Incidente in palestra per lo studente, una pedana salva la scuola

Esclusa la possibilità del risarcimento. La caduta è stata provocata dall’imprevedibile spostamento della pedana su cui il ragazzo, su indicazione dell’insegnante, stava effettuando un esercizio. Nessuna responsabilità dell’istituto scolastico.

Pedana traditrice per lo studente. Esclusa, di conseguenza, la responsabilità della scuola per l’incidente subito dal ragazzo in palestra Cassazione, ordinanza n. 6141/2017, Sezione Sesta Civile, depositata oggi . Il caso. Obiettivo per il protagonista involontario della vicenda è ottenere un adeguato ristoro economico. A suo dire le responsabilità per l’incidente avvenuto durante l’ora di ginnastica sono da addebitare alla scuola, anche perché egli si era limitato, spiega, a eseguire, su indicazione dell’insegnante, un esercizio . Di parere diverso, però, sono i giudici, che escludono la possibilità di condannare la scuola a risarcire i danni subiti dallo studente. Decisiva, anche secondo i giudici della Cassazione, la dinamica dell’incidente. In sostanza, è emerso che a causare la caduta del ragazzo è stato il repentino e imprevedibile spostamento della pedana su cui egli si stava muovendo durante l’esecuzione dell’esercizio. Logico, di conseguenza, ritenere che l’episodio sia stato provocato da un mero caso fortuito , e che perciò nessuna responsabilità oggettiva sia attribuibile alla scuola.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile -3, ordinanza 9 febbraio – 9 marzo 2017, n. 6141 Presidente Amendola – Relatore Graziosi Fatto e diritto A. A. ha presentato ricorso avverso sentenza della Corte d'appello di Perugia del 2 settembre-6 ottobre 2015, che ha rigettato l'appello da lui proposto avverso sentenza del Tribunale di Perugia n. 501/2013, la quale aveva respinto la sua domanda di condanna di risarcimento dei danni derivatigli da un incidente avvenuto durante l'ora di ginnastica a scuola in particolare, egli era caduto mentre eseguiva, su indicazione dell'insegnante, un esercizio di pallacanestro. Ciascuno degli intimati - cioè il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e UGF Assicurazioni, già Unipol Assicurazioni S.p.A. - si difende con un proprio controricorso. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. Il ricorso non è accoglibile, e ciò può ben essere evidenziato con la motivazione semplificata. Infatti, l'unico motivo, che il ricorrente tenta, senza successo, di schermare sotto forma di doglianza normativa, patisce in realtà una sostanza di critica direttamente fattuale, in quanto risulta rivolto a proporre al giudice di legittimità l'adesione alla valutazione alternativa ivi illustrata degli esiti probatori su come si verificò l'incidente durante l'ora di ginnastica, così perseguendo, con un'impugnazione pertanto non conforme ai limiti della cognizione di questo giudice, un terzo grado di merito. D'altronde la motivazione offerta dalla corte territoriale, si rileva a questo punto ad abundantiam, ha esternato in modo chiaro il suo accertamento fattuale, in particolare quanto all'individuazione di quel che essa ha ritenuto caso fortuito - il repentino e imprevedibile spostamento della pedana su cui si muoveva lo studente - atto a neutralizzare la responsabilità oggettiva dell'istituzione scolastica altrimenti configurabile. Il ricorso in conclusione non può che rigettato la peculiarità della vicenda, peraltro, si ritiene che integri giusti motivi per la compensazione totale delle spese del grado. Si dà atto che sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2012 i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo. P.Q.M. rigetta il ricorso compensando le spese. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.