L’eccezione di prescrizione sollevata da un’impresa assicurativa in l.c.a. estingue la pretesa risarcitoria del danneggiato?

Il decisum in commento offre lo spunto per esaminare l’ipotesi della richiesta di risarcimento dei danni avanzata dagli eredi del danneggiato, defunto in un incidente stradale, nei confronti del danneggiante, nel caso in cui l’impresa assicurativa r.c.a. venga messa in liquidazione coatta amministrativa.

Nello specifico, con la questione di massima sottoposta alle Sezioni Unite da parte della sezione III Civile della Suprema Corte, si tratta di stabilire se l’impresa assicurativa posta il liquidazione coatta amministrativa sia un terzo” ai sensi dell’art. 2939 c.c. rispetto alla domanda di risarcimento proposta dal terzo danneggiato in un sinistro stradale se, a prescindere dalla risposta a questo quesito, l’eccezione di prescrizione sollevata dalla suddetta impresa assicurativa estingua il diritto di credito del danneggiato nei confronti del danneggiante, del responsabile civile e dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada nonché il diritto del danneggiato di insinuarsi nella procedura liquidatoria dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa oppure se tale eccezione non estingua questi diritti ma soltanto quello del danneggiante, del responsabile civile e dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada di agire in via di regresso, una volta risarcito il danneggiato, nei confronti dell’impresa assicurativa in liquidazione coatta amministrativa oppure ancora se tale eccezione estingua solo il diritto di agire in via di regresso da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada nei confronti dell’impresa assicurativa in liquidazione coatta amministrativa. E, le Sezioni Unite, con il grand arrêt n. 6959/17 depositato il 17 marzo precisano che la condivisibile statuizione, contenuta nella sentenza di appello, secondo la quale l’eccezione sollevata dall’impresa assicurativa in liquidazione coatta amministrativa, per quanto fondata, non è idonea ad estinguere il credito risarcitorio azionato dagli attori nei confronti dei responsabili civili designati dell’impresa, ma potrà eventualmente essere fatta valere nei confronti di quest’ultima per paralizzare la domanda di insinuazione al passivo della procedura concorsuale a carico dell’impresa assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, si pone in termini di assoluta ostatività al riconoscimento di un qualsivoglia interesse ad agire da parte della ricorrente. Il fatto. Nel 1990 Tizio perdeva la vita in conseguenza di un sinistro stradale. Sei anni dopo, la moglie e i due figli convenivano dinanzi al Tribunale di Bari il proprietario, il conducente e la compagnia assicurativa in liquidazione coatta amministrativa del veicolo antagonista, nonché l’impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, chiedendone la condanna al risarcimento del danno. Il sinistro si era verificato in epoca antecedente alla messa in liquidazione dell’impresa assicurativa, mentre il giudizio era stato promosso dopo l’apertura della procedura concorsuale, con conseguente obbligo per i danneggiati, di proporre l’azione risarcitoria in contraddittorio necessario con la compagnia in liquidazione coatta amministrativa. Quest’ultima, invero, nel costituirsi, eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto vantato dagli attori, osservando che il responsabile civile, rinviato a giudizio in sede penale, aveva patteggiato la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., e che, di conseguenza, dalla data di tale pronuncia era iniziato a decorrere il termine biennale di prescrizione, ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 3, ultimo periodo. E, se il Giudice di prime cure rigettava nel merito la domanda, ritenendola non provata, la Corte d’appello di Bari, pur giungendo allo stesso esito di quello di primo grado, ritenuta, viceversa, sussistente la responsabilità del proprietario e del conducente convenuti in giudizio, rilevava, tuttavia che l’eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia, benché fondata, potesse giovarle soltanto nei suoi rapporti con l’impresa designata, ma non anche rilevare nei rapporti tra i danneggiati, da un lato, e i danneggiati e l’impresa designata, dall’altro. Quest’ultima pronuncia veniva impugnata per cassazione dalla sola compagnia assicurativa in liquidazione coatta amministrativa. In particolare, la ricorrente sostiene che la sentenza de qua sarebbe affetta da violazione di legge, per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto, nell’interpretare l’art. 2939 c.c. che quando la prescrizione sia invocata da un creditor debitoris , essa paralizerebbe il diritto nei confronti del debitore convenuto, nei limiti ovviamente di quanto quest’ultimo debba a chi l’eccezione ha sollevato e che quando la prescrizione sia invocata da un terzo, l’eccezione non paralizza il diritto vantato dall’attore, ma solo quello del debitore convenuto nei confronti del terzo eccipiente. E la Suprema Corte, rimettendo la questione alle Sezioni Unite, osserva che la questione prospettata dalla ricorrente imporrebbe di accertare, gradatamente se il commissario liquidatore dell’impresa assicuratrice della r.c.a., convenuto quale litisconsorte necessario nel giudizio proposto dal terzo danneggiato nei confronti dell’impresa danneggiata, abbia o meno la veste di terzo interessato”, ai fini della proposizione dell’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento e, in caso di risposta affermativa, se l’eccezione di prescrizione sollevata dal commissario liquidatore nel giudizio proposto dal terzo danneggiato nei confronti dell’impresa designata possa comunque giovare agli altri convenuti, vuoi in virtù della veste di litisconsorte necessario che il commissario liquidatore assume ai sensi della l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23, ultimo periodo, vuoi in considerazione della peculiarità della materia. Le Sezioni Unite, dichiarando inammissibile il ricorso, chiariscono che l’eccezione sollevata dall’impresa assicurativa in liquidazione coatta amministrativa non è idonea ad estinguere il credito risarcitorio azionato dagli attori nei confronti dei responsabili civili e dell’impresa designata e si pone in termini di assoluta ostatività al riconoscimento di un qualsivoglia interesse ad agire da parte della ricorrente. Il termine di prescrizione speciale per il caso di sinistri stradali derivanti dalla circolazione di veicoli. In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, la prescrizione è disciplinata dall’art. 2947, c.c. ed è di due anni. Lo scopo di tale termine di prescrizione più breve rispetto a quello generale di dieci anni e a quello speciale per fatti illeciti” di cinque anni serve a garantire nelle intenzioni del Legislatore una maggiore certezza dei rapporti giuridici intersoggettivi, evitando che l’inerzia del titolare del diritto condizioni arbitrariamente ed a tempo indeterminato la posizione giuridica e patrimoniale dei terzi coinvolti. In particolare, l’art. 2947, comma 3, c.c., prevede che, qualora l’evento lesivo sia conseguenza di un reato, in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna intervenuta nel processo penale il diritto al risarcimento si prescriverà nel più breve termine di due anni a decorrere però dalla data in cui tale sentenza diventa irrevocabile, e non già dalla data in cui è avvenuto il fatto lesivo. La Suprema Corte chiarisce che la ratio sottostante a tale norma consiste nella tutela all’affidamento del danneggiato circa la conservazione dell’azione civile negli stessi termini utili per l’esercizio della pretesa punitiva dello stato, di modo che la pretesa risarcitoria non veda spirare il proprio termine di prescrizione prima della definizione del processo penale v. Cass. 11775/2013 . Nella specie, il responsabile civile, rinviato a giudizio in sede penale, aveva patteggiato la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e, di conseguenza, dalla data di tale pronuncia era iniziato a decorrere il termine biennale di prescrizione. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene in caso di impresa assicurativa r.c.a. in liquidazione coatta amministrativa. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è stato istituito con legge n. 990 del 1969 abrogata con l’entrata in vigore del codice delle assicurazioni private , operativo dal 12 giugno 1971, serve per assicurare un risarcimento dei danni causati dalla circolazione stradale in caso di veicoli non identificati, non assicurati o, come nel caso che qui ci occupa, con imprese di assicurazione in liquidazione. Esso è amministrato dalla Consap s.p.a., sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive e si finanzia attraverso i contributi che tutte le imprese di assicurazioni operanti in Italia sono obbligate annualmente a versare alla Consap s.p.a. stessa per ogni singolo contratto assicurativo stipulato. In conclusione, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la legittimazione passiva rispetto all’azione risarcitoria del danneggiato o degli aventi causa spetta, nell’ipotesi di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa dell’originaria impresa assicuratrice, alla impresa designata per la liquidazione dei sinistri per conto del Fondo di garanzia. E, come precisato dall’odierno grand arrêt delle Sezioni Unite, l’eccezione di prescrizione biennale rileva nei rapporti tra impresa assicurativa in liquidazione coatta amministrativa con l’impresa designata, ma non anche nelle relazioni tra i danneggiati, da un lato, e i danneggianti e l’impresa designata, dall’altro.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 19 luglio 2016 – 17 marzo 2017, n. 6959 Presidente Rordorf – Relatore Travaglino Fatto e diritto 1. La terza sezione della Corte, con ordinanza interlocutoria del 23 dicembre 2015, n. 25967, ha rimesso a queste sezioni unite la seguente questione di massima, ritenendola di particolare importanza - se l’impresa assicurativa posta in liquidazione coatta amministrativa sia un terzo ai sensi dell’art. 2939 c.c. rispetto alla domanda di risarcimento proposta dal terzo danneggiato in un sinistro stradale se, a prescindere dalla risposta a questo quesito, l’eccezione di prescrizione sollevata dalla suddetta impresa assicurativa estingua il diritto di credito del danneggiato nei confronti del danneggiante, del responsabile civile e dell’impresa designata per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada nonché il diritto del danneggiato di insinuarsi nella procedura liquidatoria dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa oppure se tale eccezione non estingua questi diritti ma soltanto quello del danneggiante, del responsabile civile e dell’impresa designata per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada di agire in via di regresso, una volta risarcito i danneggiato, nei confronti dell’impresa assicurativa in liquidazione coatta amministrativa oppure ancora se tale eccezione estingua solo il diritto di agire in via di regresso da parte dell’impresa designata per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada nei confronti dell’impresa assicurativa in liquidazione coatta amministrativa. 2. I fatti di causa sono i seguenti 2.1. Nel 1990 D.F.A. perse la vita in conseguenza d’un sinistro stradale. Sei anni dopo, la moglie e i due figli convennero dinanzi al Tribunale di Bari il proprietario, il conducente e la compagnia assicurativa in liquidazione coatta amministrativa la Comitas s.p.a. del veicolo antagonista, nonché l’impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, chiedendone la condanna al risarcimento del danno. 2.2. Il sinistro si era verificato in epoca antecedente alla messa in liquidazione dell’impresa assicurativa, mentre il giudizio venne promosso dopo l’apertura della procedura concorsuale, con conseguente obbligo, per i danneggiati, di proporre l’azione risarcitoria in contraddittorio necessario con la compagnia assicurativa in l.c.a 2.3. Quest’ultima, nel costituirsi, eccepì l’intervenuta prescrizione del diritto vantato dagli attori, osservando che il responsabile civile, rinviato a giudizio in sede penale, aveva patteggiato la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., e che, di conseguenza, dalla data di tale pronuncia era iniziato a decorrere il termine biennale di prescrizione, ai sensi dell’art. 2947 cod. civ., comma 3, ultimo periodo. 2.4. Con sentenza n. 2430 del 2005 il Tribunale di Bari rigettò la domanda nel merito, ritenendola non provata. 2.5. Gli attori impugnarono la pronuncia e, nel giudizio di appello, si costituì la sola Comitas, che reiterò l’eccezione di prescrizione. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 845 del 2011, ritenuta, viceversa, sussistente la responsabilità del proprietario e del conducente convenuti in giudizio, rilevò che l’eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia, benché fondata, potesse giovarle soltanto nei suoi rapporti con l’impresa designata, ma non anche rilevare nei rapporti tra i danneggiati, da un lato, e i danneggianti e l’impresa designata, dall’altro. 3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla sola Comitas nessuna delle altre parti ha svolto in questa sede attività difensiva. 3.1. Osserva il collegio remittente che, con il secondo motivo di ricorso, la Comitas prospetta una questione sulla quale esiste il denunciato contrasto di giurisprudenza. 3.2. La ricorrente sostiene, infatti, che la sentenza impugnata sarebbe affetta da violazione di legge assumendosi violati, in particolare, gli artt. 1310, 2055 e 2939 cod. civ., 18, 19 e 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, applicabile ratione temporis , per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto, nell’interpretare l’art. 2939 civ. cod. - che, quando la prescrizione sia invocata da un creditor debitoris , essa paralizzerebbe il diritto nei confronti del debitore convenuto, nei limiti ovviamente di quanto quest’ultimo debba a chi l’eccezione ha sollevato - che, quando la prescrizione sia invocata da un terzo, l’eccezione non paralizza il diritto vantato dall’attore, ma solo quello del debitore convenuto nei confronti del terzo eccipiente. 3.3. In particolare, il giudice di secondo grado aveva ritenuto - che il commissario liquidatore della Comitas fosse terzo rispetto alla pretesa vantata dai danneggiati nei confronti dei responsabili civili e dell’impresa designata per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada - che, di conseguenza, l’eccezione di prescrizione sollevata dall’impresa in liquidazione coatta amministrativa potesse spiegare i suoi effetti solo nel rapporto di rivalsa tra l’impresa designata per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada e la stessa Comitas, ma non fosse idonea a paralizzare la domanda di risarcimento proposta dai congiunti della vittima. 3.4. Tale statuizione sarebbe, ad avviso della parte ricorrente, erronea in diritto, volta che il commissario liquidatore dell’assicuratore del responsabile d’un sinistro stradale, sebbene posto in liquidazione coatta e quindi non aggredibile in executivis , conserverebbe comunque la veste di condebitore solidale, con la conseguenza che le eccezioni da lui sollevate produrrebbero effetti non solo in seno al rapporto di rivalsa tra impresa designata e impresa in liquidazione , ma anche nella stessa vicenda risarcitoria tra danneggiato e impresa designata. 3.3. Il collegio remittente osserva, pertanto, che la questione prospettata dalla ricorrente imporrebbe di accertare, gradatamente a se il commissario liquidatore dell’impresa assicuratrice della r.c.a., convenuto quale litisconsorte necessario nel giudizio proposto dal terzo danneggiato nei confronti dell’impresa designata, abbia o meno la veste di terzo interessato , ai fini della proposizione dell’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento b in caso di risposta affermativa, se l’eccezione di prescrizione sollevata dal commissario liquidatore nel giudizio proposto dal terzo danneggiato nei confronti dell’impresa designata possa comunque giovare agli altri convenuti, vuoi in virtù della veste di litisconsorte necessario che il commissario liquidatore assume ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23, ultimo periodo, vuoi in considerazione della peculiarità della materia. 4. Va rilevata e dichiarata, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. 4.1. Risulta carente, difatti, nella specie, l’essenziale presupposto che consentirebbe l’esame del’impugnazione nel merito - della soccombenza del ricorrente , il quale pone a questa Corte una questione di diritto non rilevante rispetto alla sua posizione processuale. 4.2. La domanda di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione coatta, difatti, in ipotesi proposta dagli altri condebitori solidali, risulterebbe ipso facto paralizzata dal giudicato sull’estinzione del diritto al risarcimento formatosi nei confronti della compagnia sottoposta alla procedura concorsuale. 4.3. La sentenza della Corte d’appello de L’Aquila ha, difatti, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Comitas in l.c.a. rispetto all’azione risarcitoria proposta dai danneggiato e ha condannato in solido il danneggiante, il responsabile civile e l’impresa designata al pagamento di 183.100 Euro a favore della moglie e dei figli del soggetto deceduto a titolo di danni non patrimoniali. 4.4. Tale sentenza è stata impugnata per cassazione dalla sola Comitas nessuna delle altre parti ha proposto ricorso, in via principale o incidentale, né ha spiegato attività difensiva in questa sede. 4.5. La Corte territoriale ha per altro verso riconosciuto all’impresa assicurativa in l.c.a. la qualifica di litisconsorte necessario nel giudizio di appello al solo fine di rendere opponibile il giudicato nella procedura liquidativa - onde evitare, in altri termini, che l’impresa designata, condannata al pagamento nei confronti del danneggiato, dovesse poi intraprendere un secondo giudizio per potersi insinuare al passivo della liquidazione coatta. 5. La condivisibile statuizione, contenuta nella sentenza di appello, secondo la quale l’eccezione sollevata dall’impresa assicurativa in l.c.a., per quanto fondata La Corte territoriale ritiene pacifica l’avvenuta estinzione del primo giudizio risarcitorio, instaurato dai danneggiati nei confronti dell’impresa assicurativa, non avendo essi provveduto alla riassunzione della causa a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della convenuta impresa assicurativa, con il conseguente venir meno dell’effetto permanente dell’interruzione previsto dall’art. 2945, comma 2, c.c., senza poi correttamente dubitare dell’applicabilità della prescrizione biennale, attesa la sicura riconducibilità della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. alla nozione di sentenza irrevocabile intervenuta nel giudizio penale, di cui all’art. 2947, comma 3, secondo capoverso c.c. , non è idonea ad estinguere il credito risarcitorio azionato dagli attori nei confronti dei responsabili civili e dell’impresa designata, ma potrà eventualmente essere fatta valere nei confronti di quest’ultima per paralizzare la domanda di insinuazione al passivo della procedura concorsuale a carico dell’impresa assicuratrice sottoposta a l.c.a, si pone in termini di assoluta ostatività al riconoscimento di un qualsivoglia interesse ad agire da parte della ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.