Fatale la svolta intrapresa dalla figlia in bicicletta, nessun risarcimento per i genitori

La responsabilità del conducente coinvolto nell’investimento di un pedone, pur essendo presunta, può essere esclusa non solo quando egli abbia fornito la prova di avere fatto il possibile per far sì che l’evento non si verificasse ma anche quando risulti con certezza che non vi era alcuna possibilità concreta di evitare l’incidente.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 9278/17 depositata l’11 aprile. Il caso. La Corte d’appello di Trieste confermava la decisione del Tribunale che rigettava la domanda con cui gli attori chiedevano la condanna al risarcimento danni per la convenuta e la società assicurativa, in relazione al sinistro stradale ove perse la vita la figlia minorenne. In particolare, la Corte territoriale confermava la colpa esclusiva della vittima e l’assenza di un qualunque profilo di responsabilità nei confronti della convenuta. Infatti, come affermato dai Giudici di merito, il sinistro era stato causato esclusivamente dalla repentina e improvvisa svolta intrapresa dalla minore che, in sella alla propria bicicletta, tagliava la strada alla convenuta. Non c’è responsabilità della conducente. La Corte di Cassazione ritiene applicabile al caso di specie il principio secondo cui la responsabilità del conducente coinvolto nell’investimento di un pedone, pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa non solo quando l’investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per il danno ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l’incidente . Tale situazione ricorre ogni qualvolta il pedone o, come nel caso di specie, il ciclista, compia un movimento inatteso e repentino da non permettere al conducente di porre in essere una manovra che possa impedirne l’investimento. Nella fattispecie, la conducente ha dimostrato di aver fatto il possibile affinché si potesse evitare l’evento purtroppo verificatosi, pertanto, la Corte non può che rigettare il ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 10 marzo – 11 aprile 2017, n. 9278 Presidente Travaglino – Relatore Dell’Utri Fatto e diritto Rilevato che, con sentenza resa in data 3/6/2015, la Corte d’appello di Trieste ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da S.S. e M. , in proprio e nella qualità di genitori della minore S.T. , per la condanna di P.M. e della Allianz s.p.a. al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio in occasione del quale ha perso la vita il congiunto degli attori St.Sv. che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha confermato il giudizio sulla colpa esclusiva della vittima nella causazione del sinistro in esame, in assenza di alcun profilo di responsabilità ascrivibile in capo alla P. che, avverso la sentenza d’appello, S.S. e M. , in proprio e nella qualità di genitori della minore S.T. , hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione che la Allianz s.p.a. resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria che P.M. non ha svolto difese in questa sede considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per inintelligibilità della motivazione in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. , per essersi la corte territoriale limitata a un acritico e apodittico richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado e alle indagini svolte in sede penale in relazione alla valutazione del comportamento stradale dei protagonisti del sinistro, senza procedere ad alcuna ricognizione concreta dei profili di colposità ascrivibili alla condotta della P. che il motivo è infondato che, infatti, la corte territoriale ha espressamente evidenziato come il sinistro in esame si fosse verificato esclusivamente a causa della repentina e improvvisa svolta a sinistra del minore rimasto vittima dello scontro, avendo quest’ultimo, in sella alla propria bicicletta, improvvisamente tagliato la strada alla convenuta, impossibilitata a impedire l’impatto con lo stesso, pur avendo adeguato la propria condotta di guida ai parametri di diligenza normativamente prescritti nella specie che, con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. , per avere la corte territoriale omesso di considerare i fatti storici consistiti nella distanza fra i veicoli venuti a collisione con la conseguente mancata verifica effettiva dell’anticipazione con la quale il ciclista avrebbe eseguito la manovra di svolta sinistra nella liceità della stessa manovra di svolta sinistra in ragione dell’interruzione della linea di mezzeria nonché nelle tracce di frenata impresse al suolo dal veicolo della convenuta estese per la lunghezza di 18 metri che il motivo è inammissibile che, infatti, i fatti dedotti dai ricorrenti consistono in mere occorrenze o circostanze del fatto storico principale integrato dalla dinamica del sinistro che la corte territoriale ha valutato nel suo insieme, valorizzando gli aspetti ritenuti più significativi sul piano rappresentativo, implicitamente disattendendo le diverse o contrarie interpretazione di quanto valutato che, pertanto la censura critica del ricorrente non attiene propriamente alla censura dell’omesso esame di fatti decisivi, quanto a una diversa interpretazione o rilettura degli elementi di prova acquisiti al giudizio, come tale inammissibile in sede di legittimità che, con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per inintelligibilità della motivazione in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e in riferimento all’art. 132 n. 4 c.p.c. , per avere la corte territoriale escluso la sussistenza di alcun profilo di colpa in capo alla P. sulla base di un’argomentazione logicamente apodittica e non già in forza di concreti elementi di prova che il motivo è infondato che, infatti, la corte territoriale ha espressamente circostanziato l’argomentazione relativa all’impossibilità, per la convenuta, di impedire l’evento dannoso dedotto in giudizio, in considerazione della inevitabilità oggettiva dell’investimento del corpo del ciclista, essendosi quest’ultimo proiettato repentinamente e imprevedibilmente dinanzi al veicolo della P. , che procedeva, nell’occasione, a velocità adeguata e coerente alle circostanze, senza che la questione della distanza di sicurezza valesse a rivestire alcun rilievo causale nella specie con particolare riguardo al profilo della causalità della colpa , in considerazione del concreto comportamento della vittima, la cui eccezionalità risultò tale, secondo il giudizio di fatto reso dalla corte di merito, da determinare, di per sé solo, la verificazione dell’evento lesivo che, con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 140, 148 e 149 c.d.s. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. , avendo la corte territoriale erroneamente affermato l’obbligo del ciclista di dare la precedenza al veicolo che la seguiva la sufficienza, ai fini dell’esclusione della colpa della convenuta, del rispetto, da parte della stessa, di una velocità inferiore a quella massima consentita del tutto trascurando il decisivo rilievo delle circostanze concrete la limitata rilevanza del dovere di tenere le distanze di sicurezza alla sola prevenzione degli urti antero-posteriori e non già agli urti laterali tra veicoli, costituendo in ogni caso, la violazione di tale distanza, un comportamento colposo che, con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2054 co. 2, c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’applicazione della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 richiamato, nonostante la mancata acquisizione della prova liberatoria in favore della P. che tanto il quarto quanto il quinto motivo sono infondati che, infatti, all’odierna controversia deve ritenersi applicabile il principio consolidato nella giurisprudenza di questa corte, ai sensi del quale la responsabilità del conducente coinvolto nell’investimento di un pedone o, come nella specie, di un ciclista , pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa non solo quando l’investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l’incidente che questa situazione ricorre allorché il pedone o il ciclista compia un movimento talmente inatteso e repentino da non consentire al conducente del veicolo, data la imprevedibilità ed anormalità di esso, di porre in atto la manovra che potrebbe impedirne l’investimento cfr. Sez. 3, Sentenza n. 1422 del 21/04/1976, Rv. 380131 - 01 che, peraltro, pur dovendo ammettersi che, anche in tal caso, potrebbe sussistere la responsabilità del conducente ove lo stesso fosse incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro, nel caso di specie, il giudice a quo risulta aver espressamente escluso, sulla base della congiunta considerazione di tutti gli elementi di prova acquisiti al giudizio, l’avvenuta violazione, ad opera della P. , di norme cautelari causalmente dettate allo scopo di impedire un qualsiasi evento del tipo di quello specificamente occorso nella vicenda in esame che, sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata l’infondatezza delle censure avanzate dai ricorrenti, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso articolo 13.