Prima eredi e poi parenti della vittima, nessun contrasto tra i giudicati

La pronuncia resa in giudizio per il risarcimento del danno da sinistro stradale nel quale la parte risulti convenuta quale erede del danneggiante non acquista efficacia di giudicato nel giudizio in cui la stessa parte agisce in qualità di attore per il risarcimento del danno vantato iure proprio nei confronti della medesima controparte dell’altro giudizio.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 7902/17 depositata il 28 marzo. Il caso. Il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento danni a titolo iure proprio avanzata dai famigliari per la morte del proprio congiunto a seguito di un incidente stradale. Proposto ricorso in appello, la Corte territoriale dichiarava improponibile la domanda poiché si era formato giudicato in relazione alla sentenza del Giudice di Pace che riteneva come unico responsabile la vittima dell’incidente. I famigliari ricorrono per Cassazione. Nessun contrasto tra i giudicati. Gli Ermellini rilevano che il rapporto dedotto in giudizio, identificato come danno subito iure proprio in virtù del legame di parentela, è differente da quello dedotto nel giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace, su la cui sentenza si è formato giudicato, nel quale i famigliari erano stati convenuti in qualità di eredi. Tale diversa qualificazione delle parti non è idonea a determinare un conflitto pratico di giudicati. In tal senso, la diversità di obbligazioni risarcitorie comporta una diversità dei beni della vita cui i due accertamenti giurisdizionali si riferiscono. Pertanto, la Suprema Corte afferma il principio di diritto secondo cui la pronuncia resa in giudizio per il risarcimento del danno da sinistro stradale nel quale la parte risulti convenuta quale erede del danneggiante, deceduto a seguito del sinistro, non è suscettibile di acquistare efficacia di giudicato nel giudizio in cui la stessa parte agisca quale attore per il risarcimento del danno vantato iure proprio nei confronti della medesima controparte dell’altro giudizio . La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Catania.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 2 – 28 marzo 2017, n. 7902 Presidente Spirito – Relatore Scoditti Fatto e diritto Rilevato che L.S.S. , La.Co.Ve. , L.S.A. e L.S.M. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Giarre G.G. e Fondiaria - SAI s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni a titolo iure proprio conseguenti alla morte del congiunto L.S.G. , avvenuta mentre costui, alla guida di ciclomotore, si scontrava con il veicolo di proprietà e condotto dal G. . Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Con sentenza di data 31 ottobre 2013 la Corte d’appello di Catania dichiarò improponibile la domanda. Osservò la corte territoriale che si era formato giudicato nel senso dell’esclusiva responsabilità del L.S. in relazione a sentenza del Giudice di Pace che aveva condannato Nuova Maa Assicurazione e gli eredi di L.S.G. al risarcimento del danno in favore di G.G. e che, con riferimento al motivo di appello secondo cui la notificazione dell’atto di citazione innanzi al Giudice di Pace era inesistente perché effettuata nei confronti degli eredi di L.S.G. impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio del defunto, l’eventuale inesistenza della notificazione non comportava l’inesistenza della sentenza, ma solo la nullità deducibile nei modi e nei termini previsti per l’impugnazione, sicché la sentenza era suscettibile di passare in giudicato. Hanno proposto ricorso per cassazione L.S.S. , La.Co.Ve. , L.S.A. e L.S.M. sulla base di tre motivi. È stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, comma 2, cod. proc. civ Considerato che con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 1306, 471 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 24, 25 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ Osservano i ricorrenti di avere agito per i danni iure proprio, fatti valere quali prossimi congiunti della vittima del sinistro stradale, e non in qualità di eredi, mentre nel giudizio innanzi al Giudice di Pace essi erano stati evocati impersonalmente quali eredi, sicché non erano stati parte di quel giudizio peraltro L.S.M. , all’epoca minorenne, poteva acquistare la qualità di erede solo all’esito dell’accettazione con beneficio d’inventario e non poteva quindi aversi l’efficacia del giudicato. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 2909, cod. civ. e 163 e 164 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ Osservano i ricorrenti che nel giudizio innanzi al Giudice di Pace la notifica dell’atto di citazione, in quanto eseguita agli eredi impersonalmente nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto, e non individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, era inesistente, sicché inesistente era anche la relativa sentenza. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ Lamentano i ricorrenti che il giudice di appello aveva omesso di esaminare il fatto della diversità delle parti fra il presente giudizio e quello innanzi al Giudice di Pace, nel primo le parti quali attori iure proprio , nel secondo quali eredi di L.S.G. impersonalmente presso il suo ultimo domicilio , e che si trattava di fatto decisivo in quanto impeditivo dell’efficacia di giudicato della sentenza resa dal Giudice di Pace. Il primo motivo è fondato. Il rapporto dedotto in giudizio, in quanto identificato dal danno subito iure proprio in virtù della relazione di parentela, è diverso da quello dedotto nell’altro giudizio, nel quale gli odierni convenuti risultano convenuti nella qualità di eredi, e dunque con riferimento ad un rapporto obbligatorio del quale soggetto passivo era il de cuius . Il diverso accertamento del fatto storico corrispondente alla causazione del sinistro, cui possono dare vita i distinti processi, non è idoneo a determinare un conflitto pratico di giudicati, tale da comportare l’impossibilità dell’attuazione simultanea degli stessi, perché la diversità di obbligazioni risarcitorie, come sopra delineate, comporta una diversità dei beni della vita cui i due accertamenti giurisdizionali si riferiscono, residuando nell’ipotesi di contrasto una mera contraddittorietà fra decisioni. Il giudice di merito dovrà quindi attenersi al seguente principio di diritto la pronuncia resa in giudizio per il risarcimento del danno da sinistro stradale nel quale la parte risulti convenuta quale erede del danneggiante, deceduto a seguito del sinistro, non è suscettibile di acquistare efficacia di giudicato nel giudizio in cui la stessa parte agisca quale attore per il risarcimento del danno vantato iure proprio nei confronti della medesima controparte dell’altro giudizio . L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli ulteriori motivi. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.