancata riparazione del veicolo medesimo, dovendo concludersi che esso, per effetto dei danni subiti nel precedente sinistro liquidati in misura superiore allo stimato valore commerciale e non riparati , non valeva nulla al momento del furto. Avverso la decisione del Tribunale A. C. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Ha resistito con controricorso la UnipolSai già Fondiaria Sai s.p.a Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo violazione degli artt. 2909 cc, 324 e 112 c.p.c. il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, per effetto della precedente sentenza emessa a definizione del giudizio di risarcimento dei danni riportati dal veicolo nel sinistro verificatosi prima del furto, si era formato il giudicato in ordine alla mancata riparazione del mezzo . Deduce la diversità della causa petendi e del petitum della domanda risarcitoria rispetto a quelli della domanda avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo per furto. Evidenzia che tra i due giudizi non sussisteva rapporto di pregiudizialità. Sottolinea che l'accertamento della riparazione del veicolo non rientrava nell'oggetto della prima domanda, limitata all'accertamento del diritto al risarcimento. Sostiene che egli, in quanto parte vittoriosa, non aveva interesse ad impugnare la decisione favorevole emessa a definizione del predetto giudizio e che il rilievo - tra l'altro contenuto nella sola motivazione della sentenza ma non riprodotto nel dispositivo - secondo cui non era stata raggiunta la prova della riparazione del veicolo, non equivaleva all'affermazione che la riparazione non era avvenuta e aveva efficacia circoscritta al giudizio in cui era stato formulato, restando sempre possibile accertare la circostanza dell'avvenuta riparazione in altro giudizio, avente petitum e causa petendi differenti. 2. Il motivo è fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudicato sostanziale di cui all'articolo 2909 cc. - il quale, come riflesso di quello formale previsto dall'articolo 324 c.p.c, fa stato ad ogni effetto tra le parti quanto all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico per l'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, quando l'azione in esso dispiegata abbia requisiti costitutivi personae, petitum e causa petendi identici cfr., in termini, Cass. 20/04/2007, numero 9486 in precedenza v. Cass. 28/10/2005, numero 21096 Cass. 29/05/1999, numero 5241 Cass. 17/05/1997, numero 4393 Cass. 05/06/1996, numero 5222 . Restano invece fuori dal giudicato gli accertamenti di fatto che non abbiano integrato antecedenti logici necessari della decisione e che pertanto non hanno costituito oggetto di quest'ultima nel senso sopra precisato, il cui contenuto ben può essere riesaminato in un giudizio successivo avente ad oggetto una domanda diversa da quella sulla quale è stata emessa la precedente decisione. Nella vicenda in esame, la circostanza se il veicolo fosse stato o meno riparato prima del furto era una circostanza di fatto il cui accertamento non costituiva premessa necessaria o fondamento logico-giuridico della pronuncia di condanna dell'assicuratore al risarcimento del danno, il cui titolo giustificativo era integrato unicamente dalla sussistenza del rapporto assicurativo, dal danneggiamento dell'autovettura dell'assicurato e dal comportamento colposo del conducente del veicolo antagonista. La predetta circostanza non costituiva pertanto oggetto della decisione e non poteva considerarsi coperta dal giudicato costituito dalla suddetta pronuncia, la quale infatti non conteneva alcuna statuizione in tal senso, recando soltanto, in motivazione, il rilievo sull'assenza di prova al riguardo. La circostanza se il veicolo fosse stato o meno riparato ben poteva pertanto formare oggetto di accertamento nel successivo giudizio avente ad oggetto la diversa domanda di accertamento del diritto all'indennizzo conseguente al furto dell'autovettura, nel quale era stata dedotta a fondamento della nuova pretesa azionata verso la società di assicurazioni. Il giudice del merito, investito di tale pretesa, avrebbe dunque potuto accertare la circostanza previa ammissione delle prove dedotte dal deducente oppure, ritenuta l'irrilevanza o l'inammissibilità di tali prove, avrebbe potuto reputare la circostanza non provata e decidere di conseguenza, ma non poteva ritenere che la stessa fosse coperta dal giudicato esterno costituito dalla sentenza pronunciata sulla precedente e diversa domanda risarcitoria. Il primo motivo di ricorso per cassazione va pertanto accolto. 3. Il secondo motivo - con il quale il ricorrente lamenta che il giudice d'appello, dopo avere ritenuto accertato, sulla base del rilievo di giudicato esterno, che il veicolo non era stato riparato, abbia dato per scontato che lo stesso non avesse alcun valore al momento del furto, omettendo di considerare la circostanza, da lui debitamente allegata, che la vettura, benché danneggiata, manteneva pur sempre un valore di mercato sia pure inferiore a quello del veicolo integro di tal che l'accertamento della mancata riparazione non faceva venir meno il suo diritto all'indennizzo ma determinava soltanto la contrazione quantitativa di quest'ultimo - resta assorbito dall'accoglimento del primo. 4. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, con rinvio della causa, ex articolo 383 c.p.c, al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato, che si uniformerà ai principi sopra illustrati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione articolo 385, terzo comma, c.p.c . P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato, che provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.