Cosa avviene al giudizio quando la compagnia assicurativa è in liquidazione coatta amministrativa?

Quando la vittima di un sinistro stradale propone un giudizio nei confronti di una società assicuratrice, ma questo viene interrotto dal sopravvenire della liquidazione coatta amministrativa con cessione del portafoglio, è valida la riassunzione del processo.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7008/17 depositata il 17 marzo. Il caso. A seguito di un sinistro stradale verificatosi nel 1982, un lunghissimo iter processuale sfociava in un ricorso per la cassazione di una sentenza di rigetto d’appello proposto dalla vittima. L’assicurazione in l.c.a. e la riassunzione del processo. Il ricorrente si duole del mancato rispetto del principio di diritto e ai principi sull’interpretazione della domanda giudiziale contenuti nella sentenza n. 9345/09. In questa pronuncia, la Corte di Cassazione afferma che qualora il giudizio proposto dalla la vittima di un sinistro stradale nei confronti della società assicuratrice del responsabile sia interrotto perché a quest’ultima sopravvenga liquidazione coatta amministrativa, con cessione del portafoglio ex art. 4 del d.l. n. 576/1978, è valida la riassunzione del giudizio compiuta nei confronti dell’impresa cessionaria senza indicazione di tale sua qualità, a condizione che dal generale contesto dell’atto di riassunzione possa desumersi l’inequivoca volontà della parte di convenire tale impresa nella veste di rappresentante del Fondo di garanzia vittime della strada .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza 2 febbraio – 17 marzo 2017, n. 7008 Presidente Amendola– Relatore Barreca Fatto e diritto Rilevato che - con la sentenza impugnata la corte di appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della suprema corte della sentenza n. 1289/2004 emessa dalla corte di appello di napoli in data 14 aprile 2004, ha rigettato l’appello proposto da n.a. avverso la sentenza n. 958/97 pronunciata dal tribunale di nola il 3 luglio 1997 relativa all’incidente stradale verificatosi il omissis , del quale era stato vittima il n. ha compensato le spese dei gradi successivi al primo - N.A. propone ricorso con un motivo - gli intimati non si difendono - ricorrendo uno dei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. - il decreto è stato notificato come per legge - parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che - con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 99, 102, 111, 112, 113, 384 e 392 c.p.c. del principio di diritto affermato dalla sentenza della Ecc. ma Corte n. 9345/09 e dei principi generali in tema di interpretazione della domanda giudiziale e, per quanto utile o necessario, degli artt. 1362 e ss. dell’art. 2909 c.c., 324 c.p.c. e del giudicato interno degli artt. 4 e 8 della legge 24.11.1978 n. 738 e del d.m. 15.11.1983 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 cpc” - il ricorrente sostanzialmente addebita al giudice di rinvio di non essersi attenuto al principio di diritto, né ai principi sull’interpretazione della domanda giudiziale, contenuti nella sentenza di questa Corte di Cassazione n. 9345/2009, con la quale è stato disposto il rinvio - il principio di diritto di che trattasi è il seguente Nel caso in cui il giudizio proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti della società assicuratrice del responsabile si interrompa a causa della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa di quest’ultima, con cessione del portafoglio ai sensi dell’art. 4 del d.l. 26 settembre 1978 n. 576, è valida la riassunzione del giudizio compiuta nei confronti dell’impresa cessionaria senza indicazione di tale sua qualità, a condizione che dal generale contesto dell’atto di riassunzione possa desumersi l’inequivoca volontà della parte di convenire tale impresa nella veste di rappresentante del Fondo di garanzia vittime della strada - con la stessa sentenza questa Corte ritenne che la motivazione della sentenza impugnata fosse insufficiente in merito all’interpretazione data, nel caso di specie, all’atto di riassunzione col quale era stata convenuta la compagnia Ambra Assicurazioni, quale cessionaria del portafoglio della compagnia La Peninsulare Ass.ni S.p.A., ed invitò il giudice del rinvio a non considerare solo la formulazione letterale della domanda, ma soprattutto il suo contenuto sostanziale, senza ritenere indispensabile ai fini della citazione della impresa cessionaria, ai sensi del D.L. 26 settembre 1978, n. 576, art. 4, la formale enunciazione della qualità di rappresentante del Fondo di garanzia ove dall’atto fosse emersa inequivocabilmente la veste nella quale la stessa impresa era stata chiamata in giudizio - la Corte di Appello di Napoli si è attenuta al detto principio di diritto ed ai criteri ermeneutici dell’atto di riassunzione indicati dalla Corte Suprema ed ha concluso ritenendo che l’Ambra Assicurazioni fosse stata chiamata in proprio e non in nome e per conto dell’INA - Gestione autonoma del Fondo di Garanzia, quale rappresentante dello stesso - il giudice di rinvio è giunto a questa conclusione dopo aver esaminato il contenuto dell’atto di riassunzione che ha riscontrato essere identico a quello dell’originario atto di citazione, con aggiunta della menzione della messa in l.c.a. della Peninsulare ass.ni s.p.a. e dell’intervenuta dichiarazione di interruzione del giudizio ed il tenore della relata di notifica destinata all’Ambra Ass.ni spa, in base ai quali ha escluso che potesse desumersi, alla stregua dei criteri enunciati dalla Corte Suprema, l’inequivoca volontà della parte di convenire l’impresa cessionaria Ambra ass.ni spa nella veste di rappresentante del Fondo di garanzia vittime della strada ha aggiunto che l’Ambra era identificabile solo quale impresa cessionaria alla quale è stato trasferito il portafoglio della Peninsulare , come risultante dalla relata di notificazione e che nessun altro elemento era presente in atti, onde concludere diversamente non essendo stato prodotto nemmeno il decreto ministeriale 15.11.1983 di messa in liquidazione coatta amministrativa della Peninsulare e non essendo stata richiamata, nell’atto di riassunzione, la normativa di riferimento - contrariamente a quanto si assume in ricorso, la Corte d’appello non ha affatto mostrato di prediligere una esclusiva interpretazione letterale della domanda , ma si è rigorosamente attenuta ai principi posti a fondamento della sentenza con la quale è stato disposto il rinvio - ogni altra argomentazione del ricorrente appare inammissibile poiché questi non fa che contrapporre la propria personale lettura dell’atto di riassunzione a quella resa dal giudice del rinvio, senza che risulti violato da parte di quest’ultimo alcun criterio di ermeneutica dei contratti, così come applicabili agli atti processuali avendo peraltro la Corte considerato anche l’evocazione in giudizio del Commissario liquidatore dell’impresa assicuratrice originariamente convenuta, circostanza evidentemente non decisiva nel senso preteso dal ricorrente - perciò, il ricorso va rigettato - non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità poiché gli intimati non si sono difesi - sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.