Pedone centrato da una vettura: il suo comportamento azzardato non salva l’automobilista

Appena sceso dal bus, un passeggero ha attraversato la strada, è stato investito da un veicolo ed è morto a seguito dell’impatto. Ricostruito l’incidente, pare evidente il comportamento anomalo tenuto dal pedone. Ciò nonostante, è ancora in piedi l’ipotesi di una responsabilità, seppur parziale, dell’investitore.

Mossa azzardata compiuta dal passeggero di un autobus. Una volta sceso, attraversa la strada passando davanti al mezzo pubblico e sbucando all’improvviso dinanzi a un’automobile che sta sorpassando il bus. Impatto inevitabile e ripercussioni gravissime per l’uomo, che muore a seguito dell’impatto. Nonostante la dinamica dell’incidente, però, e nonostante il discutibile comportamento tenuto dal pedone, resta comunque in piedi la responsabilità, seppur parziale, dell’automobilista Corte di Cassazione, sentenza n. 8663/17, depositata il 4 aprile . Strada. Passaggio decisivo in appello, dove i giudici respingono la richiesta di risarcimento presentata dai familiari dell’uomo deceduto in seguito all’incidente. Questa decisione si spiega con un solo elemento la esclusiva responsabilità attribuibile al passeggero dell’autobus. Per i Giudici di secondo grado fondamentale è stata la constatazione della anomala condotta tenuta dall’uomo, in evidente violazione delle regole del Codice della strada . Dalla ricostruzione dell’incidente, difatti, è emerso che il pedone ha repentinamente attraversato la strada davanti all’autobus da cui era appena sceso, arrestandosi al di fuori degli spazi dedicati, in un luogo dove era consentito il sorpasso alle autovetture provenienti nello stesso senso di marcia . Comportamento. A rimettere tutto in discussione, però, sono i magistrati della Cassazione. A loro avviso, difatti, la liceità del sorpasso dell’autobus da parte dell’autovettura, nonché la bassa velocità da essa mantenuta in fase di sorpasso e che però non aveva consentito di evitare l’impatto letale non rappresentano circostanze sufficienti ad escludere, come fatto in Appello, una responsabilità dell’automobilista. Resta da chiarire, in sostanza, se l’uomo alla guida della vettura dovesse, in quella situazione, tenere una velocità ancora inferiore, o addirittura fermarsi , e se davvero l’attraversamento da parte del pedone davanti all’autobus fermo fosse imprevedibile . Ciò significa che è ancora in piedi l’ipotesi, spiegano i giudici, che l’investimento sarebbe stato evitabile mediante una condotta di guida maggiormente prudente . Necessario, quindi, un ulteriore approfondimento in Appello, tenendo presente che, concludono dalla Cassazione, l’accertamento di un comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità , dovendo l’investitore dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 28 febbraio – 4 aprile 2017, n. 8663 Presidente Chiarini – Relatore Tatangelo Fatti di causa E.A. , nonché M.R. e V. , ricorrono - sulla base di due motivi - per la revocazione della sentenza n. 18241 del 28 agosto 2014 di questa Corte, con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto da M.V. ed inammissibile quello proposto da E.A. , nonché M.F. , R. , G. ed E. , avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 53 dell’8 gennaio 2008. Resistono con distinti controricorsi la HDI Assicurazioni S.p.A. e A.P. . I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata. Ragioni della decisione 1. Eccezioni preliminari. Il ricorso per revocazione è tempestivo, in quanto notificato a mezzo del servizio postale con plico raccomandato spedito in data 23 aprile 2015, e quindi entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata avvenuta in data 28 agosto 2014 . Secondo l’indirizzo di questa Corte Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6308 del 31/03/2016, Rv. 639105 , infatti, l’art. 391-bis c.p.c., laddove fissa in un anno il termine lungo per impugnare con revocazione ordinaria le pronunce della Corte di cassazione, ha carattere eccezionale, ex art. 14 delle preleggi, sicché non è inciso dalla modifica apportata dall’art. 46, comma 17, della L. n. 69 del 2009 alla norma generale di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c., che ha dimidiato il termine per proporre le impugnazioni ordinarie, né è suscettibile di interpretazione analogica . L’esposizione dei fatti di causa, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., risulta adeguata, non essendo necessaria diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente HDi Assicurazioni S.p.A. la riproposizione dei motivi dell’originario ricorso per cassazione Cass., Sez. U, Sentenza n. 24170 del 30/12/2004, Rv. 578552 01 conf. Sez. 3, Ordinanza n. 22386 del 19/10/2006, Rv. 592446 - 01 Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592917 - 0 Sez. 1, Sentenza n. 24856 del 22/11/2006, Rv. 593231 - 01 Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 22292 del 02/11/2010, Rv. 614670 01 Sez. U, Sentenza n. 13863 del 06/07/2015, Rv. 635785 - 01 . 2. Giudizio rescindente. 2.1 Con il primo motivo del ricorso per revocazione si censura la pronunzia di improcedibilità del ricorso per cassazione proposto da M.V. , ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c Ad avviso del collegio, la decisione impugnata è effettivamente fondata su un falso presupposto di fatto, che non ha costituito punto controverso oggetto di pronunzia, e che è stato supposto come esistente dalla Corte in base ad errore percettivo quello per cui la sentenza di appello era stata notificata personalmente a M.V. , che non aveva però prodotto la copia della relazione di tale notificazione. Al contrario, emerge incontrastabilmente dagli atti che la relazione dell’unica notificazione della sentenza di appello effettuata dalle parti vittoriose, alla quale i ricorrenti avevano fatto riferimento nel loro ricorso, era stata da questi ultimi prodotta in allegato al ricorso stesso ed era quella diretta ad E.A. , costituita nel giudizio di merito anche per la figlia allora minore M.V. , divenuta maggiorenne nelle more . Avendo la stessa Corte espressamente ritenuto che tale notificazione non potesse affatto ritenersi indirizzata a M.V. , in quanto diretta esclusivamente ad E.A. in proprio, ne segue - evidentemente - che la prima, in mancanza di una notifica a lei diretta della sentenza di secondo grado, poteva proporre il ricorso per cassazione nel termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c. termine nella specie senz’altro rispettato . Mancavano dunque in radice i presupposti per dichiarare l’improcedibilità del suo ricorso, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omesso deposito della relazione di una notificazione in realtà mai effettuata. 2.2 Con il secondo motivo del ricorso per revocazione, E.A. e M.R. censurano la pronunzia di inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione da essi proposto oltre che da M.F. , G. ed E. , che non hanno però proposto la presente impugnazione . Il ricorso è, per tale aspetto, inammissibile. La Corte ha ritenuto tardivo il ricorso per cassazione proposto da E.A. , nonché M.F. , R. , G. ed E. , sulla base del presupposto di fatto che la sentenza impugnata era stata loro notificata il 30 luglio 2008 e il ricorso per cassazione era stato invece notificato il 14 novembre 2008 cioè dopo 61 giorni . Gli stessi ricorrenti avevano in effetti dichiarato nel ricorso per cassazione che la notifica della sentenza di appello era avvenuta in data 30 luglio 2008, e avevano prodotto il plico di colore verde che conteneva l’atto giudiziario, con il timbro dell’ufficio postale attestante tale data come quella in cui esso era ivi pervenuto. Sostengono però che sarebbe stato erroneamente supposto dalla Corte il dato di fatto che il perfezionamento della notificazione della sentenza impugnata si era verificato proprio in data 30 luglio 2008, dato di fatto a loro dire incontrastabilmente smentito dagli atti per essere quest’ultima la data in cui era pervenuto il plico all’ufficio postale ma non quella in cui si era perfezionata la notifica, con il ritiro dell’atto da parte dei destinatari . In questa situazione, la Corte ha peraltro espressamente affermato che del tutto genericamente, parte ricorrente profila che la data apposta dall’ufficio postale di destinazione non corrisponda a quella di ricezione dello stesso plico da parte del destinatario. In difetto di ulteriore documentazione e finanche di precise allegazioni in punto di ammissibilità del ricorso, non vi è alcun motivo per ritenere che la data di perfezionamento della notificazione sia diversa da quella riportata sul plico e indicata in ricorso . Il fatto dedotto come oggetto di errore percettivo è stato dunque in realtà un punto controverso oggetto di espressa decisione da parte della Corte. Di conseguenza, per il profilo in esame, l’impugnazione per revocazione della sentenza di legittimità è inammissibile. 3. Giudizio rescissorio. Può dunque passarsi alla fase rescissoria del giudizio, esclusivamente con riguardo alla posizione di M.V. , il cui ricorso per cassazione è ritenuto dal collegio procedibile ed ammissibile. Va premesso un cenno ai fatti di causa. Il Tribunale di Roma - decidendo sulla domanda proposta da E.A. , in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore M.V. , nonché da M.F. , M.R. , M.G. ed M.E. , per il risarcimento dei danni conseguenti alla morte, a seguito di investimento stradale, avvenuto in data omissis , del loro congiunto M.M. - ha dichiarato che la responsabilità del sinistro doveva ascriversi per il 50% al pedone e per il residuo 50% al conducente dell’auto investitrice, A.P. . Ha condannato, di conseguenza, quest’ultimo, in solido con il proprietario dell’autovettura Nando Pagani e con la HDI Assicurazioni S.p.A., al risarcimento dei danni subiti dagli attori, nella percentuale indicata. La decisione, gravata da impugnazione della HDI Assicurazioni S.p.A. e di A.P. , è stata riformata dalla Corte di appello di Roma, che ha dichiarato M.M. esclusivo responsabile del sinistro e, per l’effetto, ha rigettato la domanda di risarcimento danni, disponendo la restituzione in favore della HDI Assicurazioni S.p.A. delle somme dalla stessa corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.V. oltre ad E.A. , M.F. , R. , G. ed E. , le cui posizioni risultano peraltro tutte definite, in base a quanto fin qui esposto , svolgendo due motivi. Hanno resistito HDI Assicurazioni S.p.A. e A.P. , con controricorso. Con i motivi di ricorso, la ricorrente ha denunciato a ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 2054, 1223 e 1227 c.c. art. 149 e 156 C.d.S., per avere la Corte di appello ritenuta superata la presunzione di responsabilità del conducente b ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui all’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 134, applicabile nella specie in ragione della data di pubblicazione della decisione impugnata , omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Esaminati unitariamente i due motivi per la connessione tra le argomentazioni, il collegio giudica il ricorso fondato. In base al costante indirizzo di questa Corte, l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità. È infatti pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai fini di tale dimostrazione non è sufficiente la violazione da parte del pedone delle regole del codice della strada, e neanche l’anomalia della sua condotta. Occorre invece che il conducente del veicolo dimostri, da una parte, di avere adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto e, dall’altra parte, che la condotta del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e dunque il sinistro evitabile cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24472 del 18/11/2014, Rv. 633520 01 Sez. 3, Sentenza n. 3964 del 19/02/2014, Rv. 630412 - 01 in caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato un incrocio regolato da semaforo per lui rosso non vale ad escludere la responsabilità dell’automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse per le circostanze di tempo e di luogo, che avrebbero consigliato una maggiore prudenza e in particolare una minore velocità - ragionevolmente prevedibile Sez. 3, Sentenza n. 5399 del 05/03/2013, Rv. 625422 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 3542 del 13/02/2013, Rv. 625216 - 01, con specifico riguardo alla velocità prudenziale da tenere in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, per superare la presunzione di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente che il conducente provi che l’investimento del pedone sia avvenuto mentre il veicolo procedeva alla velocità consentita nel centro abitato in condizioni ottimali, dovendo la stessa velocità essere costantemente adeguata alle circostanze del caso concreto, onde prevenire un’eventuale situazione di pericolo Sez. 3, Sentenza n. 524 del 12/01/2011, Rv. 616132 - 01 in precedenza, v. anche Sez. 3, Sentenza n. 6707 del 16/06/1993, Rv. 482791 - 01 nel caso di investimento di un pedone che abbia attraversato fuori dalle strisce pedonali, la semplice inosservanza, da parte del pedone, dell’obbligo di dare la precedenza al conducente, può essere considerata una concausa dell’evento ma non esclude, di per sé, la responsabilità del conducente, la cui colpa, essendo egli comunque tenuto alla osservanza delle regole di comportamento degli artt. 101 e 102 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, può essere esclusa solo se l’ostacolo si sia frapposto in modo così improvviso ed imprevedibile da non essere evitabile e non quando, quindi, esso avrebbe potuto e dovuto essere percepito ove il conducente avesse usato l’ordinaria prudenza ed accortezza, senza lanciare il suo veicolo ad una velocità che, avuto riguardo alle particolari condizioni di tempo e di luogo, doveva considerarsi eccessiva Sez. 3, Sentenza n. 8066 del 20/07/1993, Rv. 483226-01 Sez. 3, Sentenza n. 5667 del 18/09/1986, Rv. 448152-01 Sez. 3, Sentenza n. 3967 del 24/08/1978, Rv. 393570-01 Sez. 3, Sentenza n. 5253 del 03/12/1977, Rv. 388902-01 Sez. 3, Sentenza n. 3846 del 23/08/1977, Rv. 387517- 01 Sez. 3, Sentenza n. 2163 del 18/07/1974, Rv. 370515-01 Sez. 3, Sentenza n. 438 del 16/02/1974, Rv. 368148-01 Sez. 3, Sentenza n. 1649 del 08/06/1973, Rv. 364532-01 Sez. 3, Sentenza n. 2891 del 30/07/1969, Rv. 342718-01 . Nella specie il collegio reputa insufficiente la motivazione sulla base della quale la corte di appello ha ritenuto che la responsabilità del sinistro fosse da addebitare esclusivamente al pedone investito, per avere repentinamente attraversato la strada davanti all’autobus dal quale era appena sceso, arrestatosi al di fuori degli spazi dedicati, in un luogo dove era consentito il sorpasso alle autovetture provenienti nello stesso senso di marcia. La liceità del sorpasso dell’autobus da parte dell’autovettura, nonché la bassa velocità da essa mantenuta in fase di sorpasso e che però non aveva consentito di evitare l’impatto letale , non possono ritenersi circostanze sufficienti a giustificare la decisione, essendo necessario il positivo accertamento che le specifiche circostanze del caso concreto non imponessero al conducente del veicolo di tenere una velocità ancora inferiore o addirittura di fermarsi , che l’attraversamento da parte del pedone davanti all’autobus fermo fosse ragionevolmente imprevedibile, e che dunque l’investimento non sarebbe stato evitabile mediante una condotta di guida maggiormente prudente, adeguata alla situazione di fatto. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, affinché il giudice del rinvio possa valutare nuovamente la fattispecie, alla luce del seguente principio di diritto l’accertamento di un comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno ai fini di tale dimostrazione non è sufficiente neanche l’anomalia della condotta del pedone, occorrendo che il conducente del veicolo dimostri di avere adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto, che la condotta anomala del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile, e che quindi il sinistro non fosse in concreto evitabile . 4. L’impugnazione per revocazione proposta da E.A. e da M.R. è dichiarata inammissibile. È accolta quella proposta da M.V. , e la sentenza di legittimità impugnata è revocata in relazione. In accoglimento del ricorso per cassazione proposto dalla sola M.V. avverso la sentenza n. 53/2008 della Corte d’Appello di Roma, depositata in data 8 gennaio 2008 R.G.N. 11481/2003 e 9514/2004 , cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Le spese del giudizio di revocazione, con riguardo alla posizione degli altri ricorrenti, possono invece essere integralmente compensate, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della obbiettiva incertezza sussistente in ordine alla ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini dell’errore percettivo denunciato. Dal momento che il ricorso per revocazione risulta notificato successivamente al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012, con riguardo ai soli ricorrenti E.A. e M.R. . P.Q.M. La Corte - dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto da E.A. e M.R. - accoglie il ricorso per revocazione proposto da M.V. e revoca in relazione alla sola posizione di quest’ultima la sentenza di legittimità impugnata - cassa in relazione alla sola M.V. la sentenza di appello impugnata sentenza n. 53/2008 della Corte d’Appello di Roma, depositata in data 8 gennaio 2008 , con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di revocazione - dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di revocazione con riguardo alla posizione di E.A. e M.R. . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei soli ricorrenti E.A. e M.R. , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.