E’ decennale la prescrizione dei crediti delle assicurazioni che risarciscono le vittime della strada

La domanda di rivalsa del Fondo di garanzia per le vittime della strada non è soggetta a termine di prescrizione biennale, ma a quello decennale.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8159/17 depositata il 29 marzo. Il caso. La Assicurazioni Generali s.p.a. proponeva domanda di rivalsa nei confronti di un soggetto, per una somma pari a quella che la società aveva dovuto corrispondere, perché impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, in favore di un danneggiato da sinistro stradale. Il sinistro coinvolgeva l’automobile, non coperta da assicurazione, del convenuto. La domanda della società veniva accolta in primo grado e confermata in secondo, rigettando l’eccezione proposta dalla controparte, secondo cui il termine di prescrizione biennale era già decorso. Il convenuto ricorreva in Cassazione, riproponendo proprio questa doglianza davanti al giudice di legittimità. Prescrizione decennale. In realtà, spiega la Cassazione, quando si tratta di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, l’impresa designata dal F.G.V.S. che agisca ai sensi dell’art. 29 l. n. 990/1969 non è soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile all’azione risarcitoria spettante al danneggiato della circolazione stradale, perché il suo diritto non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, prevista dalla legge, che è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale sentenza n. 15303/13 . Pertanto il ricorso va rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza 24 gennaio – 29 marzo 2017, n. 8159 Presidente Amendola – Relatore Rubino Ragioni in fatto e in diritto della decisione La domanda di rivalsa ex art. 292 del d.lgs. n. 209 del 2005, proposta da Ass.ni Generali s.p.a. nei confronti di M.A. e pari alla somma corrisposta dalle Generali quale impresa designata dal FGVS in favore di un danneggiato da sinistro stradale con la vettura del M. , priva di copertura assicurativa, veniva accolta in primo grado, con pronuncia confermata in appello dalla sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 500/2015, pubblicata l’11.8.2015, che rigettava l’eccezione di prescrizione biennale sollevata dal M. , ritenendo che il termine di prescrizione fosse decennale. Il M. propone cinque motivi di ricorso per cassazione illustrati da memoria. Resiste Generali Italia s.p.a. con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, esaminate anche le argomentazioni contenute nella memoria, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore. In relazione al primo motivo, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto già affermato da questa Corte con la sentenza n. 15303 del 2013 In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che agisca ai sensi dell’art. 29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 applicabile ratione temporis non è soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile risarcitoria spettante al danneggiato della circolazione stradale, perché il suo diritto non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, prevista dalla legge, che è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale , di recente riaffermato da questa Corte con la sentenza n. 930 del 2017. Quanto al secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento del concorso di colpa in capo al danneggiato, la sentenza resiste alle censure nella sua ratio decidendi secondo la quale, in questo particolare caso, il concorso di colpa non era rilevabile anche d’ufficio, ma doveva formare oggetto di una eccezione propria, da proporre nel rispetto dei termini di legge e delle preclusioni operanti, in quanto oggetto del giudizio non è il risarcimento del danno sulla base dell’accertamento delle responsabilità ma la particolare azione di rivalsa che spetta all’impresa designata che ha pagato nei confronti del danneggiante, proprietario di veicolo privo di assicurazione il concorso avrebbe potuto rilevare ma avrebbe dovuto essere dedotto, per contestare un eventuale cattivo pagamento effettuato dall’assicuratore il quale, prima di pagare, avrebbe dovuto far valere il concorso di colpa, con apposita eccezione di parte che avrebbe ampliato il thema decidendum . Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.600,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali al 15% ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.